Proposta di legge regionale n. 370 presentata il 01 dicembre 2006
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Capo I. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzionee, in particolare, del principio di sussidiarietà, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni, singoli o associati, e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali Comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.
2. 
A tal fine la Regione:
a) 
favorisce l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni nel processo di ammodernamento dei piccoli Comuni, prevedendo agevolazioni e contributi per la costituzione di banche dati condivise e servizi di interoperabilità, attraverso azioni di avviamento, consolidamento, potenziamento o estensione di servizi specifici che utilizzino le infrastrutture e coinvolgano trasversalmente più enti;
b) 
promuove la costituzione ed il finanziamento dei Centri Servizi Territoriali (CST), quali strutture territoriali costituite con l'obiettivo di facilitare l'inclusione dei piccoli Comuni nei processi di innovazione e nella diffusione dei servizi di e-government. I CST devono permettere una visione strategica dell' utilizzo della Information Communication Technology (ICT), con azioni di accompagnamento dei piccoli Comuni verso una consapevole pianificazione strategica dell' e-government, consentendo il trasferimento di conoscenze, semplificando le relazioni con i fornitori di soluzioni e servizi, realizzando il front-office dei servizi anche attraverso il riuso di progetti sviluppati da altri Enti Locali, promuovendo i servizi di e-government sviluppati all' interno del Sistema Piemonte, facilitando l' accesso ai servizi per i cittadini e le imprese mediante sportelli di e-government;
c) 
garantisce un'attività di consulenza ed assistenza legale nella stipulazione di convenzioni tra piccoli Comuni per la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse religioso, in accordo con le diocesi cattoliche e con gli organismi rappresentativi delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione;
d) 
promuove la stipulazione di intese tra piccoli Comuni finalizzate al recupero delle linee ferroviarie dismesse e degli immobili ferroviari inutilizzati;
e) 
incentiva l'adozione da parte dei piccoli Comuni di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione;
f) 
incentiva le intese, le misure ed i progetti più innovativi e meritevoli di tutela, di cui alle lettere d) ed e), mediante pubblicazione di un bando biennale.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
La presente legge si applica ai piccoli Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
2. 
Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano, di norma, alle unioni di Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.
3. 
A tal fine, la Regione, su parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 recante Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), promuove, in particolare, le Unioni di Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, nel rispetto dei livelli ottimali di cui all' art. 5 della legge 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. 
Nella fase transitoria della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni di consultazione di cui al comma 1 sono svolte dalla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, di cui alla l.r. 34/98.
Art. 3 
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)
1. 
La Regione favorisce la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli Comuni, anche associati. Il Piano di Sviluppo Rurale valorizza e sostiene le cooperative agricole ed i loro consorzi migliorando la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, lo sviluppo dell'agriturismo nelle aree rurali, i flussi informativi tra i soggetti coinvolti, adeguando l'area virtuale dei prodotti enogastronomici piemontesi e rendendo possibile scegliere ed acquistare i prodotti agroalimentari proposti dalle cooperative agricole al livello dei piccoli Comuni.
2. 
I piccoli Comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ....» posta sotto il nome del Comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
Art. 4 
(Programmi di e-Government)
1. 
I progetti informatici riguardanti i piccoli Comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.
2. 
Il Fondo regionale di cui al comma 2 è utilizzato, prioritariamente, per il finanziamento di progetti innovativi volti a promuovere  l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti, l'informatizzazione delle banche dati, l'integrazione dei sistemi informativi, lo sviluppo di forme associative per la realizzazione dei centri servizi territoriali.
Art. 5 
(Istituti scolastici)
1. 
La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli Comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la Regione agevola forme sperimentali di teleinsegnamento.
2. 
La Regione privilegia la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli Comuni, con priorità per quelli insistenti in aree montane, di personal computer e di altre apparecchiature informatiche di proprietà regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.
Art. 6 
(Sistema distributivo dei carburanti)
1. 
La rete piemontese distributiva dei carburanti per autotrazione garantisce adeguata copertura ai piccoli Comuni nell'ambito di un processo di razionalizzazione e ammodernamento, anche al fine di snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto, anche tramite lo sportello unico per le attività produttive, nei comuni in cui è istituito ed operante.
2. 
La Regione stanzia risorse, privilegiando nei criteri di riparto i piccoli Comuni, per favorire nuovi investimenti che permettano di abbinare ai distributori altri servizi di tipo commerciale, artigianale o di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè di garantire la formazione professionale per benzinai, di cui all' art. 11 della L. R. 14/04, con particolare riguardo alla gestione, al marketing, alla normativa ambientale, alla sicurezza, alla tutela e alla informazione dei consumatori.
Art. 7 
(Incentivi finanziari, fiscali e premi di insediamento nei piccoli Comuni)
1. 
Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, la Regione istituisce un fondo per il trasferimento di risorse vincolate alle Province, al fine di disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un Comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti a un piccolo Comune.
2. 
Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli Comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei Comuni stessi, ovvero avviare in essi una attività economica.
3. 
La Regione, tramite le Province, eroga gli incentivi e i premi di cui al comma 1, privilegiando i piccoli Comuni che abbiano approvato riduzioni di aliquota e maggiori detrazioni concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale.
4. 
Nell'assegnazione delle risorse e dei contributi erogati mediante bando viene introdotta una discriminante. Fatto 100 l'ammontare delle risorse e dei contributi è stabilito che il 55 per cento vada ai Comuni con popolazione inferiore ai cinquecento abitanti, il 35 per cento ai Comuni con popolazione tra i cinquecentouno e i millecinquecento abitanti, il 10 per cento ai Comuni con popolazione tra i millecinquecentouno e i cinquemila abitanti.
Art. 8 
(Compartecipazione alle opere pubbliche)
1. 
Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche nei Comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti, la percentuale di compartecipazione a carico degli stessi è ridotta al dieci per cento.
2. 
La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei Comuni di cui al comma precedente dovrà essere posta a carico di un apposito fondo speciale istituito presso la Regione Piemonte.
3. 
La Regione concede annualmente ai piccoli comuni contributi ordinari per il miglioramento o per l'ammodernamento del patrimonio pubblico, per il finanziamento di opere inerenti la viabilità, l'illuminazione, la sistemazione di acquedotti e reti idriche e fognarie, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la sistemazione e il miglioramento di ogni altra opera pubblica di loro interesse.
Capo II. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 9 
(Ambito di applicazione)
1. 
Nella fase di prima applicazione della presente legge, per piccoli Comuni si intendono i Comuni e le unioni tra Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, nonché i Comuni oggetto di fusione qualora il singolo Comune presentasse, prima del riordino territoriale, una popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
2. 
Per piccoli Comuni si intendono anche i Comuni che abbiano superato la soglia dei cinquemila abitanti solo successivamente all'ultimo bilancio demografico ISTAT 2000.
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2007-2008 è prevista la spesa complessiva annua di 5.000.000,00 euro, in termini di competenza.
2. 
Per gli anni 2007 e 2008, alla spesa corrente annua di euro 2.500.0000,00, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato Rete carburanti commercio aree pubbliche Tit. I spese correnti) e alla spesa in conto capitale di 2.500.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 17032 (Commercio e artigianato Rete carburanti commercio aree pubbliche Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008, si fa fronte con le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).