Proposta di legge regionale n. 37 presentata il 14 giugno 2005
Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

Art. 1 
(Acquisizione di linee ferroviarie dismesse)
1. 
La Regione acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari.
2. 
La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).
3. 
Verificata l'impossibilità o l'antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.
Art. 2 
(Acquisizione di fabbricati ferroviari)
1. 
La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.
Art. 3 
(Piani di recupero e gestione)
1. 
La Giunta Regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.
2. 
La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.
Art. 4 
(Programma annuale)
1. 
La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all'articolo 3, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge (Interventi in conto capitale per l'acquisizione di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari ) valutati in 1 milione di euro per il 2003, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate all'interno dell'UPB n.26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi -Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.
2. 
Alla copertura della spesa prevista per gli anni 2004 e 2005, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della UPB n.26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi -Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2003-2005.