Proposta di legge regionale n. 368 presentata il 29 novembre 2006
Norme in materia di emergenza territoriale pediatrica.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 32, comma 1, della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e l'infanzia, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 di ratifica della Convenzione dei diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Art. 2 
(Presenza continua del pediatra nel pronto soccorso)
1. 
Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, dal lunedì al venerdì e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00, è garantita presso il Pronto Soccorso di ogni presidio sanitario la presenza di un pediatra del territorio in grado di intervenire e di fornire un corretto approccio e monitoraggio delle urgenze differibili (triage verde) e soggettive (bianco-verde) dei bambini.
2. 
Il pediatra del territorio opera in stretta integrazione con i servizi di guardia medica, con il pediatra di famiglia, con il numero di emergenza 118 nonché con il pronto soccorso pediatrico ospedaliero.
3. 
La presenza di un medico pediatra all'interno del pronto soccorso garantisce, grazie alla disponibilità di almeno cinque posti letto localizzati in un'area pediatrica debitamente attrezzata, consulenze e interventi pediatrici di urgenza.
Art. 3 
(Organizzazione delle strutture)
1. 
La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti di attuazione ed esecuzione delle presenti disposizioni, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'agenzia regionale per i servizi sanitari.
Art. 4 
(Istituzione ambulatorio per codici bianchi)
1. 
In ogni Pronto Soccorso viene quindi istituito un ambulatorio generico destinato ai codici bianchi per risposte adeguate alle più frequenti patologie pediatriche garantendo così la riduzione dei tempi di attesa e decongestionando il Pronto Soccorso stesso.
Art. 5 
(Avvio sperimentazione assistenza pediatrica)
1. 
In ogni provincia che ne sia sprovvista viene istituito, a carico della Regione, un servizio di assistenza pediatrica, tramite numero verde oppure on-line, operativo dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì e nei giorni festivi e prefestivi, e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 del sabato, a disposizione delle famiglie per i consulti con lo specialista pediatrico del territorio. Tale servizio sarà gestito da personale infermieristico specializzato, il quale provvederà ad assegnare un codice alla telefonata in entrata. Codice rosso/giallo: invio ambulanza o ricovero immediato, codice verde: consulto con il medico specialista pediatra del territorio ed eventuale ricovero, codice bianco-bianco/verde: si prevede un consulto con il pediatra del territorio e relativa decisione se dare consiglio telefonico sulla terapia o, se necessaria, visita a domicilio. In quest'ultimo caso con vettura dell'azienda ospedaliera o dell'ASL il medico si reca a domicilio del bambino. L'ambito territoriale di attività del Servizio di Guardia Medica Pediatrica può essere inquadrato in un bacino di utenza di un pediatra ogni duecentomila abitanti.
Art. 6 
( Disciplina del rapporto di lavoro)
1. 
L'attività del medico pediatra di continuità assistenziale è subordinata a un rapporto convenzionato con l'ASL di appartenenza.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2007-2008, la spesa complessiva di 800.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza.
2. 
Al finanziamento del servizio di assistenza pediatrica di cui al comma 1, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 29061 (Controllo delle attività sanitarie Organizzazione personale Risorse umane Tit.I spese correnti) si fa fronte con le risorse finanziarie previste secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 76 del Regolamento del Consiglio Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione.