Proposta di legge regionale n. 367 presentata il 29 novembre 2006
Norme per l'accesso alla casa: autocostruzione - autorecupero.

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP, ATC o comunque denominati), le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), gli altri Enti pubblici territoriali e non, anche nell'ambito dei piani di recupero previsti dall' articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, o nell'ambito di specifici interventi urbanistici di recupero e di riqualificazione, individuano immobili o terreni, di loro proprietà o di proprietà di altri Enti pubblici o di privati da acquisire al fine di utilizzarli per attività sociale di autocostruzione o autorecupero in forma associata. Per quanto attiene agli edifici verrà data priorità per gli immobili ubicati nei centri storici in evidente stato di degrado o fatiscenti, al fine di recuperarli, in concorso con cooperative di autorecupero e/o autocostruzione per destinarli a residenza.
2. 
Gli Enti e gli Istituti di cui al comma 1 acquisiscono, ai fini della presente legge, gli immobili o terreni di proprietà di altri Enti pubblici o privati con fondi diversi da quelli di cui all'articolo 7.
Art. 2 
(Avviso pubblico)
1. 
Gli enti e gli Istituti di cui all'articolo 1 emanano un avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili da recuperare o terreni atti alla nuova costruzione.
2. 
L'avviso pubblico di cui al comma 1 indica:
a) 
gli immobili soggetti al recupero, con relativa ubicazione e descrizione;
b) 
terreni idonei alla nuova costruzione o rapidamente resi edificabili e compatibili con gli strumenti urbanistici territoriali;
c) 
un progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire;
d) 
i tempi per la cantierabilità e della conclusione dei lavori;
e) 
lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi a carico dell'Ente proprietario e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative qualora vi fosse una plurima concorrenza di obiettivo tra l'ente pubblico/privato e le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 3;
f) 
i requisiti che le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da recuperare o dei terreni da edificare, fermo restando quanto stabilito all'articolo 4;
g) 
i criteri per la scelta della cooperativa, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5;
h) 
il regime giuridico cui soggiace il contratto di locazione-proprietà-proprieta differita con i soci assegnatari, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 3;
i) 
gli edifici che, all'atto della approvazione della presente legge risultino occupati per la realizzazione dei fini di cui alla presente, possono essere assegnati alla cooperativa degli occupanti, attraverso specifico atto amministrativo e conseguente stipula della convenzione di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Rapporto tra proprietario e cooperativa: convenzione)
1. 
I rapporti tra Ente proprietario dell'immobile e cooperativa di autorecupero e/o autocostruzione sono regolati da convenzione il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Qualora vi fosse la concorrenza dell'ente proprietario all'azione edilizia sia per gli edifici che per i terreni questi dovranno limitarsi alle parti comuni e strutturali dell'edificio ed in particolare a quelli concernenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e rifacimento dei solai, il rifacimento delle facciate, delle aree esterne o di recinzione e agli atti per l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili.
3. 
Conseguentemente con quanto al punto precedente sono di competenza delle cooperative di autorecupero e/o autocostruzione tutte le opere interne agli alloggi ed in particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni ed esterni nonché gli impianti tecnologici a norma e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici.
4. 
Diversamente da quanto ai precedenti punti 2 e3 la cooperativa svolge attività di cantiere per una parte determinante dell'intero ciclo edilizio in circa il 70% di cui è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di sua competenza, con particolare riferimento ai materiali e alle modalità di messa in opera di cui alla tariffa regionale dei prezzi per lavori edili riportata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
Se trattasi di azione edilizia per residenza in affitto gli oneri anticipati dai soci inquilini della cooperativa per realizzare i lavori sono scomputati dai canoni da versare per un periodo proporzionale all'investimento realizzato.
6. 
Lo schema tipo di convenzione definisce, in conformità alle norme vigenti, il contratto di locazione da applicare.
7. 
Le cooperative devo dimostrare una capacità tecnico-realizzativa propria o attraverso l'acquisizione di competenze professionali esterne che abbiano comprovata esperienza nel settore edilizio in autocostruzione o autorecupero e della gestione e costruzione di cooperative sociali miste italiani - stranieri costituite sul territorio piemontese.
Art. 4 
(Requisiti delle cooperative)
1. 
Le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
essere formate da soci, il cui numero è superiore a quello delle unità immobiliari da assegnare, con reddito comprovato per nucleo familiare compreso tra un minimo di 18.000 euro e un massimo di 30.000 euro e che non siano proprietari di altro immobile nella regione di residenza;
b) 
essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, alla Camera di commercio come cooperative con finalità specifiche di autorecupero e/o autocostruzione;
c) 
essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'Albo delle cooperative di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) 
i cui soci siano di cittadinanza italiana o altra cittadinanza ma con regolare permesso di soggiorno;
e) 
prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero e/o l'autocostruzione come finalità esclusiva e, nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci;
f) 
residenza nel territorio del comune in cui si realizza l'intervento o di comuni limitrofi, oppure che svolgano attività lavorativa esclusiva o principale nei suddetti comuni.
Art. 5 
(Tecniche di recupero e preferenze)
1. 
Le tecniche di autorecupero e autocostruzione debbono essere assolutamente conformi allo standard dei luoghi dove è collocato l'immobile e dovranno svolgersi nella totale compatibilità con i regolamenti di legge del fare edilizio e ispirati ai principi di eco compatibilità dei manufatti e della tipologia architettonica.
2. 
I criteri per la scelta della cooperativa a cui assegnare l'immobile da recuperare o del terreno da assegnare devono tenere conto, in caso di parità di valutazione, della più idonea utilizzazione di materiali a tecnologia eco-compatibile.
Art. 6 
(Graduatoria della cooperativa e assegnazione)
1. 
La cooperativa a cui è assegnato l'immobile da recuperare o il terreno, entro sessanta giorni successivi alla stipula della convenzione, predispone la propria graduatoria secondo i criteri contenuti nello statuto e la comunica all'Ente proprietario.
2. 
Al termine dei lavori gli Enti proprietari assegnano le unità immobiliari ai soci della cooperativa secondo la graduatoria di cui al comma 1, previo controllo dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 7 
(Compiti della Regione)
1. 
La Regione si occupa della promozione e della divulgazione del progetto sociale partecipato sul territorio.
2. 
Supervisiona le progettazioni preliminare dei singoli comuni - interventi.
3. 
Monitora la realizzazione tecnico - operativa oltre che la formazione delle cooperative valutando la rispondenza dei requisiti indicati.
4. 
Segue la comunicazione e la facilitazione sociale mirata alla creazione e all'accompagnamento dei gruppi/cooperative di autocostruzione.
5. 
Facilita l'accesso al credito alle cooperative con istituti di credito territoriali.
6. 
Facilita e contribuisce alla stipula con compagnie assicurative territoriali o nazionali per contrattiti mirati e specifici per coperture assicurative di cantieri in autocostruzione -autorecupero.
Art. 8 
(Compiti dei comuni)
1. 
Attraverso bando di evidenza pubblica individua la struttura di assistenza tecnica con comprovata esperienza in autocostruzione - autorecupero e nella formazione e gestione di cooperative.
2. 
Facilita la promozione del progetto in ambito territoriale.
3. 
Definisce i criteri e i requisiti minimi per l'ingresso in graduatoria dei partecipanti alla formazione delle cooperative.
4. 
Facilita gli iter amministrativi per il rilascio delle concessioni edilizie o DIA.
5. 
Stipula la cessione e la relativa convenzione.
Art. 9 
(Contributo regionale)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito dei fondi per i programmi di edilizia pubblica di cui alla legge 457/1978 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, definisce la quota dello stanziamento da destinare alla promozione ed al sostegno della presente legge.
2. 
Per l'anno finanziario in corso (2007) e per il successivo (2008), lo stanziamento è di Euro 10.000.000 sull'UPB 18022 del Bilancio.
Art. 10 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzionee dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.