Proposta di legge regionale n. 366 presentata il 27 novembre 2006
Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
2. 
Al fine della tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica, la Regione promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici e fenomeni di persecuzione, il cosiddetto stalking, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
3. 
La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per usufruire dell'istituto del patrocinio legale a spese dello Stato e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
Art. 2 
(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti)
1. 
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria sin dal momento della denuncia.
2. 
Il Fondo viene utilizzato per coprire integralmente le spese di assistenza giudiziaria o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà)
1. 
Gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte, d'intesa con la Regione e le associazioni legalmente riconosciute e iscritte nel registro regionale del volontariato che operano per contrastare le forme di violenza nei confronti delle donne, predispongono un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza specifica nel settore, sulla base di apposita convenzione da stipularsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge.
2. 
La convenzione stabilisce, altresì, le ipotesi in cui la Regione ha diritto di rivalsa in relazione alle spese sostenute, compresi i casi in cui la vittima si avvale dell'istituto del gratuito patrocinio statale.
3. 
Negli anni successivi al primo, l'elenco di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 gennaio da parte degli Ordini Professionali, sulla base delle istanze pervenute ai rispettivi Ordini di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredate di specifico curriculum attestante particolari esperienze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale.
4. 
Tutti i richiedenti sono inseriti nell'elenco, previo parere positivo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Foro di appartenenza in merito al possesso dei requisiti.
5. 
Gli avvocati che non intendono più mantenere l'iscrizione inoltrano apposita richiesta di cancellazione all'Ordine di appartenenza entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4 
(Beneficiari)
1. 
Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 sono erogate a titolo di anticipazione nei vari gradi di giudizio e dietro presentazione di fattura emessa dall'avvocato patrocinante iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, direttamente alla persona interessata oppure all'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, a cui la vittima di violenza si è rivolta per ricevere assistenza legale.
Art. 5 
(Modalità di erogazione del contributo regionale)
1. 
L'erogazione dei fondi regionali ai soggetti aventi titolo avviene nel rispetto delle modalità definite dalla Giunta regionale, che prevede in particolare il rimborso in un'unica soluzione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ed entro trenta giorni dal loro ricevimento.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'istituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, stanziato in un milione di euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie previste secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).