Promozione dell'uso sicuro di Internet e contrasto ai contenuti illegali e nocivi diffusi attraverso le reti globali.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte mediante le azioni elencate negli articoli seguenti, finalizzate alla tutela dei minori e della dignità umana, in armonia con le indicazioni dell'Unione Europea e la legislazione nazionale promuove:
a)
l'uso sicuro di Internet;
b)
misure volte a contrastare i contenuti illegali o comunque lesivi della dignità e dei diritti dei minori diffusi attraverso le reti globali.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Per contenuti illegali diffusi mediante rete telematica si intendono tutti i materiali fotografici e documentali che integrano gli illeciti individuati dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale. In particolare la legge promuove, in collaborazione con le autorità competenti, la lotta allo sfruttamento della prostituzione, alla pedo-pornografia ed al turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica.
2.
Per contenuti nocivi si intendono tutti i materiali fotografici e documentali che violano i diritti e la dignità dei minori, con particolare attenzione ai documenti contenenti istigazioni a comportamenti violenti, di discriminazione razziale o sessuale.
Art. 3
(Le azioni)
1.
La Regione Piemonte predispone piani di azione e programmi finalizzati a:
a)
sensibilizzare ed educare all'uso sicuro di Internet;
b)
sostenere l'autoregolamentazione;
c)
sostenere economicamente le famiglie per le finalità di cui all'articolo 6;
d)
proteggere i punti di accesso pubblici alla rete;
e)
controllare e individuare nuovi siti e contenuti nocivi.
Art. 4
(Sensibilizzazione ed educazione all'uso sicuro di internet)
1.
La Giunta regionale entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, predispone un piano di azione sui possibili pericoli derivanti dall'uso di internet volto alla sensibilizzazione di:
a)
genitori e bambini;
b)
personale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
c)
industria, compresi i creatori, trasformatori e distributori di contenuti pubblicati su rete internet;
d)
stampa e mezzi di comunicazione.
Art. 5
(Promozione all'autoregolamentazione)
1.
La Regione Piemonte incentiva, anche attraverso l'erogazione di contributi specifici, l'adozione, da parte dei Provider operanti sul territorio regionale, di misure tecnologiche finalizzate a fornire servizi di connettività tutelati dai contenuti nocivi.
2.
La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1 predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento di un gruppo di lavoro per l'individuazione di nuove tecnologie e delle migliori pratiche adatte a migliorare o integrare la qualità e l'efficacia dei prodotti per l'accesso protetto ad Internet e per il censimento e la selezione dei prodotti esistenti o che saranno immessi sul mercato, secondo quanto stabilito dal Regolamento stesso.
3.
Il gruppo di lavoro collabora anche con la Giunta regionale per la definizione delle migliori modalità attuative delle azioni di cui all'articolo 3.
Art. 6
(Sostegno alle famiglie)
1.
Alle famiglie che si impegneranno all'acquisto ed alla installazione di dispositivi per l'accesso protetto ad Internet riconosciuti e classificati dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 della presente legge, verrà rimborsata una quota pari al 50% del costo del dispositivo.
Art. 7
(Protezione dei punti di accesso pubblici alla rete)
1.
La Regione Piemonte istituisce un "Fondo per la protezione dei punti pubblici di accesso ad Internet" per l'acquisto dei dispositivi di protezione al fine di rendere sicuri tutti i punti di accesso alla rete posti sia in luoghi pubblici che privati di:
a)
scuole di ogni ordine e grado;
b)
biblioteche;
c)
reti degli enti locali;
d)
camere di commercio;
e)
altri punti di accesso posti in luoghi privati aperti al pubblico.
2.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, approva, sentita la Commissione consiliare competente, il regolamento per l'accesso al Fondo.
3.
Nel regolamento dovranno essere prese in considerazione azioni a favore di gruppi di volontariato eventualmente impegnati nella valutazione, classificazione e segnalazione di siti e contenuti illeciti e nocivi presenti sulle reti.
4.
Allo stesso Fondo faranno capo le risorse necessarie per l'attuazione delle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 8.
Art. 8
(Controllo e individuazione di nuovi siti e contenuti nocivi)
1.
La Regione Piemonte istituisce un osservatorio denominato "Internet sicuro" competente a:
a)
valutare la potenziale lesività per i diritti e la dignità dei minori dei materiali documentali e fotografici pubblicati sui siti internet;
b)
integrare i database dei sistemi di filtraggio;
c)
cooperare con le forze di polizia.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2007-2008, allo stanziamento annuo di 1.000.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 07031 (Organizzazione risorse umane Sistemi informativi ed informatica Tit. I spese correnti) del bilancio regionale, ripartito in 800.000,00 euro a favore dei finanziamenti di cui all'articolo 7 e 200.000,00 euro a favore degli oneri di cui all'articolo 4, si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).