Proposta di legge regionale n. 364 presentata il 23 novembre 2006
Regolamentazione dei rapporti fra Sanità pubblica e privata, istituzione di una Commissione regionale di controllo sulle prestazioni sanitarie pubbliche e private, e monitoraggio delle prestazioni.
Primo firmatario

CHIEPPA VINCENZO

Altri firmatari

ROBOTTI LUCA

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
È costituita la Commissione regionale di controllo inerente i rapporti tra sanità pubblica e privata accreditata/convenzionata, di seguito denominata Commissione regionale, sugli accordi convenzionali tra le Aziende sanitarie regionali (ASR) e i soggetti privati accreditati/convenzionati erogatori di prestazioni socio-sanitarie.
2. 
Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, viene costituita la Commissione regionale attraverso la puntuale individuazione dei soggetti componenti la stessa, con il coinvolgimento degli esperti tecnici operanti nelle Aziende sanitarie regionali.
Art. 2 
(Compiti della Commissione)
1. 
La Commissione, entro sei mesi dall'atto della sua costituzione, effettua una puntuale verifica dell'offerta sanitaria complessiva rilevabile sul territorio regionale (pubblica e privata), con particolare riferimento alla riorganizzazione dell'offerta stessa in relazione alle situazioni di sovrapposizione territoriale tra soggetti erogatori pubblici e privati accreditati/convenzionati eroganti le medesime tipologie di prestazioni sanitarie.
2. 
La Commissione regionale, in particolare, procede a verificare:
a) 
il volume e la tipologia delle prestazioni erogate dalle ASR e dagli istituti privati accreditati/convenzionati;
b) 
le liste d'attesa per ciascuna prestazione esaminata e per ciascun erogatore;
c) 
l'appropriatezza delle prestazioni rese da ogni erogatore;
d) 
la distribuzione territoriale dei presidi pubblici e privati eroganti le prestazioni in relazione ai volumi di attività e alla complessità delle prestazioni stesse.
3. 
La Commissione regionale, sulla base dell'analisi dei dati, provvede a definire una redistribuzione delle attività produttive secondo una diversificazione dell'offerta di prestazioni fra settore pubblico e privato, tenendo conto della necessità di:
a) 
separare le tipologie di prestazioni fra pubblico e privato accreditato/convenzionato;
b) 
prevedere la distribuzione dell'offerta sanitaria, tenendo conto della necessità di garantire le prestazioni prevalenti, qualora appropriate, sufficientemente accessibili dal punto di vista della distribuzione territoriale, riconvertendo le strutture produttive pubbliche e private;
c) 
prevedere una distribuzione omogenea ancorché territorialmente accentrata, per quelle prestazioni di alta complessità e minore frequenza, che consenta la massima qualità dell'offerta aggregando le migliori risorse presenti.
4. 
La Commissione regionale, verificate le eventuali situazioni di sovrapposizione territoriale delle stesse prestazioni fra pubblico e privato, nell'ambito della stessa Azienda sanitaria regionale, ne informa l'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità, che determinerà un nuovo assetto distributivo delle prestazioni sanitarie, diversificando la produzione fra pubblico e privato accreditato/convenzionato, decentrando con questa logica le prestazioni di maggiore frequenza ed aggregando su scala sovra aziendale, quelle prestazioni di alta complessità e minore frequenza necessitanti di alta qualificazione tecnico strumentale.
5. 
Allo stesso modo le prestazioni di minore complessità e grande diffusione dovranno essere garantite dalle ASR, attribuendo alle Aziende ospedaliere le prestazioni di alta complessità.
6. 
La Commissione regionale può procedere alla verifica, anche autonomamente dalle Commissioni di vigilanza delle ASR, del rigoroso rispetto degli accordi con soggetti privati accreditati/convenzionati, attraverso apposita attività ispettiva.
7. 
Le disponibilità economiche derivanti dalla revisione delle autorizzazioni-accreditamenti e/o contratti di convenzionamento, saranno reinvestite per potenziare le prestazioni dell'ASR che si farà carico dell'erogazione diretta.
8. 
La Commissione regionale verifica preventivamente il rispetto delle suddette linee di indirizzo dei futuri atti di accreditamento/convenzionamento tra ASR e soggetti privati.
Art. 3 
(Attivazione e funzioni della Commissione)
1. 
Le Commissioni di vigilanza già operanti nelle ASR dovranno essere dotate di adeguate risorse umane e strumentali tali da garantire un continuo e efficace livello di controlli sul proprio territorio.
2. 
La Commissione regionale vigilerà affinché le dotazioni siano commisurate all'effettivo fabbisogno in relazione alla numerosità e complessità delle strutture private accreditate/convenzionate presenti nelle diverse ASR.
Art. 4 
(Realizzazione "Sistema informativo di supporto")
1. 
Viene realizzato, su proposta della Commissione regionale, entro sei mesi dalla sua costituzione, un sistema informativo adeguato ad individuare correttamente il set di dati necessari al dettagliato controllo delle prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento a:
a) 
numero mensile di ricoveri e/o prestazioni rese, classi di età, sesso e diagnosi;
b) 
analisi della congruità e dell'appropriatezza delle prestazioni attraverso una puntuale analisi mensile delle SDO;
c) 
verifica dei circuiti di ricovero/dimissioni/nuovi ricoveri presso la stessa struttura o in strutture differenti;
d) 
analisi del numero e del tipo di prestazioni per ciascun paziente.
2. 
Le ASR vengono dotate dall'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità di un servizio telematico in grado di garantire il controllo quali-quantitativo delle prestazioni erogate dai fornitori privati accreditati/convenzionati, definito con apposito provvedimento della Giunta entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
Art. 5 
(Rapporti)
1. 
I controlli nelle strutture private accreditate/convenzionate sono effettuati dalle Commissioni di vigilanza delle ASR. Quando ritenuto necessario, la Commissione regionale può agire autonomamente o in collaborazione con le Commissioni di vigilanza aziendali.
2. 
Il monitoraggio delle prestazioni viene effettuato da servizi appositamente individuati all'interno delle ASR.
3. 
Le Commissioni di vigilanza aziendali inviano tempestivamente alla Commissione regionale i verbali di sopralluogo delle strutture che presentano criticità comportanti un intervento sovraordinato. La Commissione regionale potrà sentire i tecnici delle Commissioni di vigilanza delle ASR, fornire loro indicazioni, e proporre eventuali provvedimenti alla Giunta regionale.
4. 
I servizi delle ASR deputati al monitoraggio quali quantitativo delle prestazioni delle strutture private accreditate/convenzionate, dopo accurata istruttoria, informeranno tempestivamente la Commissione regionale nei casi di sospetta violazione delle norme e delle indicazioni procedurali, e/o nei casi di discrepanze fra controlli di merito e fatturazione.
Art. 6 
(Formazione)
1. 
Al fine di garantire l'uniformità degli interventi e procedere ad una valorizzazione del patrimonio esperienziale degli operatori delle ASR addetti alla vigilanza delle strutture private accreditate/convenzionate e al monitoraggio delle prestazioni, la Commissione regionale provvede a predisporre un programma di aggiornamento periodico del personale delle ASR, curato e condotto anche dagli stessi esperti delle ASR, all'interno dell'orario di servizio, da tenersi presso l'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità.
2. 
I momenti formativi fanno parte dell'attività istituzionale, e dovranno avere anche l'obiettivo quello di creare reti di relazione, confronti e collaborazioni fra gli operatori delle diverse ASR piemontesi.
Art. 7 
(Revoca)
1. 
Le eventuali violazioni dei requisiti di accreditamento, dei contratti di convenzionamento, dei sistemi di fatturazione, e/o delle indicazioni procedurali, se interessanti lo stesso fornitore privato di prestazioni sanitarie per due volte entro un triennio, provoca l'automatico avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione/accreditamento/convenzionamento.
2. 
L'istruttoria, curata dalle Commissioni di vigilanza delle ASR, viene inoltrata alla Commissione regionale che procede a successiva valutazione e procede alla predisposizione dell'atto che sarà emanato dalla Giunta regionale.
3. 
Qualora l'atto convenzionale fosse stato stipulato dall'ASR, sarà l'Azienda stessa a procedere alla revoca con proprio specifico atto, e a relazionare compiutamente all'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità circa il reinvestimento pubblico delle risorse.