Proposta di legge regionale n. 363 presentata il 23 novembre 2006
Protezione dai rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge è volta ad assicurare la tutela della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti di qualsiasi origine.
2. 
Le disposizioni della presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), istituiscono e disciplinano un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.
3. 
La Regione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi all'esposizione al radon ed all'uranio, al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale.
4. 
La Regione si dota degli strumenti necessari a valutare l'esposizione complessiva, potenziale ed effettiva, dei cittadini alle radiazioni ionizzanti di qualsiasi origine.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al Capo II del d.lgs. 230/1995.
2. 
Per "pratica" deve intendersi un'attività omogenea, in relazione alle finalità di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta in una sede operativa geograficamente identificata. Nel caso di aziende in cui le pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in edifici separati, identificati però dallo stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna soggetta a specifico nullaosta preventivo.
Art. 3 
(Organismi tecnici)
1. 
Le aziende sanitarie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i dipartimenti di prevenzione appositi organismi tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.
2. 
Gli organismi tecnici provvedono, ai sensi dell'articolo 5, all'espressione dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:
a) 
la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio delle pratiche;
b) 
la consulenza per la protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) 
le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell'ambiente.
3. 
Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte degli organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
4. 
Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale nomina i componenti dell'organismo tecnico, che è presieduto dal direttore del dipartimento di prevenzione o da suo delegato.
5. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell' articolo 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.
Art. 4 
(Attività di vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio sanitario nazionale, e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.
Art. 5 
(Espressione dei pareri della Regione)
1. 
La Giunta regionale, previa consultazione della commissione consiliare competente, provvede in merito a:
a) 
espressione del nullaosta previsto dall' articolo 28, comma 1, del d.lgs. 230/1995, ai fini del rilascio, da parte dell'organo statale competente per l'impiego di radiazioni ionizzanti classificato di categoria A;
b) 
espressione del nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi dell' articolo 33 del d.lgs. 230/1995;
c) 
autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e 56 del d.lgs. 230/1995;
d) 
validazione dei siti per i depositi nucleari, sia per quanto previsto dall' articolo 1, comma 4 bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 29 gennaio 2005, sia per quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 bis, della stessa legge che rinvia allo stesso articolo 1;
e) 
approvazione dei progetti di depositi nucleari, sia per quanto previsto all' articolo 2, comma 1, lettera f), del predetto decreto legge n. 314 del 2003 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 29 gennaio 2005, sia per quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, bis della stessa legge che rinvia allo stesso articolo 2.
2. 
La Giunta regionale esprime i pareri di cui al comma 1 con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria attivata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari.
3. 
Per l'istruttoria della pratica oggetto del parere, le strutture regionali competenti si avvalgono:
a) 
del supporto dell'ARPA ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati dall' articolo 38 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');
b) 
del supporto degli organismi tecnici di cui all'articolo 3;
c) 
di una apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano anche rappresentanti degli osservatori di cui all'articolo 6.
4. 
Per l'espressione dei pareri di cui al comma 1, lettere c), d), e) e per l'aggiornamento dello stato di esercizio degli impianti nucleari e delle relative misure di sicurezza adottate, il responsabile del settore regionale competente, o funzionario da questo delegato, ovvero il responsabile del procedimento ha la facoltà di convocare audizioni tecniche, d'intesa con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con gli esercenti nucleari e gli organismi tecnici e di controllo, con la partecipazione di rappresentanti degli osservatori, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 6 
(Osservatori)
1. 
La Regione promuove un'attività permanente di analisi, controllo e informazione sulle attività nucleari e sulle sostanze radioattive presenti o in transito sul proprio territorio, anche al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 89/616 Euratom.
2. 
A tale fine sono istituiti:
a) 
gli osservatori dei cittadini sul nucleare, collocati presso le province, gestiti con la collaborazione delle associazioni di tutela ambientale, con compiti di organizzazione della partecipazione delle popolazioni e con autonomi compiti di controllo, analisi e informazione su tutte le situazioni che possono comportare esposizioni della popolazione alle radiazioni ionizzanti di qualsiasi origine, nonché di promozione di indagini epidemiologiche e radioecologiche e di iniziative di protezione civile e prevenzione del rischio;
b) 
l'osservatorio regionale sulle attività nucleari e sulle sostanze radioattive, situato presso la Regione, con il compito di monitorare lo stato degli impianti, le attività di messa in sicurezza delle materie stoccate e i processi di disattivazione, le sostanze radioattive presenti o immesse nell'ambiente, recependo le istanze degli osservatori dei cittadini sul nucleare e garantendo, attraverso di essi, un'adeguata informazione alle comunità interessate ed agli organismi regionali di protezione civile.
3. 
Per l'espletamento delle attività di cui al comma 2 gli osservatori si avvalgono:
a) 
di un sistema informativo sugli impianti nucleari (SIMIN) raccordato con il sistema informativo regionale (SIRA) e con analoghe strutture nazionali;
b) 
della collaborazione dell'ARPA, dell'APAT; delle ASL, degli organismi tecnici di cui all'articolo 3;
c) 
della partecipazione degli enti locali territoriali interessati, delle amministrazioni centrali competenti e degli esercenti delle attività e degli impianti, dei soggetti detentori dei materiali radioattivi.
4. 
Le modalità organizzative e di funzionamento degli osservatori sono definite dalla Giunta regionale.
5. 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare rapporti di convenzione con le Associazioni di tutela ambientale per la gestione degli osservatori dei cittadini sul nucleare, nonché per le relative attività di analisi, controllo, informazione e partecipazione dei cittadini.
Art. 7 
(Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B)
1. 
Il nulla osta preventivo di categoria B di cui all' articolo 29 del d.lgs. 230/1995 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta è richiesto al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2. 
L'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al d.lgs. 230/1995 è rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento.
3. 
I comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 4; di tali organismi tecnici e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del d.lgs. 230/1995.
Art. 8 
(Procedure per l'allontanamento dei rifiuti e la loro importazione ed esportazione)
1. 
Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti devono essere presentate al comune territorialmente competente. Il comune trasmette la domanda all'organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il comune rilascia il provvedimento finale.
2. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le informazioni che devono essere contenute nelle richieste di nullaosta preventivo e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
3. 
I rifiuti di cui al presente articolo possono essere raccolti e conferiti ad impianti di smaltimento, trattamento o deposito, esclusivamente tramite operatori autorizzati ai sensi della normativa vigente.
4. 
Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nullaosta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
5. 
Gli adempimenti relativi a spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi di cui all'articolo 32, commi 1, 2, lettera a), e 3 del d.lgs. 230/1995 sono assicurati dai comuni competenti per territorio, con il supporto degli organismi tecnici di cui all'articolo 3 e dell'ARPA.
Art. 9 
(Disposizioni per la dismissione)
1. 
L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicato al comune competente che provvede all'autorizzazione alla dismissione, con il supporto degli organismi tecnici di cui all'articolo 3.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di dismissione, il titolare della pratica autorizzata è tenuto a redigere un piano delle operazioni, a cui deve essere allegata apposita relazione tecnica, redatta da un esperto qualificato ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del d.lgs. 230/1995, ed a trasmetterlo al competente comune. Tale piano, da effettuarsi ai fini della dismissione, è comprensivo delle valutazioni e delle misure relative alla sicurezza e protezione, con particolare riferimento:
a) 
alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di dismissione;
b) 
alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.
3. 
Il comune competente, con il supporto degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, autorizza le operazioni di dismissione, con le prescrizioni tecniche ritenute necessarie; a tal fine, provvede alla trasmissione, per l'acquisizione del relativo parere, del piano presentato ai sensi del comma 2 rispettivamente:
a) 
alla competente azienda sanitaria locale;
b) 
al comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
c) 
alla Direzione provinciale del lavoro;
d) 
alla struttura territorialmente competente dell'ARPA.
4. 
Il soggetto interessato è obbligato ad ottemperare alle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi del comma 3.
5. 
Competono ai comuni i controlli tesi ad accertare il pieno rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del presente articolo, nonché la positiva conclusione della fase di dismissione. In particolare, tali controlli accertano:
a) 
la avvenuta rimozione di tutti i vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica sia stata esercitata;
b) 
la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti, e delle sorgenti impiegate.
Art. 10 
(Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)
1. 
Le autorità individuate dalla presente legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dispongono i provvedimenti di sospensione o di revoca dei nulla osta o autorizzazioni nelle ipotesi e con le modalità previste dall' articolo 35 del d.lgs. 230/1995.
Art. 11 
(Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e dei piani di emergenza)
1. 
Al fine di consentire una effettiva conoscenza di tutte le strutture che, nel settore medico, industriale e della ricerca, esercitano pratiche comportanti rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti, dell'ubicazione e consistenza delle sorgenti e dei materiali radioattivi di qualsiasi natura detenuti o utilizzati in tali strutture, della presenza di radioattività nell'ambiente o di immissione di radioattività nello stesso, nonché dei rischi di incidenti e dei piani di emergenza previsti, viene istituito l'Archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e dei piani di emergenza, in cui sono raccolte le informazioni necessarie alle autorità competenti, agli organismi tecnici, alle strutture addette alle attività di vigilanza, ed agli osservatori di cui all'articolo 6, per programmare e attuare gli interventi di competenza, compresi quelli di prevenzione e di protezione civile.
2. 
La Giunta regionale, per l'attuazione delle finalità previste al comma precedente, previa audizione dei rappresentanti degli organismi interessati indicati nello stesso comma, con proprio atto, indica il contenuto delle informazioni da inserire nell'archivio, le modalità di gestione, di accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esso raccolti e i soggetti a cui è affidata la gestione a livello regionale e territoriale di tali banche dati, assicurando l'informazione agli osservatori previsti all'articolo 6.
Art. 12 
(Partecipazione della Regione agli organi tecnici)
1. 
La Regione partecipa, con propri rappresentanti alle attività:
a) 
della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all' articolo 9 del d.lgs. 230/1995;
b) 
del Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto di cui all' articolo 49 del d.lgs. 230/1995, unitamente agli enti locali interessati;
c) 
del Comitato per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all' articolo 118 del d.lgs. 230/1995;
d) 
di ogni altro organo tecnico centrale che assume determinazioni concernenti attività riguardanti le installazioni e gli impianti di cui ai capi VI e VII del d.lgs. 230/1995.
2. 
I rappresentanti della Regione che partecipano agli organi tecnici previsti al comma precedente provvedono ad informare sistematicamente sul contenuto di tali incontri i responsabili degli osservatori previsti all'articolo 6.
Art. 13 
(Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon ed ai minerali contenenti uranio)
1. 
La Regione si dota di strumenti idonei per la individuazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi, connessi alla esposizione al gas radon ed ai minerali contenenti uranio, presenti nell'aria, nell'acqua, negli edifici, o nelle attività che modificano il sottosuolo.
2. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei campi di fratture naturali e negli edifici, nonché ai minerali contenenti uranio, di seguito denominato piano.
3. 
Il piano è predisposto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia.
4. 
Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III bis del d.lgs. 230/1995, determina, in particolare:
a) 
i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici;
b) 
la presenza di minerali contenenti uranio;
c) 
la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione;
d) 
i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici a rischio;
e) 
i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla lettera c);
f) 
l'individuazione, tra le aree a rischio di cui alla lettera c), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell'ARPA;
g) 
le modalità per la realizzazione di uno studio epidemiologico della popolazione, in collaborazione con gli osservatori;
h) 
le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell'esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga nell'approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico;
i) 
un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla lettera h), in collaborazione con gli osservatori.
5. 
Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.
6. 
Nelle more dell'adozione del piano, possono essere adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, piani stralcio limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l'accertata presenza di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici a rischio per le popolazioni interessate.
7. 
Il piano, i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
8. 
La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.
9. 
I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 2 e 6. In attesa dell'adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali.
10. 
I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri di cui al comma 4, lettera e), prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a rischio.
11. 
Ai sensi dell' articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell'ambito delle aree delimitate dal piano di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo, ove già adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla commissione di cui all'articolo 10 septies dello stesso decreto, le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.
12. 
L'elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
13. 
Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni che intendono dotarsi di strumenti cartografici tematici nei quali sia rappresentata la presenza di radon negli edifici, nelle acque o nel territorio, nonché la presenza superficiale o sub superficiale di minerali contenenti uranio.
Art. 14 
(Reti di monitoraggio, controllo sulla radioattività e misure straordinarie)
1. 
L'ARPA gestisce la rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale, ai sensi della l.r. 60/1995. La Regione concorda con l'ARPA i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra ARPA ed APAT nell'ambito della rete nazionale. La Regione cura la pubblicizzazione dei dati prodotti dalla rete di monitoraggio attraverso gli osservatori di cui all'articolo 6.
2. 
Le province esercitano il controllo sulla radioattività ambientale avvalendosi dell'ARPA, concordando specifiche campagne di verifica e controllo, i cui risultati sono pubblicizzati tramite gli osservatori di cui all'articolo 6.
3. 
Le attività di cui ai commi precedenti possono essere disciplinate da appositi protocolli di indirizzo e operativi che la Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli osservatori di cui all'articolo 6, adotta ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28. (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60), informandone la Commissione consiliare regionale competente.
4. 
I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, di qualsiasi provenienza.
5. 
La Giunta regionale, sentiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 3, stabilisce le modalità di tale sorveglianza, prevedendo che:
a) 
i controlli siano effettuati:
1) 
all'esterno di ogni contenitore usato per il trasporto dei materiali;
2) 
al momento dello scarico o nelle fasi che precedono la lavorazione;
3) 
dopo la fusione su tutti i provini;
4) 
sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione;
b) 
le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi siano condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive, in considerazione dei fattori fisici correlati;
c) 
ai fini della accettabilità dei materiali non siano superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato 1 del d.lgs. 230/1995;
d) 
nelle aree di lavoro a maggiore rischio di radiocontaminazione, o dove con maggiore frequenza stazioni il personale, siano collocati monitor di area dotati di allarme, al fine della sorveglianza permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo nelle zone limitrofe alle zone controllate;
e) 
siano indicate modalità operative dei controlli proporzionate alle attività delle singole aziende e siano indicate le eventuali esenzioni per aziende a ridotte dimensioni;
f) 
sia prevista la registrazione dei controlli effettuati a disposizione degli organi di vigilanza.
6. 
L'ARPA effettua controlli periodici comunicando l'esito alle province ed agli osservatori di cui all'articolo 6.
Art. 15 
(Tutela dei lavoratori esposti)
1. 
La Regione Piemonte tutela i lavoratori e gli ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti in attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
2. 
A tal fine la Giunta regionale dispone, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'effettuazione di uno specifico programma di prevenzione e di diagnosi precoce del quale potranno gratuitamente beneficiare i soggetti di cui al comma precedente.
3. 
Allo stesso fine la Giunta regionale, avvalendosi anche degli osservatori di cui all'articolo 6, realizza appropriate indagini epidemiologiche. I risultati di tali indagini saranno divulgati attraverso gli osservatori stessi.
Art. 16 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri di parte corrente per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, a partire dall'esercizio finanziario 2007, pari a 300.00,00 euro, in termini di competenza, si provvede con la dotazione dell'UPB n. S1071 (Gabinetto presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006/2008.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2008, gli oneri di cui al comma 1, ammontano a euro 150.000,00, in termini di competenza, e sono ricompresi nella UPB S1071 del bilancio pluriennale 2006-2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 17 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Sino alla costituzione degli organismi tecnici, di cui all'articolo 5, le autorità competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di categoria B si avvalgono dell'ARPA.
2. 
Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.
3. 
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il d.lgs. 230/1995 ed il d.lgs. 187/ 2000.