Proposta di legge regionale n. 362 presentata il 23 novembre 2006
Interventi a sostegno dell'evoluzione della famiglia e della maternità.

Art. 1 
(Istituzione del servizio a tutela dell'evoluzione della famiglia e della maternità)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge promuove l'istituzione di consultori familiari a tutela e sostegno della famiglia, delle donne, della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva, secondo quanto proposto dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. 
I consultori familiari sono un servizio di base, pubblico e gratuito e fanno parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità locali dei servizi sociali e sanitari.
3. 
I consultori famigliari sono istituiti dai comuni, nonché da istituzioni o enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalle norme della legge 405/1975 e dalla presente legge.
4. 
Le aziende sanitarie locali svolgono nell'ambito dei servizi sanitari tutte le attività occorrenti alla realizzazione delle finalità ed obbiettivi della presente legge.
5. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo e l'importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, dell'associazionismo familiare e femminile della cooperazione e degli enti "no profit" e "profit" operanti nei precedenti settori di intervento.
Art. 2 
(Principi ispiratori)
1. 
Costituiscono principi ispiratori per la realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 1:
a) 
la tutela della vita in tutte le sue fasi, fin dal concepimento, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia;
b) 
il riconoscimento dell'alto valore della maternità e della paternità;
c) 
la valorizzazione della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, istituzione finalizzata al servizio della vita, all'istruzione e all'educazione dei figli, soggetto politico garante dei diritti inviolabili della persona e dell'adempimento dei doveri di solidarietà familiare e intergenerazionale e sociale;
d) 
il rispetto della sussidiarietà delle istituzioni pubbliche nei confronti della famiglia.
Art. 3 
(Finalità dei consultori familiari)
1. 
I consultori familiari perseguono i seguenti obiettivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2:
a) 
rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale, economico che impediscono il pieno sviluppo della persona;
b) 
valorizzare il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole, garantendo il diritto alla procreazione naturale e consapevole, anche attraverso l'offerta di opportunità e d'idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico e/o disagio;
c) 
realizzare una reale tutela sociale della maternità, potenziando l'assistenza sanitaria e sociale favorendo interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che, in applicazione all' articolo 4 della legge 194/1978, possano indurre la madre all'interruzione di gravidanza volontaria, prevedendo anche l'erogazione di fondi destinati alle donne in difficoltà economica per affrontare una gravidanza;
d) 
predisporre specifici programmi e percorsi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione, divorzio o casi di filiazione naturale;
e) 
promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime di violenze e abusi anche sessuale intra ed extrafamiliari, dei minori sottoposti a maltrattamenti e abbandoni della coppia nonché dei minori vittime della pedofilia;
f) 
favorire e sostenere la creazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, nonché di forme d'auto organizzazione ed iniziative imprenditoriali al fine di integrare i compiti di cura familiari;
g) 
favorire gli istituti dell'adozione anche internazionale e dell'affido;
h) 
predisporre specifici programmi per favorire i genitori a svolgere il loro compito di educatori nei confronti dei figli;
i) 
prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori nei servizi alla famiglia e alla donna.
Art. 4 
(Interventi dei consultori)
1. 
Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3, i consultori familiari assicurano, nel rispetto del segretariato sociale, direttamente o avvalendosi di altre strutture socio sanitarie coordinate, un'assistenza sanitaria e sociale in ordine:
a) 
alla formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori;
b) 
all'educazione sanitaria, psichica e sessuale, nonché ad un'adeguata informazione e formazione riguardante la sessualità e la procreazione responsabile e alle malattie sessualmente trasmesse;
c) 
all'uso di contraccettivi e all'idoneità e innocuità dei mezzi all'uopo liberamente scelti dall'utente nonché alla loro prescrizione;
d) 
alla consulenza genetica medica e di endocrinologia per l'individuazione e la prevenzione delle relative malattie nonché all'effettuazione di visite prematrimoniali;
e) 
all'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di prevenzione, d'interruzione della gravidanza, avvalendosi di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche, private e del volontariato accreditate;
f) 
alla promozione di corsi per la preparazione psicoprofilattica al parto, alla nascita, al ruolo genitoriale e all'assistenza post-parto, con particolare riferimento alla promozione dell'allattamento al seno;
g) 
alla tutela del diritto alla vita del concepito, della salute della gestante, del nascituro e del neonato, mediante visite e accertamenti sanitari periodici, con particolare riguardo all'individuazione e segnalazione delle gravidanze a rischio;
h) 
alle indicazioni per la diagnosi della sterilità, dell'infertilità e dei disturbi della sfera sessuale;
i) 
alle indicazioni per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell'apparato genitale femminile;
j) 
alle indicazioni per iniziative di medicina preventiva e di difesa della salute della persona e della coppia nonché dell'ambiente socio-lavorativo;
k) 
all'assistenza sanitaria e sociale alle madri ed ai bambini affetti da minorazioni fisiche psichiche e sensoriali. Tale assistenza interviene ai fini della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti;
l) 
all'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, all'igiene e alla dietetica della prima infanzia, alla prevenzione degli incidenti domestici e delle problematiche collegate all'alimentazione (obesità, bulimia e anoressia);
m) 
all'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti intersoggettivi nelle loro implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all'educazione e allo sviluppo armonico della personalità dei figli;
n) 
alla tutela ed al coinvolgimento dei figli adolescenti nel caso di coppie in via di separazione o in tutti i casi di filiazione naturale;
o) 
all'assistenza e consulenza ai fini dell'adozione e dell'affidamento dei minori, in collaborazione con gli organi giudiziari preposti;
p) 
alla collaborazione con i servizi minorili nell'amministrazione della giustizia, anche al fine di prevenire gli abusi e i maltrattamenti dell'infanzia, e per risolvere i conflitti riguardanti l'affido dei figli in caso di separazione, divorzio o in tutti i casi di filiazione naturale;
q) 
alla promozione di gruppi d'incontro per adulti, per genitori, per giovani e per adolescenti, in ordine alle problematiche educative e psicopedagogiche;
r) 
alla promozione d'incontri, dibattiti, indagini, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali esistenti nel territorio ove opera il consultorio e d'ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza;
s) 
all'attività informativa sui diritti spettanti alla donna in stato di gravidanza e alla lavoratrice madre e sulle condizioni oggettive del lavoro nel periodo di gravidanza;
t) 
alla consulenza ed assistenza della donna, ai bambini in situazioni di difficoltà, al fine di far superare le barriere culturali e sociali, di facilitare una migliore integrazione qualora sia necessario, nonché la conoscenza dei servizi offerti e il loro più agevole accesso;
u) 
aiuto, sostegno, consulenza, intervento professionale di servizio sociale anche per l'integrazione e la sostituzione del nucleo familiare qualora fosse richiesto;
v) 
tutela dei portatori di handicap, con particolare attenzione all'integrazione di questi nella comunità scolastica ed all'inserimento nella società e nel lavoro.
Art. 5 
(Interventi a sostegno della maternità)
1. 
Le aziende sanitarie locali, avvalendosi dei consultori familiari, potenziano ed attivano anche presso le sedi ospedaliere centri di consulenza psicologica e sociale a favore della donna in gravidanza con difficoltà economiche, psicologiche e sociali al fine di tutelare la maternità ed i diritti del bambino.
2. 
Attraverso i consultori familiari, i comuni e le aziende sanitarie locali, nell'ambito dei programmi socio-sanitari e socio-assistenziali locali, definiscono programmi specifici personalizzati a favore delle donne in gravidanza in difficoltà economica che prevedano un supporto nel proprio domicilio oppure l'inserimento della madre e del bambino presso famiglie, case alloggio, o altre strutture residenziali, all'interno di progettualità finalizzate al reinserimento sociale delle madri attraverso l'avvio a percorsi di formazione e dall'inserimento lavorativo.
3. 
I comuni e le aziende sanitarie locali, nell'ambito dei programmi socio-sanitari e socio-assistenziali locali, anche al fine di prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza, organizzano forme di supporto domiciliare, di puericultura e percorsi nascita, finalizzati al sostegno e all'istruzione della coppia o della madre sola nel periodo immediatamente successivo al parto. Tali enti definiscono inoltre programmi di assistenza domiciliare a favore delle gestanti impossibilitate a svolgere i normali compiti domestici e programmi di assistenza a favore di donne in difficoltà a condurre la propria gravidanza tramite ospitalità della madre e del neonato presso famiglie, case alloggio, o altre strutture residenziali.
4. 
Alla donna che, durante la gravidanza, sia afflitta da difficoltà, in qualunque modo ricollegabili alla gestazione, di carattere medico, economico, sociale, familiare, ove tali difficoltà non siano superabili mediante prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie offerte dalle strutture pubbliche o convenzionate presenti sul territorio, è comunque riconosciuta la possibilità di fruire di interventi sanitari e socio-assistenziali, attraverso percorsi globali diretti a ciascun soggetto.
5. 
Gli interventi speciali a carattere sanitario sono disposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, mentre quelli a carattere socio-assistenziale competono ai comuni, anche mediante delega alle aziende sanitarie locali ed al loro servizio sociale, e possono avvenire su segnalazione dei servizi sociali, dei consultori familiari, delle associazioni femminili, di strutture sanitarie pubbliche o private, o del medico di base. Tali segnalazioni possono essere formulate anche da organismi privati o di volontariato, anche non convenzionati, senza scopo di lucro e col fine statutario dell'accoglienza e della tutela della vita nascente e della maternità.
6. 
Le aziende sanitarie locali e di comuni attuano gli interventi speciali attraverso le strutture sanitarie o socio-assistenziali pubbliche, private e di volontariato anche non convenzionate.
7. 
La Regione promuove la creazione di un fondo, finanziato annualmente con apposita legge di bilancio, per l'erogazione di contributi finalizzati alla rimozione delle cause economiche che possano indurre all'interruzione della gravidanza. Le quote di tale fondo, ripartite a livello territoriale secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale, sono utilizzate dai comuni, che potranno incrementare con propri fondi le dotazioni economiche ad essi destinate, per erogare sussidi a donne in difficoltà per una gravidanza, segnalate dai servizi sociali, dai consultori familiari, dalle strutture sanitarie, dai medici di base, dall'associazionisno femminile e di settore.
8. 
Il sussidio, finalizzato alla rimozione delle difficoltà economiche derivanti da una gravidanza, è erogato mensilmente alla madre con decorrenza dal momento dell'accertamento della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, e può essere prorogato fino al compimento del terzo anno di età del bambino, qualora le condizioni socio-economiche del nucleo familiare siano tali da non consentire altrimenti un'esistenza sufficientemente dignitosa.
9. 
L'importo minimo del sussidio mensile di cui al comma 8 è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, e può essere eventualmente aumentato dal comune titolare dell'intervento per singoli casi, di particolare gravità.
Art. 6 
(Interventi regionali)
1. 
La Regione, direttamente o avvalendosi dell'associazionismo familiare, femminile e delle formazioni del privato sociale, per il tramite dei servizi sociali dei comuni e dei consultori familiari, promuove e sostiene l'organizzazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative editoriali, culturali e informative di sensibilizzazione sul valore sociale della maternità, sulla fisiologia e lo sviluppo del nascituro, sulle opportunità a tutela della maternità e dei servizi alla famiglia ed all'infanzia previsti dalla normativa vigente.
Art. 7 
(Volontariato ed associazionismo di settore)
1. 
La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza e sostiene la solidarietà tra famiglie e promuove l'associazionismo familiare, femminile e le formazioni private che si occupano di assistere la donna in difficoltà per una gravidanza difficile o indesiderata, di favorire esperienze di autorganizzazione sociale, di promuovere e gestire esperienze di affido e accoglienza, di avviare iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio della donna e della famiglia, di sensibilizzare la comunità locale sulle problematiche dei minori.
2. 
La Regione e gli enti locali favoriscono le associazioni e le formazioni di cui al comma 1, attraverso la messa a disposizione di strutture logistiche e di percorsi di formazione e la stipula di apposite convenzioni con quelle realtà che possiedano adeguati requisiti organizzativi e operativi da verificare attraverso una preventiva selezione.
Art. 8 
(Programmazione)
1. 
La Regione, tenuto conto delle esigenze proprie del territorio, redige un programma annuale, approvato dal Consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui alla presente legge.
Art. 9 
(Operatori dei consultori)
1. 
Per lo svolgimento delle proprie attività, i consultori si avvalgono di personale di consulenza e di assistenza in possesso di titoli qualificanti, nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prevista, e dell'iscrizione al relativo albo.
2. 
In ciascun consultorio familiare deve essere garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: consulente familiare per l'accoglienza ed il coordinamento degli interventi, esperto in materia bioetica, giurista del diritto di famiglia, ginecologo, pediatra, psichiatra, ostetrica, pedagogista, psicologo, mediatore familiare, assistente sociale. Possono anche far parte della equipe consultoriale esperti in discipline antropologiche e sociali, oltre che personale volontario e delle associazioni familiari e femminili, purché in possesso di specifici titoli, relativi alle discipline di cui al presente articolo.
3. 
Al fine di assicurare la presenza all'interno dei Consultori delle figure professionali necessarie ai sensi del precedente comma, i consultori familiari possono stipulare convenzioni con enti pubblici ovvero con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
Art. 10 
(Corsi di qualificazione e specializzazione degli operatori dei consultori)
1. 
La Regione programma e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto ai consultori familiari.
2. 
I corsi indicati al precedente comma devono essere interdisciplinari, sia in ordine alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione ai contenuti degli insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie competenze e le possibili interdipendenze socio-sanitarie dei problemi, nel rispetto dello spazio professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio di un attestato di merito.
3. 
Le modalità di svolgimento dei corsi, i programmi e i contenuti formativi sono stabiliti con apposito regolamento proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale.
4. 
La Giunta regionale espleta la vigilanza sul funzionamento dei corsi.
Art. 11 
(Collaborazione con i centri di ricerca, gli istituti, le società scientifiche e le strutture giudiziarie)
1. 
Per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti la materia regolata dalla presente legge, la Giunta regionale promuove opportune iniziative per la collaborazione con le università, gli istituti e le società scientifiche locali.
2. 
Nell'ambito dei servizi previsti dalla presente legge, sono promossi opportuni rapporti con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.
Art. 12 
(Vigilanza e coordinamento)
1. 
La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza su tutti i consultori familiari previsti dalla presente legge.
2. 
Gli enti istitutivi riferiscono annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta dai consultori.
3. 
La Giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente al Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della stessa.
Art. 13 
(Erogazione delle prestazioni)
1. 
Le prestazioni erogate nell'ambito dei servizi consultoriali sono garantite per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti, dimorati o comunque soggiornanti, anche temporaneamente, in un comune della Regione Piemonte.
2. 
L'esecuzione delle prestazioni necessarie all'attività consultoriale e l'attribuzione degli oneri per le prestazioni farmaceutiche, avviene a norma dell' articolo 4 della legge 405/1975.
Art. 14 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, per il biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 5.700.000,00 euro, in termini di competenza, ripartito in 1.500.000,00 euro per oneri finalizzati al funzionamento dei consultori familiari, 3.000.000,00 euro per finanziamenti ai consultori destinati al sostegno di azioni a favore della maternità e della gravidanza, 800.000,00 euro per il finanziamento di corsi di formazione del personale dei consultori, 400.000,00 euro per sostenere l'attività di informazione e sensibilizzazione dei consultori sulla maternità.
2. 
Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).