Istituzione del Marchio Piemonte Chips Free.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Istituzione del Marchio Piemonte Chips Free)
1.
Al fine di tutelare le produzioni vitivinicole tipiche, la qualità del sistema agro-alimentare piemontese la salute dei consumatori e il loro diritto a una corretta informazione viene istituito il marchio "Piemonte Chips Free", che documenta, per ogni singola bottiglia di vino, il non utilizzo di segatura grossa ovvero di trucioli di legno (chips in gergo) e di qualsiasi altra pratica artificiale volta a determinare l'invecchiamento rapido del vino.
Art. 2
(Istituzione dell'elenco regionale dei produttori vitivinicoli)
1.
È istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura l'elenco regionale dei produttori vitivinicoli "Chips Free".
2.
Le aziende vitivinicole autorizzate all'utilizzo del marchio "Piemonte Chips Free" a seguito dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, hanno priorità nella concessione di finanziamenti regionali a parità di tutte le altre condizioni, fatto salvo quanto stabilito dall'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).
Art. 3
(Sanzioni)
1.
La Regione Piemonte esercita le necessarie azioni di controllo e di vigilanza per accertare la conformità tra l'utilizzo del marchio "Piemonte Chips free" e gli effettivi metodi di produzione adoperati, avvalendosi dei Servizi antisofisticazioni vinicole facenti capo alle Province, delle Aziende sanitarie locali (Asl) e di altri organismi di controllo appositamente individuati.
2.
I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 e sono esclusi, per un periodo variabile da sei mesi a due anni, da ogni provvidenza derivante da leggi regionali.
3.
I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati al Fondo regionale per la lotta alla flavescenza.
Art. 4
(Campagne informative)
1.
La Regione Piemonte può promuovere campagne informative anche attraverso l'Osservatorio vitivinicolo regionale e avvalendosi dei consorzi, delle associazioni di produttori e consumatori o di altri enti e organismi idonei.
Art. 5
(Norme di attuazione)
1.
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e le modalità di controllo e di vigilanza.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per il biennio 2007-2008 di 50.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza.
2.
All'onere previsto al comma 1, iscritto con uno stanziamento di 50.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmaz.valorizz.agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Tit.I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008, si provvede con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).
3.
Le somme riscosse ai sensi dell'art. 3 sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale e sono destinate alla lotta alla flavescenza dorata.