Proposta di legge regionale n. 36 presentata il 15 giugno 2005
Interventi regionali a sostegno dei lavoratori economicamente dipendenti.

Art. 1 
(Finalità e destinatari)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale e nel quadro delle iniziative di politica attiva del lavoro, adotta misure per sostenere economicamente i lavoratori economicamente dipendenti, sia occupati sia temporaneamente inattivi, e per migliorare e regolarizzare la loro posizione sul mercato del lavoro.
2. 
Ai fini della presente legge per lavoratori economicamente dipendenti si intendono tutti i lavoratori iscritti alle apposite gestioni separate istituite presso l'INPS ai sensi dell' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e ai sensi dell' articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e non iscritti ad altri fondi previdenziali obbligatori.
3. 
Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutti i lavoratori economicamente dipendenti aventi per committente una o più persone giuridiche con sede legale nella Regione Piemonte, e il cui compenso lordo sia complessivamente inferiore a 45.000,00 euro. Per la determinazione del compenso fa fede quanto indicato nel contratto o nei contratti di collaborazione o di associazione in partecipazione, in essere.
4. 
Il limite di 45.000,00 euro di cui all'articolo 1, comma 3, potrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 2 
(Modalità di sostegno e regolarizzazione)
1. 
Le misure di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono riguardo ai lavoratori economicamente dipendenti:
a) 
il godimento di un reddito di integrazione del compenso derivante da attività precarie e discontinue;
b) 
il diritto di accesso al credito, anche per la piena attuazione del diritto alla casa;
c) 
diritto alla libera mobilità sul territorio;
d) 
sostegno alla maternità/paternità;
e) 
sostegno per la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attuato attraverso sistemi di formazione a distanza;
f) 
sostegno alle forme di previdenza private integrative;
g) 
il sostegno alle forme di assicurazione sanitaria integrative;
h) 
le modalità dei contratti stipulati dalla Regione Piemonte, e di controllo dell'operato delle aziende vincitrici di appalto presso gli enti locali.
Art. 3 
(Reddito di integrazione, sostegno alle forme di previdenza private integrative,accesso al credito, diritto alla casa)
1. 
Al fine di garantire la continuità e la consistenza del reddito dei lavoratori economicamente dipendenti e per favorire l'integrazione dei rispettivi trattamenti medico-sanitari e pensionistici, è istituito il " Fondo per il sostegno dei lavoratori economicamente dipendenti ".
2. 
È a carico del Fondo di cui al comma 1 il seguente sostegno al reddito durante il periodo di lavoro economicamente dipendente e in quello di inattività:
a) 
durante i periodi di attività, il lavoratore che percepisca un compenso, come risultante dal contratto di collaborazione o di associazione in partecipazione in essere, inferiore ai 18.000,00 euro lordi ha diritto a un'integrazione pari alla differenza tra 18.000,00 euro e il compenso percepito. Tale integrazione non può, in ogni caso, essere superiore a 5.000 euro netti;
b) 
durante i periodi di inattività, il lavoratore economicamente dipendente di cui all'articolo 1, comma 3, percepisce un contributo pari a 15,00 euro per ogni giorno di inattività, fino a un periodo massimo di centottanta giorni, o di duecentosettanta giorni se il lavoratore ha superato il quarantacinquesimo anno di età. Detto contributo giornaliero è integrato da una ulteriore somma, erogata in solido secondo la tabella sottostante, nel caso in cui durante il periodo di inattività oggetto del contributo il lavoratore frequenti con buon esito corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale presso strutture pubbliche o private. Le eventuali somme percepite per il contributo di cui alla lettera b) vanno dichiarate ai sensi dell'IRPEF.
3. 
È a carico del Fondo di cui al comma 1 un contributo per le spese di pensione integrativa del lavoratore economicamente dipendente che abbia sottoscritto appositi fondi previdenziali, pari a euro 500,00 ogni trenta giorni di lavoro prestato con contratti di tipo economicamente dipendente.
4. 
È a carico del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo la copertura per l'attivazione di funzioni agevolate di accesso al credito, anche con il ricorso, da parte della Regione Piemonte, di prestazione di garanzia presso gli istituti di credito ai fini del mutuo sull'acquisto della prima casa.
Art. 4 
(Diritto alla libera mobilità sul territorio)
1. 
Al fine di agevolare la libera mobilità sul territorio dei lavoratori economicamente dipendenti, è garantita loro la facoltà di usufruire del trasporto urbano a titolo gratuito nei periodi di inattività e a tariffe scontate del cinquanta per cento nei periodi attivi; è comunque concesso anche un sostegno del cinquanta per cento per il trasporto extraurbano regionale. Gli enti locali adottano provvedimenti volti a regolamentare tale facoltà.
2. 
I benefici di cui all'articolo 4, comma 1, sono estesi anche ai lavoratori:
a) 
con contratto a tempo determinato;
b) 
con contratto di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);
c) 
somministrati ai sensi dell' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
Art. 5 
(Diritto alla salute, sostegno alla maternità e alle forme di assicurazione sanitaria integrative)
1. 
Sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, la copertura di interventi mutualistici a tutela della salute.
2. 
Alle lavoratrici economicamente dipendenti in maternità, la Regione Piemonte eroga un contributo, a carico del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 700,00 euro per ciascun mese di maternità, fino a un massimo di cinque mesi. Detto contributo non è cumulabile con l'indennità di maternità eventualmente percepita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4 aprile 2002 (Attuazione dell' art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33).
3. 
La Regione Piemonte si impegna ad agevolare l'accesso alle strutture pubbliche o private quali asili, scuole materne, ludoteche e centri per l'infanzia presenti sul territorio, per i figli di almeno un genitore economicamente dipendente, o di almeno un genitore con contratto a tempo determinato, o con contratto di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell' articolo 1, comma 1 della l. 196/1997, o somministrato ai sensi dell' articolo 20, comma 1, del d. lgs. 276/2003.
4. 
I lavoratori economicamente dipendenti che sottoscrivano polizze assicurative private per la copertura dei periodi in cui non percepiscono compenso in quanto infortunati o in malattia, ricevono un contributo forfettario pari a 1500,00 euro annui. Detto contributo è a carico del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 6 
(Contratti della Regione e controllo dell'operato di terzi)
1. 
L'Amministrazione regionale e gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia, possono riconoscere, nell'espletamento dei concorsi di accesso nei rispettivi ruoli, crediti professionali conseguiti a seguito dei periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro economicamente dipendente.
2. 
La Regione Piemonte, in caso di proprio utilizzo di contratti di lavoro economicamente dipendente, promuove contratti tipo formulati per iscritto, i quali indicano:
a) 
oggetto della prestazione e durata del contratto;
b) 
l'entità del corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e nello spirito dell' articolo 36 della Costituzione, comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, della contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
c) 
i tempi di pagamento del corrispettivo e la disciplina dei rimborsi spese;
d) 
il diritto di aderire a organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonché ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto;
e) 
il diritto di aderire a organizzazioni o associazioni anche intercategoriali, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;
f) 
il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende.
3. 
Nei centri per l'impiego e nei centri di orientamento di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) sono istituiti sportelli informativi dedicati al lavoro economicamente dipendente.
4. 
Nella stipula di contratti con persone giuridiche per lo svolgimento di prestazioni o servizi, la Regione Piemonte favorisce, a parità di ogni altro requisito previsto dai bandi, quelle che documentino il loro nullo o minimo impiego di personale inquadrato con contratti di lavoro economicamente dipendente; è considerato titolo preferenziale avere meno del 30 per cento di personale impiegato con contratti diversi da quello a tempo indeterminato.
Art. 7 
(Finanziamento per la formazione e l'aggiornamento professionale)
1. 
Sono concessi ai lavoratori economicamente dipendenti contributi per le seguenti attività:
a) 
acquisto o locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;
b) 
servizi, abbonamenti a riviste specializzate, accesso a banche dati e siti web;
c) 
formazione e aggiornamento professionale, anche attuato con sistemi di formazione a distanza;
d) 
acquisto di arredi e/o locali adibiti ad ufficio.
2. 
Le richieste di contributo per le finalità di cui al comma 1, possono riguardare progetti presentati sia in forma singola che congiuntamente da più lavoratori economicamente dipendenti.
Art. 8 
(Ammontare del contributo)
1. 
I contributi per le attività di cui all'articolo 7 sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tale spesa per i progetti individuali non può complessivamente essere superiore a euro 20.000,00 e per i progetti collettivi alla somma ottenuta moltiplicando la spesa massima individuale per il numero dei partecipanti al progetto.
Art. 9 
(Domande di contributo)
1. 
La struttura regionale competente approva distinti modelli e relativi allegati, per la presentazione delle domande di contributo rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 e dell'articolo 3, comma 2, lettera b).
2. 
Le domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 7 sono presentate all'Assessorato competente in materia di politiche per il lavoro; i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono concessi d'ufficio, previo accertamento degli aventi diritto.
3. 
Le richieste di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7 sono valutate da un Comitato di valutazione, appositamente nominato, sulla base di criteri determinati con deliberazione dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio, da formulare entro quarantacinque giorni, della Commissione regionale di concertazione costituita ai sensi dell' articolo 7 della l. r. 41/1998.
4. 
La Giunta regionale concede il contributo di cui all'articolo 7 entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del parere di cui al comma 3.
5. 
Per le modalità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 7, la Regione adotta apposito regolamento.
Art. 10 
(Liquidazione dei contributi)
1. 
Il contributo di cui all'articolo 7 è liquidato ai beneficiari entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta. Tale documentazione deve pervenire al competente ufficio regionale entro novanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo medesimo.
2. 
La liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), può avvenire mensilmente, in unica soluzione annuale o secondo altra periodicità stabilita, comunque non superiore a quella annuale.
3. 
La liquidazione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, avviene mensilmente.
4. 
La liquidazione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 4, avviene in unica soluzione annuale.
Art. 11 
(Divieto di cumulo)
1. 
I contributi di cui all'articolo 7 non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico.
2. 
La mancata realizzazione delle attività ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 7 comporta l'obbligo di restituzione del contributo percepito.
3. 
Per la verifica delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni da parte dei propri uffici.
Art. 12 
(Incentivi alla regolarizzazione)
1. 
La Regione Piemonte può istituire incentivi di natura fiscale, o di altra natura, rivolti alle imprese, affinché convertano le forme di contratto economicamente dipendente in contratti a tempo indeterminato.
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa complessiva di cinque milioni di euro.
2. 
Alle spese correnti, stimate per l'anno 2005 in euro 2.500.000,00, in termini di competenza e di cassa e stanziate nell'UPB 15091 (Formazione professionale Lavoro Occupazione Promozione Sviluppo locale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e alle spese in conto capitale, quantificate in 2.500.000,00 euro per l'anno 2005 e stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 15092 (Formazione professionale Lavoro Occupazione Promozione Sviluppo locale Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
3. 
Per il 2006 e 2007, agli oneri, stimati in euro 3.000.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, e suddivisi in base al criterio di cui al comma 2, nell'ambito delle UPB 27021 e 27022 del bilancio pluriennale 2005-2007 si fa fronte con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007.