Iniziative a sostegno dei malati di Alzheimer.
Primo firmatario
Altri firmatari
BURZI ANGELO EMILIO FILIPP CAVALLERA UGO CIRIO ALBERTO LEO GIAMPIERO NASTRI GAETANO PEDRALE LUCA PICHETTO FRATIN GILBERTO TOSELLI PIETRO FRANCESCO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte riconosce la malattia di Alzheimer quale patologia a sé stante, causa di disabilità della persona, indipendentemente dall'invecchiamento e dalla presenza di altre patologie.
2.
La Regione adotta gli strumenti e sostiene gli interventi necessari alla cura e all'assistenza specifica del malato di Alzheimer e dell'affetto da demenza senile.
Art. 2
(Interventi regionali)
1.
La Regione, al fine del miglioramento dei servizi e delle creazione di una apposita rete assistenziale a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, attua i seguenti interventi:
a)
istituzione del Nucleo Alzheimer presso le residenze sanitarie assistenziali e le residenze assistenziali flessibili già esistenti sul territorio regionale;
b)
sostegno economico alle famiglie con basso reddito per l'assistenza domiciliare;
c)
attivazione di specifiche iniziative di formazione e aggiornamento di personale socio-sanitario operante sia in strutture pubbliche che private convenzionate;
d)
sostegno alle attività e iniziative delle associazioni di volontariato impegnate nella lotta contro la malattia di Alzheimer, nell'assistenza globale del malato e della sua famiglia, nell'individuazione delle specifiche esigenze dell'affetto da Alzheimer e da demenza senile e delle misure atte a soddisfarle;
e)
istituzione di un sistema informativo sulla malattia di Alzheimer ai fini della sensibilizzazione dei cittadini;
f)
conferimento di fondi per la ricerca anche attraverso l'assegnazione di borse di studio a giovani piemontesi impegnati in Italia o all'estero in specifiche iniziative dedicate all'Alzheimer.
Art. 3
(Nucleo Alzheimer)
1.
Il Nucleo Alzheimer, istituito all'interno delle residenze sanitarie assistenziali e delle residenze assistenziali flessibili, è destinato a soggetti anziani affetti da demenza e da gravi turbe del comportamento dovute al morbo di Alzheimer.
2.
Il Nucleo Alzheimer garantisce al paziente le necessarie condizioni di protezione e sicurezza nonché ritmi di vita e stimoli riabilitativi adeguati alle ridotte capacità cognitive e funzionali.
3.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce le condizioni in merito all'adeguamento delle strutture di accoglienza sulla base di requisiti strutturali e parametri assistenziali specificamente definiti.
Art. 4
(Contributi alle famiglie)
1.
La Regione Piemonte per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) concede contributi in conto capitale finalizzati al mantenimento in famiglia del malato di Alzheimer e di demenza senile.
2.
I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste a qualsiasi titolo da norme nazionali o regionali.
3.
Destinatari dei contributi sono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, o chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al Titolo IX del libro I del codice civile.
4.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 5
(Formazione e aggiornamento di personale socio-sanitario)
1.
La Regione organizza corsi di formazione e di aggiornamento specifici per il personale socio sanitario da destinare esclusivamente all'assistenza e alla riabilitazione del paziente affetto da Alzheimer.
2.
I corsi devono preparare il personale all'approccio centrato sulla persona con particolare risalto alla comunicazione, anche non verbale, a tutela della dignità del malato di Alzheimer.
Art. 6
(Associazioni di volontariato)
1.
La Regione incentiva e sostiene le attività e le iniziative delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), attraverso l'erogazione di contributi concessi direttamente all'associazione.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 7
(Sistema informativo sull'Alzheimer)
1.
È attivato presso l'Assessorato regionale alla Sanità il Sistema informativo sull'Alzheimer a cui è affidato il ruolo di interlocutore tra la Regione, gli enti locali, le strutture sanitarie, il paziente e la famiglia per la creazione di un percorso congiunto di ricerca, cura e assistenza finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei malati di Alzheimer e dei loro famigliari.
2.
Il Sistema informativo ha il compito di far conoscere e divulgare lo stato della malattia sul territorio per una maggiore sensibilizzazione e informazione sulla malattia.
Art. 8
(Piano triennale e fondo regionale dell'Alzheimer)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il "Piano triennale per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer" al fine dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.
2.
Il Piano triennale di cui al precedente comma è finanziato attraverso l'istituzione del Fondo regionale dell'Alzheimer.
Art. 9
(Giornata Mondiale dell'Alzheimer)
1.
Il Consiglio regionale aderisce alla Giornata Mondiale dell'Alzheimer attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi ad essa collegati.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno riferisce al Consiglio regionale in merito allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per il biennio 2007-2008, la spesa corrente annua di 60 milioni di euro, in termini di competenza, e la spesa in conto capitale annua di 10 milioni di euro, in termini di competenza.
2.
Ai finanziamenti a favore delle ASL, di cui al comma 1, per il 2007 e 2008 pari a 58,5 milioni di euro annui per l'istituzione di nuclei Alzheimer presso le RSA e le RAF e per il sostegno delle attività e delle iniziative legate alla lotta contro questa malattia da parte delle associazioni di volontariato e delle famiglie, pari a 1 milione di euro annuo per la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti), e pari a 500.000,00 euro annui per oneri legati alla ricerca nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Tit. I spese correnti), si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3.
Ai finanziamenti in conto capitale di cui al comma 1, finalizzati alle ASL per interventi e attrezzature specifiche necessarie per la cura e l'assistenza del malato delle RSA e RAF, da ricomprendere nell'unità previsionale di base (UPB) 28012 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008, si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2001 e dall'
articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003.