Proposta di legge regionale n. 356 presentata il 08 novembre 2006
Modifiche in materia di concessioni di acque minerali o di sorgente.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito della propria autonomia in materia fiscale, ripartisce l'introito derivante dalla riscossione del canone annuo sulle acque minerali alle realtà territoriali in cui sono presenti fonti sorgive e sedi di imbottigliamento.
2. 
La nuova imposta fiscale entra in vigore dal 1° gennaio 2008.
Art. 2 
(Canone di concessione)
1. 
I titolari di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento sono tenuti a versare un canone annuo pari a euro 0,30 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.
2. 
Il canone di concessione di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.
3. 
Il controllo in merito al pagamento del canone è effettuato dalle amministrazioni locali.
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
Il canone di concessione di cui all'articolo 2 è versato per il 50% ad uno o più Comuni ove è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento e per il restante 50% alla Regione.
2. 
In caso lo stabilimento di imbottigliamento si trovi in un comune facente parte di una Comunità montana, la percentuale destinata alla Regione è versata esclusivamente alla Comunità Montana, che individua con proprio provvedimento e previa consultazione con le amministrazioni comunali facenti parte della Comunità stessa, le modalità di ripartizione interna.
3. 
Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e di riqualificazione ambientale, a progetti di sviluppo locale ed al potenziamento o mantenimento di servizi primari.
Art. 4 
(Detrazioni)
1. 
La quota del canone di concessione dovuta al Comune o alla Comunità Montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni o comunità montane e le imprese concessionarie.
2. 
Al fine di contenere la dispersione delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di preservare la quantità del prodotto, su richiesta del concessionario, è portata, altresì, in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l'imbottigliamento il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo, è stata commercializzata in bottiglie di vetro.
3. 
Al fine di beneficiare delle detrazioni previste dal presente articolo, il concessionario fornisce adeguata documentazione comprovante la sussistenza dell'ipotesi summenzionata.
Art. 5 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.