Proposta di legge regionale n. 355 presentata il 07 novembre 2006
Istituzione del Museo regionale del Palio di Asti.
Primo firmatario

MOTTA ANGELA

Art. 1 
(Istituzione del Museo del Palio di Asti)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il Palio di Asti, che si svolge ogni anno la terza domenica di settembre, quale manifestazione di rilievo regionale per i valori storici, culturali e sociali di cui è portatore, nonché per la natura di autentica tradizione popolare italiana.
2. 
È istituito il Museo del Palio di Asti, di seguito denominato «Museo», con sede in Asti.
Art. 2 
(Finalità del Museo)
1. 
Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) 
raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale riguardante il Palio di Asti e la sua evoluzione storica, con particolare riferimento alle relazioni con le trasformazioni politiche, sociali, culturali, economiche della città di Asti e del territorio;
b) 
raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale attinente al cavallo, alle sue attività e al profondo legame con l'uomo prodotto dalla cultura paliofila e astigiana;
c) 
trasmettere, attraverso la creazione di percorsi multisensoriali, i valori storici, culturali ed emozionali propri del Palio di Asti e della sua secolare tradizione;
d) 
promuovere attività didattiche e iniziative culturali, volte alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni medioevali e delle radici storiche del territorio, rivolte in particolare alle giovani generazioni;
e) 
promuovere iniziative, riconoscimenti e incontri di natura scientifica, nazionali e internazionali, sul tema della salvaguardia e della tutela del benessere equino;
f) 
sostenere l'opera e le iniziative culturali, aggregative e sociali promosse sul territorio dalle realtà associative partecipanti al Palio di Asti.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, il Museo instaura rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni e musei, che svolgono attività di valorizzazione di manifestazioni storiche e di tradizioni medioevali.
Art. 3 
(Associazione Museo del Palio di Asti)
1. 
È costituita l'Associazione "Museo del Palio di Asti" per la gestione del Museo. L'Associazione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha lo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 2.
2. 
Fanno parte dell'Associazione:
a) 
la Regione Piemonte;
b) 
il Ministero per i beni e le attività culturali;
c) 
la Provincia di Asti;
d) 
il Comune di Asti;
e) 
il Polo Universitario Asti Studi Superiori;
f) 
enti locali piemontesi, enti pubblici o privati, istituti, associazioni, fondazioni, che vi aderiscono secondo le norme previste dallo Statuto;
g) 
i privati cittadini che sottoscrivano la quota sociale, secondo le modalità fissate dallo Statuto.
3. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentito il consiglio comunale di Asti, predispone lo Statuto dell'Associazione, sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale. Lo Statuto dovrà prevedere norme relative alla struttura, al funzionamento e alla gestione del personale del Museo; criteri per la stipulazione di convenzioni e contratti con altri Enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche e altri lavori interessanti il Museo; le funzioni e i compiti del Comitato Scientifico e del Direttore del Museo.
4. 
Il Presidente dell'Associazione rappresenta il Museo nei rapporti con la Regione Piemonte, con i soggetti costituenti l'Associazione e con gli Enti terzi.
Art. 4 
(Comitato Scientifico)
1. 
Il Comitato Scientifico è composto da sei membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli o attività.
2. 
I membri del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su indicazione del Consiglio Regionale, che ne designa due, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che ne designa uno, dal Consiglio provinciale di Asti, che ne designa uno, dal Consiglio Comunale di Asti, che ne designa uno, dal Rettore del Polo Universitario Asti Studi Superiori, che ne designa uno.
3. 
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Nella sua prima seduta nomina, tra i suoi membri, il Direttore. Il Comitato è convocato, quando necessario, dal Presidente del Museo che ne coordina i lavori.
4. 
Presidente e il Comitato Scientifico, predispone un piano di attività ordinaria e straordinaria del Museo.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per il biennio 2007-2008 di 100.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza.
2. 
All'onere previsto al comma 1, iscritto con uno stanziamento di 100.000,00 euro nell'UPB n. 31031 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale Tit.I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008, si provvede con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).