Proposta di legge regionale n. 354 presentata il 07 novembre 2006
Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 concernente 'Norme in materia di Polizia locale '.

Art. 1 
(Strumenti di autotutela)
1. 
Dopo l' art. 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è inserito il seguente:
"
Art. 17 bis (Strumenti di autotutela)
1. I Comuni e le Province, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di dispositivi di autotutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione in reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.
"
Art. 2 
(Coordinamento telefonico)
1. 
Dopo l' art. 18 della legge regionale 58/1987 è inserito il seguente:
"
Art. 18 bis (Coordinamento telefonico)
1. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto intervento in caso di necessità, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo in cui si è verificata l'emergenza.
"
Art. 3 
(Promozione della gestione associata)
1. 
Dopo l' art. 18 della legge regionale 58/1987 è inserito il seguente:
"
Art. 18 ter (Promozione della gestione associata)
1. La Regione promuove e incentiva la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficacia e di economicità e per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale.
2. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, con delibera di Giunta, stabilisce:
a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e di norma, tra quelli con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;
b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore della gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l'eventuale revoca degli stessi.
"