Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'
articolo 3 della l.r. 10 novembre 1972, n. 12 s.m.i. 'Funzionamento dei Gruppi consiliari ' e all'
articolo 1 della l.r. 8 giugno 1981, n. 20 e s.m.i. 'Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari '.
Primo firmatario
Altri firmatari
GIOVINE MICHELE LEPRI STEFANO MANOLINO GIULIANO MORICONI ENRICO MULIERE ROCCHINO NICOTRA RICCARDO ROBOTTI LUCA SCANDEREBECH DEODATO
Art. 1
(Integrazioni all'
articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 "Funzionamento dei Gruppi consiliari")
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, da ultimo modificato dalla
legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, è aggiunto il seguente:
.
" 1 bis. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo."
Art. 2
(Integrazioni all'
articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 "Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari")
1.
Dopo il
comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1981, da ultimo modificato dall'
articolo 4 della l.r. n. 50/2000, è aggiunto il seguente:
.
" 4 ter. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo."