Proposta di legge regionale n. 351 presentata il 02 novembre 2006
Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno delle comunità giovanili.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione, di confronto e di integrazione sociale per lo sviluppo della democrazia.
2. 
La Regione favorisce la costituzione di comunità giovanili che, nei loro statuti o nelle prassi quotidiane, espressamente condannino l'utilizzo di qualsiasi droga o sostanza psicoattiva e che si impegnino per una civile convivenza, per il contrasto ad ogni discriminazione, per la tutela ed il rispetto della proprietà e dei beni pubblici e privati.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Le comunità giovanili sono aperte agli studenti e ai giovani senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.
2. 
La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che svolgono le seguenti attività:
a) 
organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
b) 
educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione ed alle conoscenze culturali, sportive ricreative, sociali, didattiche, ambientali, musicali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formazione professionale.
3. 
Le comunità giovanili possono essere promosse da:
a) 
enti pubblici, singoli od associati;
b) 
enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previste le finalità di cui alla presente legge.
4. 
Le comunità giovanili possono costituirsi anche sotto forma di autogestione secondo quanto previsto dal proprio regolamento di funzionamento e riconosciute dall'ente locale sul cui territorio opera e agisce.
5. 
Le comunità giovanili, regolarmente costituite, possono accedere ai benefici di cui alla presente legge.
Art. 3 
(Interventi regionali)
1. 
La Regione concede contributi per il finanziamento di:
a) 
iniziative concernenti direttamente la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 comma 2;
b) 
spese di locazione, interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili o per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 2, comma 2.
2. 
La Regione concede l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale, vincolato al loro recupero, da destinarsi a sede della comunità giovanile o per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2.
3. 
I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili tra loro. È escluso il cumulo con altri benefici regionali.
4. 
I soggetti di cui all'articolo 2 possono stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.
Art. 4 
(Presentazione delle domande)
1. 
Per la concessione dei contributi e benefici di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili corredata da un progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi volti al proseguimento delle finalità della presente legge, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, dal regolamento di funzionamento.
2. 
Gli atti costitutivi fondamentali delle comunità giovanili devono contenere un esplicito riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
3. 
I contributi e i benefici di cui all'articolo 3 non possono essere erogati a coloro che hanno subito condanne definitive per delitti dolosi commessi con violenza su persone o cose, ovvero di occupazione abusiva di terreni o edifici.
Art. 5 
(Concessione, erogazione e revoca dei contributi)
1. 
L'esame delle domande è effettuato da una commissione tecnica nominata dal Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali che procede alla valutazione delle domande secondo i seguenti criteri:
a) 
qualità del progetto presentato e sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
b) 
carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;
c) 
esperienza maturata nell'ambito di attività previste dal progetto.
2. 
I provvedimenti di concessione, nonché le relative modalità di erogazione sono adottati con provvedimento del Direttore della Direzione regionale generale Politiche giovanili secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2.
3. 
La concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio.
4. 
Il limite di cui al comma 3 per i progetti pluriennali è riferito alle spese preventivate per ciascun anno di riferimento.
5. 
La misura del contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventiva ovvero in presenza di documentazione non idonea a giustificare il rendiconto di gestione presentato.
6. 
È disposta la revoca dei contributi e benefici qualora:
a) 
non vengano rispettate le finalità della presente legge, in particolar modo rispetto all'articolo 1;
b) 
siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
c) 
si realizzi un'iniziativa diversa da quella indicata nel progetto per il quale è stato erogato il contributo;
d) 
l'immobile sede della comunità giovanile o utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, sia occupato abusivamente o senza regolare contratto;
e) 
sia accertato che i soggetti destinatari dei contributi e dei benefici hanno subito condanne definitive per i delitti dolosi di cui all'articolo 4, comma 3.
Art. 6 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti:
a) 
i requisiti minimi essenziali degli atti costitutivi fondamentali delle comunità giovanili di cui all'articolo 2;
b) 
le modalità di utilizzo degli immobili di cui all'articolo 3, comma 2;
c) 
i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alle domande di cui all'articolo 4.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per il biennio 2007-2008, la spesa annua di euro 400.000,00, in termini di competenza.
2. 
Agli oneri previsti al comma 1, per gli anni 2007 e 2008, stanziati nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenz. Tit.I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008, si provvede secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).