Prevenzione, controllo e sicurezza in materia di prostituzione.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione Piemonte all'interno del proprio territorio, in collaborazione con gli Enti locali e con le Forze dell'Ordine, promuove azioni volte a prevenire ed eliminare ogni causa, sia di carattere economico, sociale o culturale, atta a favorire il dilagarsi della prostituzione.
2.
A tal proposito la Regione Piemonte sostiene ogni tipo d'iniziative, siano esse dirette o indirette, per limitare e controllare lo sviluppo della prostituzione, oltre a favorire il recupero e l'inserimento sociale delle persone vittime di sfruttamento sessuale.
Art. 2
(Obiettivi)
1.
La Regione Piemonte, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, persegue i seguenti obiettivi:
a)
garantire il rispetto dei diritti civili d'ogni singolo individuo, in applicazione della Costituzione italiana, Parte I, Titolo I, articolo 13, secondo cui "la libertà personale è inviolabile". Pertanto la Regione Piemonte in sinergia con gli Enti locali, le Forze dell'Ordine e i servizi sociali, coordina ogni tipo d'iniziativa volta a bloccare il fenomeno della tratta delle schiave in applicazione
della legge 11 agosto 2003 n. 228;
b)
aumentare le misure di sicurezza al fine di prevenire e limitare il fenomeno della criminalità e delle malattie legate al mondo della prostituzione;
c)
garantire nel rispetto di tutti, e in particolare nei confronti dei minori, decoro e costume sul territorio;
d)
Creare un'anagrafe finalizzata a censire le vittime dello sfruttamento sessuale;
e)
favorire interventi di recupero, assistenza sociale e protezione nei confronti delle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione;
f)
estirpare la pedofilia e lo smercio di materiale pedo pornografico, così come previsto dalla
legge 3 agosto 1998, n. 269;
g)
istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 3
(Rispetto dei diritti civili)
1.
La Regione ha il compito di istituire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e di coordinare un "Comitato contro la tratta delle persone".
2.
Tale Comitato è composto da:
a)
Assessore alle Pari opportunità;
b)
Consulta femminile regionale del Piemonte;
c)
Comitato di solidarietà della Regione Piemonte;
3.
Il Comitato svolge un'azione periodica analizzando il fenomeno della tratta nei paesi di provenienza delle vittime. A seguito di tale monitoraggio, il Comitato organizza una delegazione con il compito di istituire una rete d'informazione con i Paesi indicati al fine di rendere nota la realtà della prostituzione in Piemonte. Inoltre coordina le associazioni di volontariato e gli Enti locali, per garantire un intervento concreto in materia.
Art. 4
(Misure di sicurezza)
1.
La Regione interviene per garantire condizioni di maggiore sicurezza ai cittadini piemontesi, al fine di rendere più ampio l'esercizio dei loro diritti e accrescere la cultura della legalità.
2.
S'intendono politiche per la sicurezza le iniziative volte a garantire un'ordinata e civile convivenza fondata sui principi della legalità e della responsabilità individuale.
Art. 5
(Progetti integrati per la sicurezza)
1.
La Regione coordina e sostiene finanziariamente progetti integrati per la sicurezza.
2.
I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni purché integrate fra loro:
a)
investimenti per accrescere la vivibilità nelle aree degradate, in particolare quelle urbane, dove la sicurezza è più a rischio;
b)
dotazione di impianti tecnolocigi per rendere più sicuri i luoghi pubblici;
c)
impiego di telecamere collegate alle Forze dell'Ordine, poste nei luoghi ove è maggiormente diffusa la prostituzione, al fine di controllare le violazioni delle norme sul traffico, così come previsto dalla legge. Nel caso in cui accadessero reati nei luoghi su indicati, la Regione consegna le registrazioni alla Magistratura per lo svolgimento delle indagini;
d)
programmi sperimentali in materia di sicurezza e prevenzione, comprensivi dell'istituzione di forze armate in prossimità dei luoghi maggiormente a rischio;
e)
iniziative volte a predisporre misure adeguate di prevenzione dello spaccio di stupefacenti e d'ogni altra attività illegale che arrechi disturbo e molestia alla cittadinanza, nonché volte al recupero delle prostitute;
f)
iniziative volte al potenziamento dei corpi di polizia municipale, tramite la dotazione d'idonee attrezzature e l'impiego di nuove forze;
g)
ridurre il rischio socio sanitario legato alla prostituzione;
h)
proteggere e migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone coinvolte nella prostituzione, incoraggiando cambiamenti di comportamento, ove la condizione fosse determinata da problematiche economiche o da forme di costrizione, riducendo i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili;
i)
finanziare con regolarità progetti volti al supporto e all'educazione sessuale dei soggetti vittime dello sfruttamento, come le "Unità di Strada", composte di mediatrici culturali ed operatori sociali, che incontrano le donne sul posto in cui si prostituiscono;
j)
finanziare progetti di associazioni con caratteristiche simili a quelli menzionati al punto i).
Art. 6
(Costume e decoro)
1.
La Regione Piemonte, in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, s'impegna a garantire il rispetto del decoro sulle strade locali. A tal proposito, e sull'esempio delle grandi capitali europee, la Regione ha il compito di disciplinare la prostituzione creando delle zone franche, all'interno delle quali saranno effettuati dei controlli per garantire che l'esercizio della prostituzione avvenga solo ad opera di maggiorenni e consenzienti. La prostituzione potrà essere esercitata solo all'interno di queste zone delimitate e prestabilite, al fine di ridare ordine e decoro alla città, nella tutela dei minori e della loro educazione.
Art. 7
(Anagrafe dei soggetti vittime dello sfruttamento sessuale)
1.
La Regione istituisce un'anagrafe speciale con il compito di censire i soggetti vittime dello sfruttamento sessuale che si prostituiscono, verificandone la validità dei documenti e la residenza.
2.
Tale censimento dovrà essere utilizzato sia a fini sanitari sia tributari, interessando le relative Asl e Uffici delle Entrate competenti sul territorio.
Art. 8
(Progetti di recupero e prevenzione)
1.
La Regione disciplina e controlla le misure di sostegno e la realizzazione di progetti, in collaborazione con gli Enti locali, in favore delle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
2.
Le misure previste al comma 1 prevedono l'utilizzo di ogni servizio sociale, psicologico e medico, esistenti od opportunamente istituiti, oltre a corsi di formazione linguistica, culturale e professionale, per un corretto inserimento nel mondo del lavoro.
3.
Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 2 gli individui di nazionalità straniera titolari dello speciale permesso di soggiorno rilasciato allo scopo di garantire protezione dalla violenza e dai condizionamenti delle organizzazioni criminali, come disposto dall'
articolo 18, comma 1 del d.lgs. n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
4.
La Regione promuove la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività d'integrazione socio-culturale.
5.
Contrasta e previene le cause d'esclusione sociale, con particolare riguardo al disagio degli immigrati clandestini, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento.
Art. 9
(Pedofilia)
1.
In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n.176, la tutela contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a difesa del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, culturale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia e pertanto dalla Regione Piemonte. In ottemperanza a quanto espresso precedentemente, la Regione promuove ogni azione, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, gli Enti locali, le associazioni di volontariato, le strutture socio sanitarie, atte a prevenire e reprimere il fenomeno della pedofilia, della prostituzione e della tratta dei minori.
Art. 10
(Garante per l'infanzia e l'adolescenza)
1.
La Regione Piemonte istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un "Garante per l'infanzia e l'adolescenza". Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a)
vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della Convenzione internazionale di tutela dei diritti del fanciullo e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
b)
promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei fanciulli come soggetti titolari di diritto;
c)
accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione d'interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
d)
cura la realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila in collaborazione con il CO.RE.COM, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i fanciulli, allo scopo di segnalare alle autorità per le garanzie delle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice d'autoregolamentazione RAI;
e)
promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia in relazione alle disposizioni
della legge 3 agosto 1998, n. 269: " Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
f)
promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;
g)
promuove, in collaborazione con gli Enti locali, con le associazioni competenti e con la supervisione delle equipe multidisciplinari d'ogni singola Asl, incontri formativi con le famiglie e con i fanciulli presso le scuole, oltre ad incontri con i docenti. Tali incontri avranno il compito di istruire in modo adeguato, ed in relazione all'età gli utenti, sui rischi della pedofilia, sulle tecniche d'approccio da parte dei pedofili e sulle possibilità di denunciare i crimini subiti;
h)
promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori e sulla pedofilia, sviluppando iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante;
i)
verifica le condizioni e gli investimenti volti all'accoglienza e all'inserimento dei minori stranieri non accompagnati;
j)
collabora all'attività di raccolta e d'elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, al sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge 451/97;
k)
formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e d'indirizzo regionale riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
l)
elabora progetti d'intervento nelle zone degradate.
2.
Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza:
a)
stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
b)
stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano d'infanzia e adolescenza;
c)
intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
d)
attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
e)
promuove interventi sostitutivi in caso d'inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori;
f)
istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, per il biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 3.265.000,00 euro, in termini di competenza, di cui 2.500.000,00 euro per finanziare la spesa corrente e 765.000,00 euro per finanziare la spesa in conto capitale.
2.
Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo I spese correnti) e 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).