Integrazione
della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte)e sue successive modificazioni apportate con
legge regionale 17 giugno 1997, n. 37, in applicazione
della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BERTETTO OSCAR BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO FERRARIS GIORGIO LARIZZA ROCCO MULIERE ROCCHINO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Integrazione all'
articolo 1, comma 2, della l. r. 26/1990)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte), è aggiunto il seguente:
.
" 2 bis. La Regione Piemonte promuove e realizza progetti, di concerto con le associazioni culturali di minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale, per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'
articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)."
Art. 2
(Integrazione all'
articolo 3, comma 1, della l.r. 26/1990)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 26/1990, è aggiunto il seguente:
"
"
1 bis. La Regione Piemonte al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale, così come individuate dall'
articolo 2 della l. 482/1999, promuove, d'intesa con l'Università degli studi del Piemonte, la Direzione regionale della promozione attività culturali e la Direzione generale regionale per il Piemonte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
a) corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;
b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.
Art. 3
(Integrazione all'
articolo 3, comma 2, della l.r. 26/1990)
1.
Dopo il
comma 2 dell'art. 3 della l.r. 26/1990, è aggiunto il seguente:
.
" 2 bis. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovano la lingua e la cultura delle popolazioni individuate dalla
l. 482/1999 e presenti sul territorio regionale al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza. La Regione Piemonte a tal fine promuove pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e delle culture presenti sul territorio regionale. Le associazioni culturali di minoranza linguistiche storiche rappresentative delle popolazioni individuate dall'
articolo 2 della l. 482/1999 possono presentare domanda di contributo secondo le procedure fissate dall'articolo 10. A tale scopo si destina annualmente il 25 per cento dello stanziamento complessivo assegnato alla presente legge."