Proposta di legge regionale n. 349 presentata il 30 ottobre 2006
Insediamenti sportivi nazionali ed internazionali nell'ambito dei distretti del commercio, dell'artigianato e del tempo libero.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, attraverso i Distretti Commerciali di cui all' articolo 50, legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, favorisce le iniziative di carattere sportivo con valenza nazionale ed internazionale che sono in grado di produrre ricadute economiche rilevanti sul territorio dei Distretti e sul territorio regionale.
2. 
Ai fini della presente legge sono individuati gli impianti sportivi quali gli ippodromi e gli autodromi. In detti impianti riconosciuti ufficialmente dalle rispettive federazioni sportive, devono svolgersi e organizzarsi iniziative, gare, manifestazioni e competizioni di acclarata e certificata rilevanza nazionale ed internazionale.
3. 
Gli impianti sportivi di cui al precedente comma devono insistere su superfici non inferiori a mq 400.000 mentre le superfici per eventuali strutture turistiche, alberghiere, commerciali, artigianali e residenziali ad essi collegate, devono essere superiori di almeno quattro settimi.
4. 
La Regione favorisce l'insediamento degli impianti di cui ai commi 1 e 2, attraverso una serie di deroghe alle vigenti normative di programmazione regionale nell'ambito della pianificazione urbanistica e commerciale.
5. 
Le deroghe di cui al precedente comma sono consentite esclusivamente per gli impianti e le strutture predette che sono realizzate nei territori riconosciuti Distretti Commerciali previsti dall' articolo 50, legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.
Art. 2 
(Sviluppo economico sul territorio)
1. 
Considerato che il riconoscimento dei Distretti Commerciali è teso a promuovere uno sviluppo economico integrato del territorio e che il territorio degli stessi può essere sito degli impianti sportivi e delle strutture di cui all'articolo 1 commi 2 e 3, i Distretti sono perciò soggetti attivi e vengono coinvolti nella realizzazione, promozione e gestione degli insediamenti turistici, ricettivi, commerciali, artigianali e culturali¿ricreativi di cui alla presente legge.
2. 
A tal fine sono siglati specifici accordi di programma fra il Comune, su cui insistono gli impianti e le strutture predette, le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello provinciale, presenti nel Distretto, ed il soggetto/i privato/i proponente, attuatore e gestore degli impianti e strutture di cui all'articolo 1 commi 2 e 3.
3. 
Gli accordi di programma prevedono una quota significativa, comunque non inferiore al 50%, delle committenze, appalti, lavori, manutenzioni, servizi e formazione del personale inerenti la promozione, realizzazione e gestione degli impianti e delle strutture di cui all'articolo 1 commi 2 e 3, che deve essere riservata alle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello provinciale presenti nei Distretti.
4. 
Il predetto coinvolgimento del commercio, dell'artigianato e dell'imprenditoria locale deve avvenire preferibilmente attraverso società e/o consorzi a maggioranza pubblica, con la presenza di uno o più comuni facenti parte del Distretto e le associazioni artigiane e commerciali di categoria più rappresentative a livello provinciale presenti nel Distretto stesso.
5. 
Quanto previsto negli accordi di programma è concordato nel rispetto delle leggi di mercato e delle normative vigenti.
Art. 3 
(Attività commerciali e artigianali connesse)
1. 
Nel merito delle strutture collegate agli impianti sportivi di cui all'articolo 1 commi 2 e 3, è consentita la realizzazione di esercizi commerciali di media e grande dimensione, ai sensi dall' articolo 4 del d.lgs. 114/1998 e s.m.i.
2. 
Le strutture commerciali di cui al precedente comma possono essere autorizzate in deroga alla legge regionale n. 28/1999 e s.m.i. per una superficie massima di vendita di mq 15.000, come centro commerciale.
3. 
È altresì possibile la realizzazione di esercizi di vicinato con superfici di vendita fino a mq. 250 in quanto previsti nell'ambito delle strutture residenziali, turistico-alberghiere, artigianali e/o tecnico amministrative degli impianti sportivi previsti dall'articolo 1.
4. 
Qualora l'esercizio commerciale di cui al comma 1 del presente articolo sia individuato quale centro commerciale unitario, gli esercizi di vicinato collocati al suo interno non possono essere superiori a numero 20 e devono essere riservati, a parità di condizioni economiche e nel rispetto delle leggi di mercato, agli operatori commerciali locali su indicazione del Distretto Commerciale.
5. 
Come previsto dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 e s.m.i. la Regione, dopo l'esame della conferenza dei servizi, rilascia la prevista autorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 4.
Art. 4 
(Autorizzazioni amministrative)
1. 
La deroghe autorizzative di cui all'articolo 1, comma 4 e 5, devono essere richieste, ai sensi della presente legge, agli assessorati regionali competenti e sono giustificate proprio per la particolare vocazione socio-economica dei Distretti.
2. 
Nell'ambito urbanistico l'istanza di autorizzazione in deroga deve essere supportata da uno specifico progetto particolareggiato come previsto dalla legge regionale n. 56/1977 (articolo 39).
3. 
Il progetto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è sottoposto al parere obbligatorio, non vincolante, della Provincia, del Comune interessato, dei Comuni limitrofi agli impianti e strutture e della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato provinciale e del Distretto Commerciale.
4. 
I pareri devono essere comunicati al Distretto Commerciale e al Comune sul cui territorio sono realizzati gli impianti e le strutture di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
5. 
I pareri devono essere espressi e comunicati entro 30 giorni, in caso contrario opera il silenzio assenso e il parere si ritiene positivo.
6. 
Al fine di favorire un percorso procedurale preciso, trasparente e celere, considerata la specificità dei territori sedi di Distretto, la Regione istituisce un apposito nucleo di valutazione tecnico amministrativo composto da un dirigente o funzionario dei seguenti assessorati: a) urbanistica, b) commercio, c) artigianato, d) ambiente, e) viabilità. Tutta l'istruttoria di competenza regionale, relativa all'iniziativa di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, deve essere svolta entro 60 giorni ad opera dal predetto nucleo di valutazione.
7. 
Il parere positivo della Regione, previa istruttoria del nucleo di valutazione, costituisce variante agli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio. In suddetti casi non è più necessaria l'approvazione del piano regolatore generale del Comune sede degli impianti e delle strutture di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
Art. 5 
(Sede dei Distretti)
1. 
Le sedi amministrative e tecniche dei Distretti possono essere site all'interno degli impianti e/o strutture di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, tenuto conto che le procedure in deroga previste dalla presente legge sono giustificate esclusivamente per quei territori riconosciuti come Distretti Commerciali di cui alla l.r. n. 14/2006.
Art. 6 
(Misure per il riequilibrio del mercato e sostegno all'occupazione)
1. 
Qualora l'iniziativa, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, insista sulla medesima area del Distretto Commerciale, verrà affidato al Distretto stesso il ruolo di coordinamento dell'iniziativa.
2. 
Il coordinamento del Distretto verte sui seguenti punti:
a) 
realizzazione insieme al soggetto/i privato/i attuatore/i, degli eventi non di carattere sportivo, in modo da coordinarsi e non sovrapporsi alle iniziative e manifestazioni delle realtà locali vicine;
b) 
gestione della formazione professionale degli addetti alle strutture commerciali, turistiche e dei servizi ed il loro aggiornamento tramite l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
c) 
garantire che, nel rispetto delle leggi di mercato, vengano prescelte le società o i consorzi a maggioranza pubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
3. 
Il predetto coinvolgimento del Distretto e delle associazioni di categoria facenti parte di esso è giustificato quale compensazione per il sistema commerciale ed artigianale locale a fronte della particolare deroga, soprattutto in materia di grande distribuzione, che il soggetto/i attuatore/i privato/i può usufruire attraverso la presente legge.
4. 
Al comune sito degli impianti e delle strutture di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ed al comune polo dell'area di programmazione commerciale del Distretto dove si realizza l'investimento, sono riconosciuti i seguenti elementi di premialità:
a) 
priorità di candidatura e successiva attuazione dei programmi di qualificazione urbana (PQU);
b) 
programmi integrati di sviluppo locale (PISL);
c) 
bandi regionali per interventi di animazione territoriale.
5. 
Le deroghe previste dalla presente legge, soprattutto in materia commerciale, sono altresì condizionate dalla effettiva crescita occupazionale del territorio a seguito dell'investimento. In particolare le autorizzazioni regionali devono essere rilasciate a seguito dell'impegno, da parte dei soggetti coinvolti nell'iniziativa, all'assunzione a regime di almeno n. 1500 unità lavorative, delle quali n. 1000 a tempo indeterminato. Per il raggiungimento di tale obiettivo verranno coinvolte le parti sociali e l'ente bilaterale di settore.
Art. 7 
(Monitoraggio ed organismo di controllo)
1. 
Al fine di verificare che gli investimenti privati per la realizzazione degli impianti e strutture di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, favoriti dalle procedure in deroga previste dalla presente legge, soprattutto in materia commerciale, determinino effettivamente uno sviluppo socio-economico del territorio, la Regione, insieme al Comune sito degli impianti e delle strutture predette, al Distretto ed al soggetto/i privati in questione, istituisce un permanente organismo di monitoraggio e controllo sulle ricadute socio-economiche ed occupazionali. Il ruolo di coordinamento di predetto organismo spetta alla Regione stessa.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Nell'ambito del riequilibrio del mercato e dell'impatto sul territorio sede di Distretto che l'eventuale centro commerciale, previsto nell'ambito degli impianti e delle strutture di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, può generare, soprattutto sul piccolo e medio commercio locale, la Regione destina allo stesso Distretto, per il triennio 2006-2008, uno stanziamento di euro 1.000.000,00 da indirizzare prioritariamente al sostegno dell'innovazione commerciale, iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) del bilancio pluriennale 2006-2008.
2. 
La Regione provvede al finanziamento di cui al comma 1 attraverso gli oneri aggiuntivi per l'insediamento della grande distribuzione, in deroga a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, lettera d), l.r. 28/99 e s.m.i.