Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 19 della Costituzione, riconosce il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali.
2.
La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
3.
La Regione Piemonte intende valorizzare la scelta della cremazione per ragioni igienico-sanitarie e in quanto pratica funeraria di minor impatto sull'ambiente, salvaguardando la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
4.
La Regione Piemonte garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori.
Art. 2
(Cremazione dei defunti e conservazione delle ceneri)
2.
Le ceneri devono essere riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici, per la tumulazione, l'inumazione o l'affidamento.
3.
L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
b)
inumata, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano in quanto non degradabile nel tempo;
c)
conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;
d)
consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.
4.
La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:
a)
il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
b)
il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;
c)
il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna, all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questo conservato.
5.
Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7.
L'ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti anni, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione dei resti non completamente scheletrizzati decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
Art. 3
(Affidamento ai familiari e dispersione delle ceneri)
1.
La volontà della persona per la dispersione o l'affidamento delle proprie ceneri ai familiari è manifestata in vita in uno dei seguenti modi:
a)
disposizione testamentaria;
b)
mediante disposizione olografa depositata presso associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
2.
In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta da parte del defunto, la conservazione delle ceneri negli appositi luoghi cimiteriali è rimessa alla volontà:
b)
o, in difetto, del parente più prossimo ai sensi dell'articolo 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
c)
del convivente, in quanto non vi sono o non si oppongono altri aventi titolo;
d)
del tutore di minore o interdetto.
3.
Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:
a)
in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
4.
La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:
a)
in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
b)
nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
d)
in aree naturali appositamente individuate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione;
e)
negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
5.
La dispersione nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
6.
La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
7.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito dalla legislazione vigente.
8.
I Comuni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali destinate alla dispersione delle ceneri.
9.
La Regione, le Province e i Comuni possono individuare e realizzare aree per la dispersione in natura.
10.
La dispersione delle ceneri è eseguita dalle seguenti persone:
a)
dalla persona indicata dal defunto in apposita disposizione testamentaria;
b)
o, in difetto, dal coniuge;
c)
o, in difetto, da altro familiare avente diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
d)
dal convivente, in quanto non vi sono o non si oppongono altri aventi titolo;
e)
dall'esecutore testamentario;
f)
in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa;
g)
dal personale autorizzato dal Comune.
11.
In caso di dispersione in natura, è consentito, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione, il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri familiari, di una simbolica porzione di ceneri che non può singolarmente superare i 20 centimetri cubici e complessivamente deve essere inferiore ai 100 centimetri cubici. A cura di chi sta provvedendo alla consegna dell'urna, le porzioni di ceneri prelevate devono essere inserite in contenitori infrangibili e adeguatamente sigillati per prevenire lo spargimento di quanto contenuto.
12.
In caso di affidamento delle ceneri ad un familiare, le modalità di consegna, custodia e controllo dovranno essere definiti da appositi regolamenti comunali con l'osservanza delle tutele previste dal secondo comma dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
13.
L'affidatario indicato dal defunto che, anche dopo la consegna dell'urna, rinunci all'affidamento, o l'incaricato che - per sopravvenuti motivi - non effettui la dispersione delle ceneri è tenuto ad informare l'autorità pubblica che ha autorizzato l'affidamento o la dispersione e a dare alle ceneri una destinazione stabile all'interno di un cimitero.
14.
Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.
15.
Se, per qualsiasi motivo, non è possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite negli appositi spazi cimiteriali a ciò destinati (cinerario comune).
Art. 4
(Piano regionale di coordinamento)
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i Comuni interessati, il "Piano regionale di coordinamento", per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata.
2.
Nel Piano si disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3.
I Comuni possono, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, costruire nuovi edifici o approvare il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti, situati all'interno dei centri abitati, da destinare alla collocazione di urne cinerarie. Tali edifici, contestualmente alla destinazione d'uso, assumono il carattere di cimitero appartenente al demanio comunale.
4.
I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
5.
I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai Comuni, con il coinvolgimento degli enti morali senza fini di lucro, che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
6.
La Regione Piemonte può prevedere interventi economici per favorire la realizzazione di impianti crematori e di apposite aree per la conservazione e la dispersione (giardini della memoria) e di cinerari comuni per la conservazione indistinta.
Art. 5
(Senso comunitario della morte e spazi per il commiato)
1.
Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, salva diversa volontà del defunto, è realizzata nel cimitero del comune di ultima residenza, apposita iscrizione, su targa, individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici del defunto, con oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
2.
Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione da parte dei Comuni, anche in forma associata, di spazi per il commiato.
3.
Per spazi per il commiato si intendono luoghi all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.
4.
Gli spazi per il commiato devono prevedere il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato.
5.
Il Piano regionale di coordinamento deve prevedere l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio.
Art. 6
(Informazione ai cittadini)
1.
La Regione Piemonte promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, anche con riguardo agli aspetti economici.
Art. 7
(Cremazione di indigenti)
1.
Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, conformemente alle normative statuali, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.