Proposta di legge regionale n. 347 presentata il 26 ottobre 2006
Modifica alla Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 'Diritto allo studio universitario '.

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 15 della Legge Regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo studio universitario" รจ aggiunto il seguente comma:
" 3. Gli studenti cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, per ottenere i benefici di cui al comma 1 producono, entro il termine perentorio di 180 giorni, i certificati e le attestazioni di cui all' articolo 3, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'Ente di cui al comma 1, in tale periodo, eroga i benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, salva l'applicazione dell'articolo 16 nel caso di mancata produzione della documentazione nel termine di 180 giorni."
.