Disegno di legge regionale n. 346 presentato il 26 ottobre 2006
Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Sommario:            

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Con la presente legge la Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo. Tale sistema di azioni è teso a rimuovere gli ostacoli, che possono impedire il godimento pieno di tale diritto allo studio fin dalla scuola dell'infanzia.
2. 
La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento.
3. 
La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene, previa consultazione degli enti locali piemontesi e delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate, secondo il principio di sussidiarietà.
4. 
La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui deve essere garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.
5. 
La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
6. 
La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione.
Art. 2 
(Oggetto)
1. 
Sono oggetto della legge gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2. 
Gli interventi hanno per oggetto:
a) 
la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
b) 
l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
c) 
il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;
d) 
il sostegno per il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;
e) 
la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativi;
f) 
la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale e disabilità e/o necessità educative speciali;
g) 
la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;
h) 
l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive, scientifiche presenti sul territorio;
i) 
la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1.
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
Gli interventi previsti dalla legge sono attuati in favore degli allievi del sistema dell'istruzione e formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell'infanzia, ed i corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative, accreditate ai sensi della legislazione vigente, e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.
Art. 4 
(Interventi)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 2 sono così individuati:
a) 
attività di assistenza scolastica, volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all'articolo 25;
b) 
azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati e/o con necessità educative speciali;
c) 
servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;
d) 
erogazione di contributi alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;
e) 
attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, libri di testo e trasporto agli allievi, in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati nell' articolo 34 della Costituzione;
f) 
istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;
g) 
azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa: facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
h) 
realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, spedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;
i) 
sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;
l) 
interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica.
Art. 5 
(Accordi di collaborazione)
1. 
Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro del territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.
Art. 6 
(Assistenza scolastica)
1. 
La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 25, al fine di favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi di trasporto, mensa e servizi residenziali ovvero altri interventi analoghi, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli interventi.
2. 
Le province competenti per territorio, predispongono ogni anno il piano degli interventi anche mediante accordi con i comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale, ed erogano le relative risorse.
Art. 7 
(Prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico)
1. 
La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 25, prevede specifici stanziamenti di risorse al fine di sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative mirate a prevenire e recuperare il fenomeno dell'abbandono scolastico individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli interventi.
2. 
Le province competenti per territorio predispongono ogni anno il piano degli interventi, mediante accordi con le istituzioni scolastiche autonome e/o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale ed erogano le relative risorse.
Art. 8 
(Dotazioni librarie )
1. 
La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 25, può prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l'uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale da parte degli allievi in condizioni economiche disagiate, per consentire l'attivazione dell'istituto del prestito d'uso.
2. 
Le province competenti per territorio predispongono ogni anno il piano degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale ed erogano le relative risorse alle istituzioni scolastiche autonome.
3. 
La Regione, al fine di agevolare la fruizione da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico delle dotazioni librarie delle istituzioni scolastiche autonome, con il piano triennale di cui all'articolo 25 può prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librarie degli istituti.
4. 
Le province competenti per territorio predispongono ogni anno il piano degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale ed erogano le relative risorse alle istituzioni scolastiche autonome.
5. 
I comuni, nell' ambito delle competenze definite nell'articolo 29, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Piemonte secondo i criteri definiti dal piano triennale di cui all' articolo 25 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali.
Art. 9 
(Riconoscimento e valorizzazione del merito)
1. 
La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello eccellente di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento di lingue straniere.
2. 
Il piano triennale di cui all' articolo 25 definisce, per i benefici di cui al comma 1, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, le condizioni di merito, i limiti di reddito per accedervi, le modalità, il loro numero annuale e l'importo complessivo.
3. 
I benefici sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge.
Art. 10 
(Borse di studio)
1. 
Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative, accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della L. 10 marzo 2000 n.62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione), alle famiglie bisognose ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un reddito superiore.
2. 
Il piano triennale di cui all' articolo 25 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entità delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale.
3. 
La borsa di studio di cui al comma 1 è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge.
Art. 11 
(Assegno di studio)
1. 
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative, accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:
a) 
iscrizione e frequenza;
b) 
libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.
2. 
Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:
a) 
per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche, ammissibili e certificate, sulla situazione reddituale del nucleo familiare;
b) 
per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.
3. 
L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 9 e 10, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. 
Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite nel piano triennale di cui all'articolo 25 e ricomprendono i fondi vincolati trasferiti dallo Stato.
5. 
Gli assegni di studio, di cui al presente articolo, sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale, di cui all'articolo 25 che definisce:
a) 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
b) 
l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
c) 
l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
d) 
l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
e) 
la percentuale di rimborso della spesa;
f) 
il limite di situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
g) 
la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie;
h) 
le modalità per l'erogazione dell'assegno.
6. 
L'assegno di studio di cui al comma 1, lettera b), ricomprende le provvidenze previste dalla L. 10 marzo 2000 n 62 (Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione) e dal decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n.320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell' articolo 27 della l. 23 dicembre 1998 n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo) ed è con esse cumulabile.
Art. 12 
(Fondo di emergenza)
1. 
La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, può assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome, che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della presente legge.
2. 
Il piano triennale di cui all' articolo 25 definisce forme e modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.
Art. 13 
(Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia, non statali e non dipendenti da enti locali territoriali)
1. 
La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia non statali e non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.
2. 
Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
3. 
La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.
4. 
Per particolari situazioni straordinarie, ed al fine di mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all' articolo 25.
5. 
Il piano triennale di cui all'articolo 25 definisce l'ammontare delle risorse destinate, modalità e criteri per l'erogazione del contributo.
Art. 14 
(Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e/o con esigenze educative speciali)
1. 
La Regione, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati e/o con necessità educative speciali e per favorirne l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali.
2. 
Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi ed attività scolastiche per la predisposizione di un progetto individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.
3. 
Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e/o con esigenze educative speciali vengono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall' articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
4. 
L'ente locale, l'istituzione scolastica autonoma, l'azienda sanitaria locale (ASL), l'ente gestore delle funzioni socio-assistenziali di appartenenza ed altri eventuali soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare protocolli d'intesa per la predisposizione del progetto individuale.
5. 
Per gli allievi disabili certificati , nell'ambito dei protocolli d'intesa:
a) 
i comuni singoli o associati, le comunità montane o collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano di cui all'articolo 25 e sulla base del piano educativo individualizzato, predisposto con le famiglie, le istituzioni scolastiche e, ove competenti, le ASL, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorirne e svilupparne l'autonomia, la comunicazione e l'inserimento reale nel mondo scolastico; la Regione con le disponibilità finanziarie stanziate dal piano triennale di cui all'art. 25 contribuisce alla realizzazione dei progetti;
b) 
le ASL provvedono alla certificazione della disabilità, partecipano alla definizione dei presupposti e del contenuto del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento assicurando, altresì, le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione;
c) 
gli enti locali , le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, in base alle specifiche competenze e le famiglie, elaborano un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola.
6. 
La Regione, con proprio atto amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento e/o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.
7. 
La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 25, prevede specifici stanziamenti al fine di assicurare la realizzazione degli interventi.
Art. 15 
(Interventi per gli allievi ricoverati)
1. 
La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 25, può prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare.
2. 
La Regione stipula, a questo fine, protocolli operativi con le ASL, l'Ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente articolo in tutto il territorio regionale.
3. 
La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l'e-learning, per le finalità di cui al comma 1.
Art. 16 
(Sostegno all'inserimento di allievi di nazionalità straniera)
1. 
La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative promossi e coordinati dagli enti locali volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'articolo 25, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a:
a) 
facilitare l'inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l'accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;
b) 
favorire in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie l'elaborazione dei piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;
c) 
sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura di origine;
d) 
promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento;
e) 
sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;
f) 
promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.
Art. 17 
(Azioni formative per la popolazione carceraria)
1. 
La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 25, può prevedere specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione e formazione che si svolgono nelle case circondariali del territorio piemontese, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione.
2. 
La provincia competente per territorio, secondo le linee dettate dal piano triennale, stipula apposite convenzioni con i ministeri competenti.
Art. 18 
(Scuole in aree territorialmente disagiate)
1. 
La Regione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall' articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), onde favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.
2. 
La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al primo comma è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, di cui all'articolo 24 e previo parere della commissione consiliare competente.
3. 
I finanziamenti sono concessi su presentazione da parte dei comuni singoli o associati o da comunità montane e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le Istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico ed ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento.
4. 
Il piano triennale, di cui all'articolo 25, definisce lo stanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree montane nonché le modalità di erogazione.
Art. 19 
(Progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativi)
1. 
La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 25, può prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa.
2. 
Tali progetti devono essere realizzati in accordo con gli istituti scolastici autonomi e gli enti locali competenti per territorio anche sulla base di eventuali proposte delle province competenti per territorio.
Art. 20 
(Interventi relativi all'edilizia scolastica )
1. 
La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.
2. 
A tal fine la Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 11 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.
3. 
La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 25 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a:
a) 
adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;
b) 
recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;
c) 
realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.
4. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento che disciplina i propri interventi di edilizia scolastica individuando:
a) 
i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
b) 
le procedure e i termini di inoltro delle istanze;
c) 
i requisiti minimi delle proposte di intervento;
d) 
i termini di presentazione;
e) 
la documentazione richiesta;
f) 
la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
g) 
le modalità di assegnazione dei finanziamenti;
h) 
le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali.
5. 
Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.
6. 
Sono di competenza delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.
7. 
Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore dei comuni, loro forme associative, comunità montane e collinari, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza e di igiene.
8. 
Il piano triennale, di cui all'articolo 25, definisce l'ammontare delle risorse destinate.
Art. 21 
(Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica)
1. 
La Regione, previ accordi di collaborazione con gli enti locali, istituisce l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e pianificazione degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese.
2. 
L'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, opera anche in un quadro d'integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi, attraverso uno specifico Sistema informativo regionale, in grado di integrarsi con l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall' articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
Art. 22 
(Anagrafe regionale degli studenti)
1. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, al fine di combattere la dispersione scolastica, obiettivo strategico della Regione, istituisce, su base provinciale, l'Anagrafe regionale degli studenti piemontesi nei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e ne disciplina il funzionamento.
2. 
L'Anagrafe regionale degli studenti, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli studenti piemontesi con gli enti locali competenti, opera in un quadro d'integrazione e condivisione delle informazioni.
Art. 23 
(Contribuzione degli utenti)
1. 
I destinatari degli interventi di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche.
2. 
Sono esclusi dalla contribuzione degli utenti gli interventi per:
a) 
l'assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all'assolvimento dell'obbligo formativo;
b) 
la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie.
3. 
I comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare tali contributi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 25.
Art. 24 
(Conferenza permanente per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)
1. 
Al fine di elaborare proposte per gli interventi previsti dalla legge, di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia è costituita la Conferenza permanente per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.
2. 
La Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa è così composta:
a) 
l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
b) 
gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
c) 
quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani Piemonte (ANCI);
d) 
un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni Piemonte (ANPCI);
e) 
due rappresentanti dell'Unione nazionale comunità montane del Piemonte (UNCEM);
f) 
un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
g) 
il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
h) 
le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
i) 
le associazioni più rappresentative a livello nazionale e/o regionale delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative accreditate;
l) 
le associazioni professionali degli insegnanti e dei dirigenti scolastici più rappresentative a livello nazionale;
m) 
le associazioni e coordinamenti dei genitori;
n) 
i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
o) 
le associazioni studentesche/giovanili riconosciute a livello regionale.
3. 
La Conferenza, sulla base del contenuto del piano triennale di cui all'articolo 25, può integrare i soggetti indicati nel comma 2.
4. 
La Conferenza è istituita con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni, relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), h), i), l), m) e o) effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale.
5. 
Concorrono alla formulazione dei pareri e delle proposte i componenti di cui al comma 2, lettere da a) a g).
6. 
I componenti durano in carica 5 anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della conferenza successiva.
7. 
La Conferenza disciplina le modalità di funzionamento con proprio regolamento.
8. 
Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.
Art. 25 
(Piano triennale)
1. 
La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza permanente per il diritto allo studio e alla libera scelta educativa, di cui all'articolo 24, approva un piano triennale di interventi con riferimento ai compiti del sistema degli enti locali e con riguardo alle esigenze ed aspettative dei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale piemontese, sentite la competente commissione consiliare e la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali.
2. 
Il piano triennale definisce:
a) 
le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
b) 
le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 11, le fasce di reddito per accedervi , i relativi criteri e le risorse economiche destinate differenziate per le tipologie di intervento definite dal comma 2 dell'articolo 11;
c) 
i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
d) 
i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 9 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
e) 
le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
f) 
gli interventi di edilizia scolastica;
g) 
i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.
3. 
La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.
4. 
La Giunta regionale, previa valutazione dello stato di attuazione del piano, ne delibera annualmente i necessari aggiornamenti.
Art. 26 
(Sportello per il cittadino)
1. 
Al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti, interessi ed aspettative riconosciuti dalla legge a favore della persona in formazione e di tutti i soggetti del sistema dell'istruzione e formazione piemontese i comuni singoli od associati, anche avvalendosi degli uffici di relazione con il pubblico, possono attivare uno sportello con le seguenti funzioni:
a) 
ricevimento in via non esclusiva di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla presente legge da parte dei soggetti interessati;
b) 
inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;
c) 
comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento, ovvero dell'autorità o soggetto competente che provvederà a tale comunicazione;
d) 
assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per il loro esercizio;
e) 
ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività, e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.
2. 
Con l'approvazione del primo piano triennale di cui all'articolo 25, la Giunta regionale provvede a disciplinare, sentita la Conferenza permanente di cui all'articolo 24, le competenze ed i procedimenti rimessi all'attività dell'ufficio, ove attivato.
Art. 27 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui alla presente legge, anche coordinando le politiche di istruzione formazione professionale e di educazione permanente con le proprie azioni sociali, sanitarie, ambientali, culturali, giovanili, sportive e della montagna.
2. 
A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza permanente per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 24, sentite la competente commissione consiliare e la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, approva il piano di cui all'articolo 25 ed i necessari aggiornamenti annuali, determinando complessivamente le relative risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali e raccordandone le modalità di impiego.
3. 
La Regione esercita le funzioni amministrative delegate di cui all' articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. 
Compete, altresì, alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) 
la ripartizione dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo , di cui all'articolo 8, comma 3;
b) 
l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 9;
c) 
l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 10;
d) 
l'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'articolo11;
e) 
l'assegnazione dei fondi straordinari di cui all'articolo 12;
f) 
l'erogazione dei contributi integrativi, di cui all'articolo13;
g) 
stipulano ed attuano i protocolli di cui all'articolo15;
h) 
il sostegno agli interventi di cui all'articolo 18;
i) 
il sostegno agli interventi di cui all'articolo 19;
l) 
concede i contributi per gli interventi di cui all'articolo 20;
m) 
realizza e gestisce le anagrafi di cui agli articoli 21 e 22.
5. 
La Regione, con la collaborazione della Conferenza di cui all'articolo 24 compie le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 28 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) 
concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 25 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di funzioni associate;
b) 
svolgono le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria di secondo grado di cui all' articolo 139 del d.lgs 112/1998;
c) 
predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 6 ed erogano le relative risorse;
d) 
predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e ricupero, di cui all'articolo 7 ed erogano le relative risorse;
e) 
predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librarie, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed erogano le relative risorse;
f) 
sostengono gli interventi di inserimento, di cui all'articolo 16, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale;
g) 
sostengono le azioni formative, di cui all'articolo 17;
h) 
eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 20, comma 6;
i) 
adottano i provvedimenti per l'attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 20, comma 7.
Art. 29 
(Funzioni dei comuni)
1. 
I comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) 
concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 25;
b) 
svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all' articolo 139 del d.lgs 112/1998;
c) 
svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:
1) 
gli interventi di trasporto, mensa, per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
2) 
gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
3) 
la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 10 e la successiva erogazione;
4) 
la raccolta e l'istruttoria delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 11 e la successiva erogazione;
5) 
le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo13 e procedono all'erogazione dei relativi fondi;
6) 
gli interventi di inserimento, di cui all'articolo 16, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
7) 
gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 20 comma 5;
8) 
la fornitura dei libri di testo.
2. 
In particolare, per la fornitura dei libri di testo di cui al comma 1:
a) 
i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell' articolo 156 comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
b) 
i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell' articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;
c) 
il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.
3. 
L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.
Art. 30 
(Trasferimenti di risorse agli enti locali)
1. 
La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore delle province, delle comunità montane o collinari e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla presente legge in misura non inferiore all'un per cento del complesso delle risorse disponibili.
2. 
Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dall' articolo 10, della legge regionale 20 novembre 1998 n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali).
Art. 31 
(Modalità di definizione fasce di reddito)
1. 
Per l'individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11, si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell' art. 59 comma 51 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449).
2. 
Nel caso di minori stranieri in attesa di regolarizzazione e comunque soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in sede di piano triennale, la Giunta regionale può prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica.
Art. 32 
(Norma transitoria)
1. 
La Giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima, sentita la Commissione consiliare competente, approva il primo piano annuale degli interventi di cui all'articolo 4 lettere b), c), e), f) e g).
2. 
Sino all'approvazione del piano triennale di cui all' articolo 25, per gli interventi previsti dalle lettere a)e d) dell'articolo 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 9 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell' art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed attuazione di progetti regionali) e 6 agosto 1996 n 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome).
3. 
Continuano inoltre ad applicarsi gli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997 n. 59), modificata ed integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n 5 (Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 26 aprile 2001 n. 44).
4. 
L'esercizio da parte degli enti locali delle nuove funzioni attribuite con la presente legge decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 30.
Art. 33 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, quantificati per l'anno 2007 in Eur 101.000.000,00, si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
a) 
Eur 30.000.000,00 alla U.P.B. 32021 per gli interventi di edilizia scolastica;
b) 
Eur 71.000.000,00 alla U.P.B. 32011 per i rimanenti interventi.
2. 
La dotazione finanziaria di cui all'U.P.B. 32011 è attribuita secondo le seguenti percentuali:
a) 
il 38 per cento per gli interventi relativi alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto di apprendimento di cui agli articoli 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 30;
b) 
il 62 per cento per gli interventi a sostegno delle famiglie e per le scuole dell'infanzia di cui agli articoli 9, 10,11 e 13 così suddivisi:
1) 
il 40 per cento per le azioni previste dagli articoli 11, lettera a) e 13;
2) 
il 60 per cento per le rimanenti azioni.
Art. 34 
(Norma abrogativa)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell' articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali), a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del piano triennale di cui all'articolo 25;
b) 
legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome);
c) 
l' articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61); gli articoli 1, 2 e 3 della medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del piano triennale di cui all'articolo 25;
d) 
legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa);
f) 
gli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997 n. 59), come modificati ed integrati dalla legge regionale 15 marzo 2001 n 5 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 2001 n.44), a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del piano triennale di cui all'articolo 25.
Art. 35 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.