Disegno di legge regionale n. 345 presentato il 23 ottobre 2006
Promozione dell'economia forestale e pastorale.

Titolo I. 
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1 
(Principi)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera i boschi e i pascoli quali beni a carattere economico, ambientale, paesaggistico e culturale di irrinunciabile valore collettivo.
2. 
Riconosce, in particolare, le foreste quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future, per il loro apporto al benessere degli individui e alla protezione della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali, per la tutela della biodiversità.
Art. 2 
(Finalità)
1. 
La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria e dagli accordi internazionali in materia, anche allo scopo di migliorare le condizioni economiche delle popolazioni montane, si propone, in particolare, di:
a) 
promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;
b) 
favorire la produzione e l'impiego del legno come materia prima e promuovere l'uso delle energie rinnovabili di origine forestale;
c) 
sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste o dall'arboricoltura;
d) 
sostenere la funzione ambientale e protettiva delle risorse silvo-pastorali;
e) 
incentivare la gestione associata delle foreste;
f) 
migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività pastorale e della filiera zootecnica di montagna;
g) 
sostenere la polifunzionalità degli alpeggi;
h) 
promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali e d'alpeggio;
i) 
accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale e pastorale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;
l) 
aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale, economico dei boschi e dei pascoli.
Titolo II. 
PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA
Art. 3 
(Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio silvo-pastorale)
1. 
La Regione riconosce il ruolo delle attività selvicolturali quale fattore di sviluppo dell'economia forestale e adotta nelle proprie scelte strategiche e di pianificazione ogni iniziativa idonea a sviluppare le potenzialità delle risorse boschive, secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
2. 
Per perseguire tali obiettivi nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e) ed h), la Regione realizza interventi diretti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto finalizzati alla tutela, allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico e privato.
3. 
Per ragioni di pubblica utilità e urgenza, ivi compresi i motivi fitosanitari, la prevenzione di rischi di dissesto idrogeologico, di caduta valanghe e d'incendio boschivo, la Giunta regionale, in coerenza con la pianificazione forestale, approva piani d'intervento straordinari aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio silvo-pastorale e finalizzati a rafforzarne le potenzialità protettive e ambientali creando le premesse anche per la sua valorizzazione economica.
4. 
La Giunta regionale, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Art. 4 
(Incentivi alla gestione attiva e coordinata del patrimonio silvo-pastorale)
1. 
Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), la Regione promuove la gestione attiva, coordinata e organica del patrimonio silvo pastorale pubblico e privato.
2. 
A tale scopo, favorisce e incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata.
3. 
La Giunta regionale stabilisce le priorità per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 2 sulla base dei seguenti elementi:
a) 
congrua dimensione delle superfici forestali gestite;
b) 
adozione di strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale;
c) 
sviluppo di progetti di filiera e di uso multifunzionale delle foreste;
d) 
certificazione forestale.
Art. 5 
(Ruolo e funzioni dei consorzi di gestione forestale)
1. 
La Regione riconosce, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall' articolo 9, comma 3, della l. 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
2. 
I consorzi di cui al comma 1 assicurano la gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico e ambientale, assolvendo a compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e sorveglianza. Ad essi compete, inoltre, l'attuazione dei piani straordinari d'intervento di cui all'articolo 3, nonché lo svolgimento di eventuali altre funzioni loro attribuite dalla Regione o dagli enti locali.
Art. 6 
(Costituzione dei consorzi di gestione forestale)
1. 
In assenza di forme di gestione associata o di iniziative dirette dei proprietari, le province e le comunità montane e collinari, anche di concerto tra loro per le superfici forestali contigue, individuano gli ambiti territoriali sui quali promuovere la costituzione dei consorzi di gestione forestale di cui all'articolo 5 comma 1.
2. 
A tal fine, l'ente procedente, a norma dell'art. 55 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) notifica a ciascun proprietario individuato la proposta di costituzione, comunicando contestualmente la data di convocazione dell'adunanza per la raccolta delle adesioni e la deliberazione dello statuto consortile.
3. 
In caso d'impossibilità o difficoltà di individuare uno o più proprietari, o di loro irreperibilità, la proposta di costituzione e l'atto d'indizione della prima adunanza sono affissi per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni e delle province sul cui territorio insistono i fondi e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della pubblicazione è dato avviso su manifesti da affiggersi davanti la casa comunale e nelle frazioni dei comuni suddetti.
4. 
La Giunta regionale definisce le linee guida cui debbono conformarsi gli statuti consortili, il cui contenuto deve in ogni caso:
a) 
contemplare quale causa del consorzio la gestione redditizia dei boschi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
b) 
stabilire che gli eventuali utili d'esercizio, per una quota non superiore al 50%, possano essere percentualmente distribuiti tra i proprietari;
c) 
stabilire che gli utili spettanti ai proprietari irreperibili siano accantonati in un fondo speciale per un periodo non inferiore a 5 anni e che, trascorso tale termine senza che ne sia stata reclamata l'attribuzione, siano reinvestiti in opere di miglioramento forestale e di manutenzione del territorio;
d) 
prevedere quali organi del consorzio il presidente, l'assemblea dei proprietari e il direttore, ovvero l'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea; i revisori sono nominati dalla Giunta regionale con spesa a carico del bilancio regionale.
5. 
All'esito del procedimento di costituzione, l'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale conferisce al consorzio personalità giuridica.
6. 
Ove il procedimento non pervenga alla costituzione del consorzio, trova applicazione l'articolo 862, comma 3 Codice civile. La costituzione d'ufficio avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'ente procedente.
Titolo III. 
PROMOZIONE E SVILUPPO
Capo I. 
INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO
Art. 7 
(Azioni di sviluppo dei prodotti forestali e d'alpeggio)
1. 
La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio silvo-pastorale. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:
a) 
al miglioramento del patrimonio boschivo con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;
b) 
allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;
c) 
allo sviluppo della filiera legno-energia, promuovendo la raccolta e il consumo delle biomasse legnose locali;
d) 
allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;
e) 
al miglioramento degli alpeggi e allo sviluppo delle attività pastorali;
f) 
al miglioramento, realizzazione e razionalizzazione della rete viaria o altre infrastrutture a servizio delle foreste e degli alpeggi.
2. 
La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 14 e in armonia con i programmi di cui all'articolo 8, comma 2 , definisce annualmente le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali e d'alpeggio, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di Enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 8 
(Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali)
1. 
Le comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, definiscono le scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 7 nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economici di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale. 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003 n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo unico delle leggi sulla montagna).
2. 
Allo stesso scopo, oltre che per coordinare gli altri interventi programmati sul proprio territorio, le province predispongono un Programma provinciale di sviluppo per il settore forestale e pastorale, individuando anche, di concerto con le comunità montane, le infrastrutture e gli interventi che superano i confini della singola comunità.
3. 
I Programmi di cui al comma 2 hanno validità triennale e sono elaborati in conformità alle indicazioni metodologiche definite dalla Giunta regionale.
Capo II. 
INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE
Art. 9 
(Attività di ricerca e sperimentazione)
1. 
La Regione sostiene le attività di ricerca, sperimentazione, informazione e divulgazione in materia di sviluppo forestale e pastorale.
2. 
Le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 10 
(Attività di divulgazione e informazione)
1. 
Al fine di accrescere la coscienza dei cittadini sul valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle fonti energetiche rinnovabili, la Regione promuove iniziative di divulgazione, informazione ed educazione, rivolte in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Capo III. 
INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO
Art. 11 
(Formazione professionale e aggiornamento tecnico)
1. 
La Regione promuove la formazione professionale in campo silvo-pastorale sostenendo, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte istituito ai sensi dell'articolo 12.
2. 
La Regione può sostenere inoltre specifiche attività di specializzazione post-universitaria finalizzata alla ricerca e all'innovazione nel settore forestale.
3. 
La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 14, definisce le modalità di attivazione della formazione di cui ai commi precedenti.
Art. 12 
(Albo delle imprese forestali del Piemonte)
1. 
Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), è istituito l'Albo delle imprese forestali del Piemonte.
2. 
Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dall' art. 7 del d.lgs. 227/2001.
3. 
Le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, sospensione e decadenza sono disciplinati dalla Giunta regionale.
4. 
I requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e decadenza sono stabiliti tenendo conto:
a) 
dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;
b) 
dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;
c) 
della presenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 3, comma 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).
Art. 13 
(Certificazione forestale)
1. 
La Regione promuove l'introduzione di strumenti di certificazione della gestione forestale sostenibile, favorisce l'adozione di sistemi di certificazione e di standard di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, di ecolabelling e le iniziative di comunicazione e informazione ad esse correlate.
Titolo IV. 
ORGANISMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 14 
(Comitato per le politiche forestali)
1. 
Ai fini di armonizzare gli indirizzi strategici di sviluppo, programmazione e promozione del settore, è istituito il Comitato per le politiche forestali, organo di raccordo e consultazione della Giunta regionale.
2. 
Il Comitato di cui al comma 1 è composto:
a) 
dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale delegato, che lo presiede;
b) 
dai Presidenti delle province o da soggetti dagli stessi delegati;
c) 
da cinque rappresentanti delle Comunità montane designati dalla Sezione regionale dell'UNCEM;
d) 
da cinque rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI;
e) 
da un membro dell'ANCI, uno dell'ANPCI e uno della Lega delle autonomie locali designati dalle rispettive associazioni.
3. 
Le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Art. 15 
(Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFoR)
1. 
Al fine di coordinare e monitorare le attività connesse alla pianificazione e alla gestione forestale e pastorale, rendere efficace e omogenea a livello regionale la gestione dei dati inventariali e statistici, e consentire l'accessibilità delle informazioni, la Regione Piemonte realizza il Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFoR), di cui si avvale per le proprie attività istituzionali.
2. 
Il SIFoR è integrato nel Sistema Informativo Regionale del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche, ed utilizza i dati regionali disponibili, garantendo sinergie gestionali e organizzative a tutti gli operatori ed enti del settore.
Titolo V. 
NORME FINALI
Art. 16 
(Fondo regionale di sviluppo forestale)
1. 
Allo scopo di finanziare gli interventi di promozione previsti dalla presente legge e sostenuti dalla Regione, dalle autonomie locali e da soggetti privati, è istituito il fondo regionale di sviluppo forestale.
2. 
Per la dotazione del fondo è autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008, la spesa complessiva di 55 milioni di euro, così ripartita: 5 milioni per l'anno 2006, 20 milioni per il 2007 e 30 milioni per il 2008.
3. 
Per i dieci anni successivi all'esercizio 2008, il fondo è alimentato con una quota annuale pari al 2 % del gettito dell'addizionale regionale dell'IRPEF.
Art. 17 
(Norme finali)
1. 
Nelle more dell'emanazione di una disciplina organica della pianificazione regionale in materia forestale, per pianificazione forestale regionale si intendono gli atti di pianificazione approvati in base alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale) e i documenti conoscitivi e di indirizzo tecnico settoriale approvati dalla Giunta regionale.
2. 
Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, i piani di assestamento forestale previsti dall' articolo 3 della l.r. 57/1979 riguardanti aree di proprietà di soggetti privati sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.