Disegno di legge regionale n. 344 presentato il 18 ottobre 2006
Disposizioni relative alle politiche regionali integrate in materia di sicurezza.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali dello Stato e degli enti locali in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali integrate per la sicurezza delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, tese a contrastare i sentimenti di insicurezza della popolazione.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge per "politiche regionali integrate in materia di sicurezza" si intendono le azioni dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, operanti nel campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalità.
Art. 3 
(Politiche e interventi)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:
a) 
coordina nel territorio regionale le politiche integrate in materia di prevenzione e sicurezza attraverso la conclusione di accordi e intese con lo Stato, gli enti locali, e con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo sociale;
b) 
promuove e sostiene gli interventi degli enti di cui alla lettera a) anche in raccordo tra di loro;
c) 
attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui alla lettera a) per la verifica dell'efficacia dei modelli di intervento innovativi anche nell'ambito dei protocolli d'intesa con le Prefetture in materia di prevenzione della criminalità;
d) 
realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
e) 
indirizza l'azione regionale ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle statali e dell'Unione europea;
f) 
promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento per la creazione di specifiche professionalità, con riferimento alla formazione dei mediatori culturali e dei conflitti;
g) 
promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità ed alla lotta contro la criminalità organizzata, in armonia con le azioni intraprese dalle amministrazioni locali di riferimento;
h) 
dispone la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo della presente legge.
Art. 4 
(Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze:
a) 
promuove misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati e sostiene gli enti locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che abbiano come finalità servizi di accompagnamento alle vittime di reati, di risocializzazione e di supporto psicologico;
b) 
promuove e sostiene i soggetti operanti nel terzo settore, i cui fini statutari sono improntati ai principi a cui si ispira la presente legge, al fine di incentivare l'associazionismo di settore e favorire la formazione e l'aggiornamento degli aderenti;
c) 
svolge attività di sensibilizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari;
d) 
svolge attività di consulenza alle Associazioni delle vittime e agli altri organismi consultivi ed associativi.
Art. 5 
(Priorità ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza)
1. 
Gli interventi regionali privilegiano:
a) 
le azioni integrate di natura preventiva e di contenimento della ampiezza e della gravità dei fenomeni di criminalità diffusa;
b) 
le pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali della Polizia locale;
c) 
l'educazione alla convivenza ed alla coesione sociale, nel rispetto del principio di legalità;
d) 
gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, promossi, progettati e realizzati dagli enti locali.
2. 
Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare:
a) 
prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di inclusione sociale;
b) 
polizia amministrativa locale;
c) 
riqualificazione urbana e politiche abitative;
d) 
sicurezza stradale;
e) 
sicurezza ambientale;
f) 
sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro;
g) 
controllo del territorio anche a mezzo di impianti tecnologici;
h) 
protezione civile.
Art. 6 
(Struttura regionale di coordinamento tecnico)
1. 
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui, con successivo atto deliberativo, la Giunta regionale individua la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici.
2. 
La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla sicurezza di cui all'articolo 7 e si raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.
3. 
La struttura può avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente qualora le professionalità necessarie non possano essere attinte dai ruoli regionali.
4. 
La struttura:
a) 
fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza;
b) 
garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti nelle materie connesse;
c) 
ha competenza a gestire la progettazione delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti alla presente legge;
d) 
si avvale delle fonti statistiche e documentali più aggiornate in materia di sicurezza.
Art. 7 
(Conferenza regionale sulla sicurezza)
1. 
Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o Assessori da loro delegati, e da un rappresentante designato rispettivamente dall'ANCI, UNCEM, Lega delle Autonomie Locali, ANPCI.
2. 
Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di Pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, il Comandante regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
3. 
Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.
4. 
La Conferenza individua e valuta le azioni da intraprendere in materia di sicurezza territoriale ed è sede di confronto per la definizione e la verifica delle intese ed accordi.
5. 
La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
Art. 8 
(Rapporti con il Consiglio regionale)
1. 
Sulla base delle indicazioni emerse in sede di Conferenza regionale sulla sicurezza, delle analisi della struttura regionale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie.
2. 
Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, da sottoporre al parere del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali").
3. 
Il Presidente della Giunta regionale relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.
Art. 9 
(Patti Locali per la sicurezza)
1. 
La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in materia di sicurezza, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato pubblici e privati.
2. 
Gli accordi di partenariato stipulati per la risoluzione di problemi in ambito locale sono denominati Patti locali per la sicurezza.
3. 
Il Patto locale di sicurezza prevede:
a) 
l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza delle comunità interessate, assicurandone la massima partecipazione;
b) 
gli obbiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare, con l'azione coordinata dei soggetti aderenti al Patto.
Art. 10 
(Interventi finanziari)
1. 
La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
2. 
I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.
3. 
Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, a cui la struttura prevista all'articolo 6 da attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.
4. 
La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:
a) 
finanziare patti locali per la sicurezza;
b) 
finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;
c) 
realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
Art. 11 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, relativamente alla spesa corrente, ivi compresi i fondi per il pagamento di collaborazioni e consulenze esterne previste dall'articolo 6, comma 3, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB S1991 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2006.
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 2007, 2008 e successivi, valutati in euro 3.000.000,00 annui, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste all' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 12 
(Abrogazione di norme)
1. 
La legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) è abrogata.