Programmazione, sviluppo e realizzazione della rete stradale ed autostradale di interesse regionale.
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1.
Con la presente legge la Regione, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzionee nei limiti delle attribuzioni regionali di cui dell' articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"):
a)
disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete viaria di interesse regionale, così come definita all'articolo 2, con particolare riferimento alle funzioni amministrative conferite alle regioni ed agli enti locali dal d.lgs. n. 112/1998 in materia di viabilità;
b)
promuove la realizzazione di infrastrutture collegate direttamente e strutturalmente o per funzione o per territorio alla rete viaria di interesse regionale di cui al comma 2, mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici e con gli enti locali interessati.
2.
La Regione, al fine di una efficace attuazione della legge assicura ampio coinvolgimento delle autonomie locali, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione nonché dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Art. 2
(Definizione di rete viaria di interesse regionale)
1.
La rete viaria regionale è costituita dalle strade regionali, dalle autostrade di interesse regionale e dalle altre infrastrutture viarie di interesse regionale.
2.
Per strada regionale si intende ogni strada o porzione delle medesima, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che sia compresa nel territorio regionale e che non rientri nella rete autostradale o stradale nazionale o di interesse nazionale.
3.
Per autostrada regionale si intende ogni autostrada o porzione della medesima, come definita all' articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, non oggetto di concessione nazionale, che sia compresa nel territorio regionale e che non rientri nella rete autostradale o stradale nazionale o di interesse nazionale.
4.
Per altre infrastrutture viarie di interesse regionale si intendono le infrastrutture stradali, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, che siano individuate ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3
(Programmazione e sviluppo delle infrastrutture regionali)
1.
La programmazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2 è effettuata, in coerenza con i contenuti del piano regionale della mobilità e dei trasporti, attraverso la formazione da parte della Giunta regionale di un programma triennale delle infrastrutture che costituisce parte del programma triennale di cui all' articolo 101, comma 2, della l.r. n. 44/2000, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
2.
Il programma triennale delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornabile annualmente, in coerenza con l'evoluzione del quadro programmatico e gestionale, in sede di approvazione del bilancio regionale ed altresì in caso di presentazione di proposte da parte di soggetti privati.
3.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nonché le province e i comuni interessati, individua gli interventi infrastrutturali strategici per la rete viaria di interesse regionale.
Capo II.
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI INTERESSE REGIONALE
Art. 4
(Finanza di progetto e concessione di costruzione e gestione)
1.
La Regione affida la realizzazione delle infrastrutture stradali di interesse regionale soggette a pedaggio, mediante procedure di finanza di progetto o di concessione di costruzione e gestione, secondo quanto previsto all'articolo 6.
2.
Nel rispetto dei principi di cui all' articolo 14 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 12 (legge finanziaria per l'anno 2003) e secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la Giunta regionale determina:
a)
gli elaborati, i documenti e le analisi occorrenti alla definizione della proposta di finanza di progetto, anche differenziati in funzione della tipologia e delle dimensioni dell'opera da progettare;
b)
le modalità di pubblicizzazione delle proposte di finanza di progetto e dell'invito a presentare proposte concorrenti, idonee a soddisfare i medesimi bisogni;
c)
i termini entro i quali è in facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti;
d)
le condizioni in presenza delle quali il promotore può, all'esito della procedura di concertazione, ritirare la proposta;
e)
le condizioni e le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al promotore il progetto assunto a base della gara, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso.
3.
La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di concessione di costruzione e gestione, nonchè gli importi delle tariffe di pedaggio ed i criteri di adeguamento delle stesse.
4.
Nelle proposte o nei bandi di gara può essere prevista la concessione a favore dell'aggiudicatario, anche in sostituzione in tutto od in parte del corrispettivo, di forme di sostegno per l'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria nel periodo di progettazione e realizzazione dell'opera, consistenti in garanzie, finanziamenti o altre agevolazioni finanziarie.
Art. 5
(Concessione di costruzione e gestione di infrastrutture a pedaggio ombra)
1.
La concessione di costruzione e gestione di cui all'articolo 4 può avere ad oggetto anche opere con pedaggio totalmente o parzialmente non a carico dell'utenza ma a carico dello stesso concedente, definito "pedaggio ombra".
2.
I pedaggi ombra sono corrisposti al concessionario in funzione dell'effettivo tasso di fruizione dell'infrastruttura, secondo quanto stabilito nella convenzione e possono essere variati sulla base dei seguenti criteri:
a)
durata dei periodi di chiusura, totale o parziale, dell'infrastruttura;
b)
conseguimento di standard minimi di manutenzione;
c)
conseguimento di obiettivi previsti nella convenzione o di altre prestazioni dedotte in convenzione.
3.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti trattamenti differenziati in funzione delle aree di residenza o domicilio degli utenti.
Art. 6
(Affidamento della concessione)
1.
La Giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante licitazione privata da svolgersi ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato dalle necessarie e specifiche analisi, atte a definire compiutamente l'opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale, nonché da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio reale od ombra.
2.
Nella licitazione privata di cui al comma 1 la Giunta regionale:
a)
può prevedere l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di costituire o di sottoscrivere il capitale sociale di una società di progetto, che subentrerà nella concessione, in forma di società per azioni e con la partecipazione, diretta o indiretta, della Regione o di altri enti locali, secondo condizioni e termini previsti nel bando di gara;
b)
approva lo statuto, tipo, forma e capitale della società di progetto.
3.
L'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi si intendono, comunque, effettuati dalla società di cui al comma 2, anche quando siano da questa affidati a soggetti terzi, scelti con la procedura di cui al comma 1, salvo che il contratto di concessione disponga diversamente.
Capo III.
PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 7
(Conferenza dei servizi)
1.
Per l'acquisizione delle intese, delle concertazioni, delle autorizzazioni, delle concessioni, dei nullaosta, dei pareri o degli assensi comunque denominati, ivi incluse le eventuali variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica e territoriale, sui progetti per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, il responsabile del procedimento indice apposita conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi).
2.
Le decisioni della conferenza di servizi sono assunte tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
3.
La conferenza di servizi si articola in due distinte fasi, ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:
a)
la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare il quale evidenzia, con adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia. Il progetto preliminare inoltre indica ed evidenzia anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'opera da realizzare;
b)
la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'opera che è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate ai sensi della lettera a). Con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera, il progetto è altresì corredato dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
4.
Nell'ambito della fase preliminare, di cui al comma 3 lettera a):
a)
qualora il progetto debba essere sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi, finalizzata ad acquisire il provvedimento di cui all' articolo 10 della l.r. 40/1998. A tal fine il proponente deposita la documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, della medesima legge;
b)
qualora il progetto ricada nella fase di valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della l.r. n. 40/1998, il proponente richiede al responsabile del procedimento l'avvio della fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della medesima legge.
5.
Contestualmente alla fase successiva, di cui al comma 3 lettera b), per i progetti di cui al comma 4 lettera b) e, ove necessaria, per i progetti di cui al comma 4 lettera a), il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 12 della l.r. n. 40/1998. Tale conferenza è finalizzata all'emanazione del provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché dell'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. A tal fine il proponente deposita la documentazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della medesima legge.
6.
Conformemente alle determinazioni espresse nella fase preliminare, la Giunta regionale con proprio provvedimento:
a)
prende atto degli esiti della verifica di fattibilità dell'opera e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni e agli elementi ivi espressi, al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;
b)
individua l'area sulla quale insiste l'opera e le relative fasce di rispetto previste dalla normativa vigente, alle quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8;
c)
nel caso di localizzazione di opere individuate come strategiche, ai sensi dell'articolo 3 comma 3, che siano difformi dagli atti di pianificazione urbanistica, il provvedimento finale produce l'effetto di variazione degli strumenti urbanistici, vigenti od adottati, e tiene luogo del permesso di costruire;
d)
determina l'assoggettabilità dell'area individuata al vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
7.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi :
a)
sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza;
b)
determina la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell' articolo 12 del d.p.r. n. 327/2001.
8.
Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono indicate le modalità di organizzazione e funzionamento della conferenza.
9.
Fuori dall'ambito di applicazione della l.r. n. 40/1998, i lavori della conferenza di servizi non possono superare i novanta giorni.
Art. 8
(Misure di salvaguardia)
1.
Dalla data di pubblicazione della deliberazione, di cui all'articolo 7, comma 6, nel Bollettino Ufficiale della Regione, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio, relativamente alle aree dalla stessa individuate e fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi, sul progetto definitivo, e comunque per un periodo non superiore ad anni cinque.
2.
Il vincolo di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità di varianti urbanistiche, volte a consentire l'edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio del permesso di costruire, con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.
Capo IV.
PROMOZIONE
Art. 9
(Promozione ed incentivazione degli interventi)
1.
Al fine di agevolare la realizzazione delle opere in regime di finanza di progetto, la Regione costituisce uno o più fondi di rotazione per la copertura anche parziale delle spese:
a)
per la predisposizione del progetto preliminare e per gli altri elaborati delle proposte di interventi inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 3;
b)
per la verifica della fattibilità tecnico-economica dell'intervento;
c)
sostenute per la sottoposizione del progetto alla procedura di concertazione di cui all'articolo 7 e per la predisposizione dei documenti di gara.
2.
Nel caso di fondi di rotazione destinati a soggetti privati, gli interventi sono effettuati in conformità della disciplina nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato.
3.
Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. L'amministrazione del fondo sarà demandata a Finpiemonte o ad altro soggetto scelto con le procedure di cui al d.lgs. n. 163/2006.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per consentire il concorso della Regione alla realizzazione delle infrastrutture previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00 per l'anno finanziario 2007.
2.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede per l'anno finanziario 2007 con le risorse stanziate nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci-Titolo II-Spese di investimento).
3.
Per gli anni successivi, si fa pronte ai sensi dell' articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).