Disegno di legge regionale n. 341 presentato il 16 ottobre 2006
Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
In attuazione della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), del trattato che istituisce la Comunità europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto regionale, la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.
Art. 2 
(Obiettivi specifici)
1. 
In attuazione dei principi enunciati all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) 
promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una società con ruoli equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne;
b) 
favorire l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata e familiare e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;
c) 
promuovere la partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale;
d) 
sostenere l'integrazione delle pari opportunità in tutti i livelli dell' istruzione e della formazione;
e) 
sostenere, in collaborazione con la Comunità Scientifica e in particolare con le Università e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la formazione di alto livello sulle pari opportunità;
f) 
sostenere l'imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;
g) 
promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione femminile e eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne;
h) 
promuovere e sostenere azioni volte a prevenire e combattere la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime;
i) 
promuovere e sostenere iniziative che valorizzino le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscano l'integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;
l) 
promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;
m) 
promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.
Art. 3 
(Bilancio di genere)
1. 
La Regione adotta il bilancio di genere come strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta le proprie politiche tenendo conto dell'impatto differente su uomini e donne.
2. 
La Regione favorisce la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali piemontesi.
Art. 4 
(Statistiche di genere)
1. 
Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.
Art. 5 
(Comunicazione istituzionale)
1. 
La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:
a) 
introdurre la prospettiva di genere favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;
b) 
valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine positiva;
c) 
promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.
2. 
I criteri previsti al comma 1 devono essere integrati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.
Art. 6 
(Risorse umane)
1. 
La Regione persegue una politica di pari opportunità fra uomini e donne nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo della carriera e adotta, con le modalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.
2. 
I piani di azioni positive sono diretti specificamente a:
a) 
promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favoriscono il riequilibrio della presenza femminile in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;
b) 
valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza;
c) 
offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera;
d) 
facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità.
Art. 7 
(Misure attuative, monitoraggio e valutazione)
1. 
La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, nonché attraverso l'integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell'adozione e esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.
2. 
L'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all' articolo 9 legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), svolge, sulla base dei criteri definito dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della presente legge, riconducendone i risultati all'interno del Bilancio di genere di cui all'articolo 3.
Art. 8 
(Rapporto annuale sulla condizione femminile)
1. 
La Giunta regionale predispone annualmente, in raccordo con le istituzioni regionali di parità e avvalendosi dell'IRES, un rapporto sulla condizione delle donne in Piemonte. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale e inviato agli enti locali e alle organizzazione economiche e sociali.
Art. 9 
(Erogazione di contributi)
1. 
Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, la Regione può erogare contributi a enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni ed enti morali, che non abbiano fini di lucro e che perseguano l'obiettivo di promuovere i principi di pari opportunità fra uomini e donne.
2. 
La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede, per l'anno 2006 e per i successivi esercizi, con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 15111 (Formazione professionale - Lavoro - Osservatorio del Mercato del lavoro - Titolo I - Spese correnti).
Art. 11 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte, di cui all'articolo 8, con una informativa alla commissione competente.
2. 
La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:
a) 
l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;
b) 
i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità;
c) 
le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna;
d) 
le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate.