Proposta di legge regionale n. 340 presentata il 11 ottobre 2006
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 'Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni '.

Art. 1 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è sostituito dal seguente:
" 1. Il CO.RE.COM., a partire dall'insediamento degli organi della nona legislatura regionale, è costituito da cinque componenti, scelti tra persone che danno garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggono comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici"
.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 la parola "cinque" è sostituita dalla parola:
" tre"
.
Art. 2 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Al Presidente del CO.RE.COM. è corrisposta un'indennità mensile lorda di funzione per dodici mensilità non superiore a 3.100 euro. Al Vicepresidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione per dodici mensilità non superiore a 2.700 euro. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione per dodici mensilità non superiore a 2.200 euro. Dette indennità massime sono incrementate, dal primo gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinato nell'anno precedente, secondo le rilevazioni dell'ISTAT. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione fissa l'importo delle indennità da corrispondere"
.