Proposta di legge regionale n. 339 presentata il 11 ottobre 2006
Intervento a sostegno delle famiglie e delle associazioni per favorire un invecchiamento sano e attivo della popolazione.
Primo firmatario

SCANDEREBECH DEODATO

Altri firmatari

GUIDA FRANCESCO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Premesso che la Regione tutela il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale come previsto dall'art. 23 della Carta Sociale Europea e riconosce l'importanza della relazione del Parlamento europeo, "Verso un'Europa di tutte le età - Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni", con la presente legge, s'intende sostenere la strategia per un invecchiamento sano e attivo, e porre in essere una serie di interventi diretti a potenziare e migliorare i servizi per gli anziani. In particolare si vuole agire a tutela dei più deboli, di coloro che vivono da soli, spesso vittime di violenze, con basso reddito e non più autosufficienti, per consentire a tali individui di rimanere il più a lungo possibile membri attivi nella vita sociale e culturale. Si vuole altresì rilevare il ruolo di primo piano che l'anziano deve avere all'interno della famiglia, e rafforzare le relazioni intergenerazionali nell'ambito dello stesso nucleo familiare.
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
garantire il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente;
b) 
promuovere la solidarietà tra le diverse fasce di età attraverso forme di volontariato intergenerazionale per contenere al massimo i casi di anziani in condizione di isolamento dalla comunità cui appartengono;
c) 
incoraggiare e organizzare attività sociali, culturali, ricreative, hobbistiche che coinvolgano attivamente gli anziani;
d) 
incentivare forme di assistenza domiciliare con il coinvolgimento di studenti universitari delle seguenti facoltà: Scienze della formazione, Psicologia, Medicina, Farmacia, che in cambio otterranno agevolazioni economiche per il loro corso di studi;
e) 
sostenere le famiglie degli anziani fragili e non autosufficienti sia attraverso l'erogazione di contributi sia con l'incentivazione dell'assistenza domiciliare;
f) 
aiutare e tutelare gli anziani vittime di violenze;
g) 
assicurare assistenza in strutture adeguate ad anziani privi famiglia o non autosufficienti, limitando così i casi di solitudine e abbandono;
h) 
dare sostegno alle associazioni di promozione sociale, come definite dalla Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale.", favorendo l'acquisto di automezzi per il trasporto degli anziani, garantito dalle stesse associazioni.
Art. 3 
(Contributi per gli anziani)
1. 
La Regione concede aiuti economici alle persone anziane, con cittadinanza italiana, residenti almeno da tre anni sul territorio regionale, attraverso l'erogazione di contributi di tipo continuo, con cadenza trimestrale o semestrale.
2. 
L'erogazione dei contributi agli anziani che vivono in condizioni disagiate può anche consistere nel pagamento di bollette (della luce, del gas, del telefono), del canone d'affitto, nella contribuzione alle spese di riscaldamento o nell'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, abiti, farmaci, lenti da vista, dentiere).
3. 
Gli enti locali provvedono a stipulare specifiche convenzioni per ospitare gli anziani soli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 o non autosufficienti.
4. 
Per le finalità di cui al comma 1, l'entità del contributo erogabile è definito annualmente dalla Regione con atto amministrativo, sulla base di un programma annuale presentato dai Comuni.
Art. 4 
(Requisiti per l'attribuzione)
1. 
Hanno diritto di richiedere l'assistenza economica continua tutti gli anziani di cui all'articolo 3 comma 1 che al momento della richiesta siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
età: sessanta anni per le donne e sessantacinque per gli uomini;
b) 
reddito: 500 euro medi mensili, se il richiedente vive solo; 700 euro medi mensili se il richiedente vive con un familiare a carico privo di reddito.
2. 
Per ogni familiare a carico l'importo del reddito medio mensile è aumentato di 200 euro.
3. 
Alla formazione del reddito medio mensile concorrono tutte le entrate di natura economica quali: pensione, pensione di invalidità, reversibilità, rendita Inail, e qualunque altro contributo erogato dalla Regione o dai Servizi Sociali.
Art. 5 
(Modalità di presentazione della domanda)
1. 
Le richieste vanno presentate agli uffici regionali, accompagnate dalla copia della dichiarazione dei redditi e di tutte le certificazioni relative alle altre eventuali entrate di cui all'articolo 4 comma 3.
2. 
Le domande sono valutate da una Commissione costituita dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le dichiarazioni fornite dai richiedenti che risulteranno non corrispondenti al vero comporteranno l'immediata revoca dei contributi eventualmente assegnati.
Art. 6 
(Formazione della graduatoria)
1. 
Fra tutte le domande pervenute, la Commissione provvede a formare una graduatoria secondo i criteri che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
Art. 7 
(Contributi alle famiglie)
1. 
Le famiglie di almeno tre componenti con reddito medio mensile non superiore a 750 euro, che ospitano un anziano con reddito non superiore a 500 euro medi mensili, possono richiedere alla Regione, tramite gli enti locali, il contributo previsto all'articolo 3 della presente legge.
2. 
Per ogni familiare a carico l'importo del reddito medio mensile familiare è aumentato di 200 euro.
3. 
Alla formazione del reddito concorrono tutte le entrate di natura economica previste dall'articolo 4 comma 3 della presente legge.
Art. 8 
(Assistenza domiciliare operata da studenti universitari)
1. 
Gli studenti universitari delle facoltà definite dall'articolo 2 comma 1 lettera d) della presente legge, con reddito familiare medio mensile come definito dall'articolo 7 della presente legge, possono richiedere di prestare assistenza domiciliare temporanea agli anziani.
2. 
Gli studenti universitari di cui al precedente comma dovranno prestare un servizio di assistenza di 5 ore settimanali. La gestione dei vari turni e delle richieste di assistenza avverranno per opera di specifici uffici istituiti dalla Giunta Regionale, presso le varie sedi dei servizi sociali sul territorio regionale.
3. 
A titolo di compenso, per la prestazione dell'assistenza agli anziani di cui al precedente comma, gli studenti possono richiedere alla Regione un contributo pari fino al 60 per cento dell'ammontare delle tasse universitarie, oltre ad un aiuto pari ad un massimo di 400 euro l'anno per l'acquisto dei testi di studio. L'ufficio di cui al comma 2 provvederà alla determinazione dei vari compensi per gli studenti sulla base delle singole situazioni familiari.
Art. 9 
(Volontariato intergenerazionale)
1. 
La Regione, in sinergia con i Comuni, le associazioni di volontariato e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, operanti sul proprio territorio, promuove forme di volontariato intergenerazionale volte a valorizzare il prezioso contributo che gli anziani possono offrire alla società in ragione della vasta esperienza e abilità acquisite negli anni.
2. 
I tipi di attività socialmente utili cui l'anziano può dedicarsi sono almeno quattro:
a) 
a favore di altri anziani bisognosi di compagnia o aiuto nel disbrigo delle faccende della vita quotidiana. Tale attività può essere definita una forma di solidarietà della terze età nei confronti della quarta;
b) 
a favore dei più giovani, d'accordo con le famiglie e gli istituti scolastici: assistenza dei bambini davanti alle scuole, accompagnamento degli scolari sugli autobus o a piedi lungo i percorsi casa-scuola e viceversa;
c) 
a favore delle famiglie con figli in età scolastica: creazione di un servizio dopo scuola facoltativo in strutture scolastiche o locali presso le biblioteche per lo studio pomeridiano degli scolari con un servizio di sorveglianza svolto dagli stessi anziani fino al rientro dei genitori dal lavoro;
d) 
a favore dell'intera comunità, offrendo la propria collaborazione alle amministrazioni locali: presenza nei parchi, nei giardini, nelle mostre, nelle sedi dei beni culturali, a contatto con i visitatori e per qualunque attività o manifestazione pubblica.
Art. 10 
(Aiuti per gli anziani vittime di violenze)
1. 
Per fornire aiuto e tutela agli anziani vittime di delitti contro la persona ed il patrimonio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, la Regione sviluppa forme di collaborazione con i comuni di residenza delle persone interessate e le associazioni di volontariato e di assistenza operanti sul territorio.
2. 
Agli anziani di cui al precedente comma sono garantiti sia sostegno psicologico sia contributi in denaro a titolo d'indennizzo. Gli aiuti consistono in: prestazioni di primo intervento per rimediare ai danneggiamenti materiali subiti (assistenza all'abitazione), sostegno per il disbrigo delle pratiche burocratiche (appoggio nella fase di denuncia, richiesta di duplicazione dei documenti, accompagnamento in caso di visite mediche, aiuto di volontari a domicilio), contributi in denaro alle vittime bisognose e in casi estremi, se l'abitazione è inagibile, rimborso del pernottamento in albergo.
3. 
L'entità del sostegno economico, da erogarsi come contributo gestito dagli enti locali, finalizzato all'indennizzo agli anziani di cui al comma 1, è stabilito dall'Assessorato al Welfare e Lavoro che terrà conto del danno patrimoniale subito e delle condizioni economiche del richiedente.
Art. 11 
(Piano per fronteggiare le emergenze)
1. 
D'intesa con i comuni di residenza, la Regione promuove un piano d'intervento a favore degli anziani soli e autosufficienti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, per fronteggiare tutte le emergenze (tipo: caldo e freddo).
2. 
Il piano prevede un mappatura del territorio e attività di monitoraggio dei problemi legati alla salute della popolazione anziana a cura delle associazioni di volontariato e di assistenza operanti sul territorio.
3. 
Per fronteggiare il caldo si mettono a disposizione degli anziani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 unità di climatizzazione previa richiesta del medico di famiglia; ciascuna casa di riposo deve essere dotata di impianti aria condizionata adeguati.
Art. 12 
(Contributi a favore dell'associazionismo)
1. 
Allo scopo di rendere più agevole lo spostamento degli anziani sul territorio, la Regione Piemonte stanzia contributi a favore delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h), da utilizzare per l'acquisto di beni strumentali quali automezzi per il trasporto delle persone in possesso di requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 13 
(Requisiti richiesti alle associazioni per ottenere contributi)
1. 
Hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 12 le associazioni di promozione sociale in possesso di seguenti requisiti:
a) 
presenza sul territorio della Regione in almeno sei sedi provinciali;
b) 
operatività da almeno tre anni nelle sei sedi di cui al punto a);
c) 
esperienza documentata nello svolgere il servizio di trasporto;
d) 
prestazione di servizi di assistenza e di trasporto di anziani, in forma gratuita, senza finalità di lucro.
2. 
Tra le associazioni di cui al precedente comma, si darà priorità a quelle che ancora non abbiamo ricevuto contributi dalla regione per l'acquisto di automezzi e beni strumentali.
Art. 14 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, per il biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 5.000.000,00 euro, in termini di competenza, di cui 4.500.000,00 euro per finanziare le famiglie che assistono gli anziani e 500.000,00 euro per sostenere gli studenti universitari di specifiche facoltà che svolgono assistenza domiciliare e uno stanziamento di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza, per l'acquisto di automezzi e beni strumentali delle associazioni di promozione sociale.
2. 
Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo I spese correnti) e 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).