Proposta di legge regionale n. 338 presentata il 09 ottobre 2006
Istituzione di parcheggi asserviti alla sosta di autovetture condotte da gestanti.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte individua nella realizzazione di un adeguato numero di parcheggi, definiti rosa, asserviti principalmente alla sosta di autovetture condotte da donne in stato interessante, uno strumento efficace al fine di garantire la qualità degli ambienti di vita e la rimozione degli ostacoli che impediscono alle future madri una agevole mobilità, al fine di offrire una adeguata misura preventiva atta a garantire a lei stessa e al figlio una maggiore sicurezza.
2. 
È una iniziativa improntata alla civica cortesia degli altri utenti della strada maschi o femmine che siano, che non potranno essere sanzionati, qualora occupino lo stallo.
Art. 2 
(Ubicazione dei "parcheggi rosa")
1. 
La Regione Piemonte propone di asservire alle predette finalità una quota dei parcheggi pubblici coperti e scoperti gestiti dal Comune ubicati in prossimità di ospedali ginecologici, ambulatori ginecologici pubblici (Asl), consultori familiari, asili nido, scuole materne ed elementari, uffici pubblici, studi medico- pediatrici di base.
Art. 3 
(Realizzazione dei "parcheggi rosa" da parte dei privati)
1. 
Nel pieno rispetto dell'autonomia degli Enti Locali e nell'ambito della sua attività di promozione di programmi di informazione, la Regione Piemonte invita i Comuni a sensibilizzare la proprietà degli ipermercati, dei centri commerciali e dei parcheggi pubblici gestiti dai privati alla realizzazione degli stalli di cui all' art. 1, secondo le modalità indicate dai Comuni stessi.
Art. 4 
(Contrassegno attestante il diritto a usufruire dei parcheggi riservati)
1. 
Per usufruire dei parcheggi preferenzialmente assegnati alle future madri, la donna dovrà dotarsi di apposito contrassegno rilasciato dagli uffici Comunali competenti.
Art. 5 
(Segnaletica identificativa dei "parcheggi rosa")
1. 
Gli stalli preferenziali, così come indicati agli articoli precedenti, comunque non esonerati dai costi del parcheggio, saranno indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale, mentre gli autoveicoli condotti da donne nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, dovranno esporre sul parabrezza il contrassegno di cui all'art. 5.