Modifica alla
Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione
del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Primo firmatario
Altri firmatari
LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEPRI STEFANO MOTTA ANGELA ROSTAGNO ELIO
Art. 1
(Modifica all'
articolo 12 della l.r. 1/2000)
1.
I commi 3, 4 e 5 dell'
articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n.1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione
del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" sono sostituiti dai seguenti:
-
" Sul territorio della Regione Piemonte sono rilasciate tessere di libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67% (sessantasette) per cento o equiparato. La Regione provvede a quanto previsto dal presente articolo con deliberazione della Giunta regionale che ne definisca modalità attuative e risorse. Gli enti locali possono individuare ulteriori beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.
2.
Per l'attuazione del presente articolo, nel biennio 2007-2008 agli oneri, in termini di competenza, stanziati nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 si provvede secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).