Disegno di legge regionale n. 336 presentato il 05 ottobre 2006
Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove la crescita socio-economica del territorio, attua la programmazione degli interventi volti a favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale, anche a sostegno delle attività produttive.
2. 
La Regione riconosce carattere di strategicità e di priorità alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attività di servizio del settore logistico, in considerazione delle possibilità di sviluppo socio-economico che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in essi insediati.
Art. 2 
(Programmazione regionale)
1. 
Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti ed inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto delle strutture finalizzate al trasporto delle merci ed alle attività di servizio connesse, ed altresì alle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica e del piano regionale dei trasporti, la Regione provvede alla programmazione degli interporti e della logistica, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) 
promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovraregionale;
b) 
potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, anche al fine di diminuire il congestionamento stradale;
c) 
sviluppo di iniziative di marketing, di promozione e di accompagnamento a favore dei settori della logistica e dei settori produttivi organizzati ed attuatori degli obiettivi di piano;
d) 
promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;
e) 
sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;
f) 
miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;
g) 
integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto di passeggeri, anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di sicurezza e di efficienza.
2. 
Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:
a) 
ricorre ad intese ed accordi di programma;
b) 
partecipa ad associazioni e società;
c) 
intraprende azioni ed iniziative comuni di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con i gestori ed i realizzatori delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione e con i gestori ed i realizzatori dei centri logistici.
3. 
La Regione favorisce e promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.
Art. 3 
(Strumenti di programmazione)
1. 
Le funzioni di cui all'articolo 2 sono svolte attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e del documento attuativo degli interventi e delle priorità.
2. 
Il piano regionale della logistica è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore che, in conformità con gli atti di programmazione generale:
a) 
fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le varie modalità di trasporto;
b) 
definisce scenari, criteri e strategie per una politica regionale in materia di trasporto merci e più in generale della logistica, anche in un'ottica regionale e sovraregionale in relazione con le realtà portuali e con le aree logistiche contermini, tenuto conto dei principali corridoi infrastrutturali;
c) 
definisce l'assetto strategico regionale in materia di logistica, individua il sistema delle infrastrutture di trasporto merci esistenti nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.
3. 
Il piano regionale della logistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
4. 
In applicazione delle indicazioni contenute nel piano regionale della logistica, il documento attuativo degli interventi e delle priorità, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, definisce i tempi e le modalità per:
a) 
Il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
b) 
la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
c) 
la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche in genere;
d) 
gli interventi a favore degli operatori logistici, del settore produttivo e trasportistico, e dei fornitori di servizi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
e) 
l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi e finanziamenti regionali di cui all'articolo 8;
f) 
interventi sulle tecnologie.
Art. 4 
(Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale)
1. 
Per assicurare lo sviluppo di interporti, piattaforme logistiche e centri merci connessi e coordinati con le attività dei porti liguri, la Regione Piemonte, anche d'intesa con altre Regioni, promuove la costituzione di un organismo finalizzato allo studio e alla promozione delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione di uno specifico sistema logistico integrato infraregionale.
2. 
La Regione partecipa all'organismo tramite la società di cui all'articolo 5.
Art. 5 
(Programmazione regionale relativa ai centri logistici)
1. 
La Regione promuove la costituzione di una società per azioni al fine di attuare la programmazione regionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci, relativamente alla realizzazione di centri logistici intermodali plurifunzionali e piattaforme logistiche, come definita nel documento attuativo degli interventi e delle priorità, di cui all'articolo 3 comma 4.
2. 
La società per azioni concorre all'attuazione dei documenti e delle direttive di programmazione settoriale secondo le finalità e le indicazioni dagli stessi fornite, operando con criteri di economicità.
3. 
La costituzione della società per azioni prevede l'apporto di capitali pubblici e privati. Alla Regione è statuariamente riservata la designazione di almeno un componente del Consiglio di amministrazione.
4. 
Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione trasferisce a Finpiemonte S.p.A. la proprietà delle sue attuali partecipazioni nelle società operanti nei settori di cui al primo comma sotto forma di conferimento in aumento di capitale o in conto futuro aumento di capitale.
5. 
La società per azioni acquisisce le partecipazioni azionarie attualmente detenute dalla Regione e da Finpiemonte S.p.A. in società operanti nei settori delle infrastrutture di trasporto e di interscambio, inclusi i centri logistici intermodali plurifunzionali e le piattaforme logistiche; potrà altresì acquisire partecipazioni in società che svolgono attività di interesse regionale relative al settore di cui al comma 1, nonché connesse all'applicazione di tecnologie applicative del sistema integrato merci e passeggeri.
6. 
La società per azioni è controllata dalla Regione attraverso Finpiemonte S.p.A. e svolge l'attività di assunzione di partecipazioni.
7. 
La Regione, attraverso la società per azioni, promuove la costituzione di società di intervento o consorzi finalizzati alla realizzazione di interporti, piattaforme logistiche, centri merci di interesse regionale nonché delle altre iniziative di promozione di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 6 
(Comitato di Indirizzo)
1. 
L'attività della società si uniforma alle linee di indirizzo espresse da un comitato presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. La composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono definite con delibera della Giunta regionale.
Art. 7 
(Attuazione degli interventi)
1. 
I progetti inseriti nel documento attuativo degli interventi e delle priorità di cui all'articolo 3 sono approvati mediante conferenze dei servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi), fatte salve le procedure di verifica o valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 dicembre, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54.
2. 
Qualora siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta approvato il progetto sempre che siano stati acquisiti gli assensi e le intese da parte delle strutture preposte alla tutela del territorio e degli Enti locali interessati. La proposta di variazione urbanistica è pubblicata per almeno trenta giorni presso l'albo pretorio dei comuni interessati e nei successivi quindici giorni possono essere presentate, presso i comuni, eventuali osservazioni che saranno esaminate in conferenza di servizi.
3. 
L'approvazione del progetto definitivo delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. 
Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie, i soggetti a cui è affidata la realizzazione degli interventi di interesse regionale operano direttamente ai sensi dell' articolo 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001.
Art. 8 
(Inerventi finanziari per lo sviluppo della logistica)
1. 
La Regione, in conformità con il documento attuativo degli interventi e delle priorità concede contributi e finanziamenti per:
a) 
interventi di sostegno nel settore logistico, quali studi, progettazioni ed attività di marketing atti a sostenere l'avvio di nuove iniziative per il potenziamento del sistema logistico regionale;
b) 
realizzazione di interventi infrastrutturali atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità plurimodale degli esistenti e futuri poli logistici territoriali;
c) 
avvio e realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;
d) 
incentivazione per il settore produttivo organizzato finalizzato a promuovere la terziarizzazione delle attività di logistica e trasporto, secondo criteri di economicità e razionalizzazione del sistema;
e) 
azioni di sostegno alle imprese di trasporto e logistiche per l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione compatibili con i progetti e gli indirizzi comunitari relativi a tali sistemi;
f) 
azioni di sostegno per lo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate;
g) 
promozione ed incentivazione delle iniziative a supporto di una mobilità eco-sostenibile delle merci e dell'utilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.
Art. 9 
(Disposizioni transitorie)
1. 
In attesa dell'approvazione del piano regionale della logistica, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il documento attuativo degli interventi e delle priorità, in conformità con la programmazione generale della Regione, sulla base delle disponibilità economiche e finanziarie indicate nei documenti di bilancio e nei relativi capitoli di spesa.
2. 
Le procedure di esproprio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono comunque disciplinate ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino¿S.I.T.O.¿S.p.A.) e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 10 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto);
b) 
Legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O-S.p.A.);
c) 
Art. 11 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000 per l'anno finanziario 2007.
3. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede per l'anno finanziario 2007 con le risorse stanziate nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze ¿ Bilanci ¿ Titolo I ¿ Spese correnti).
4. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si provvede per l'anno finanziario 2007 con le risorse stanziate nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB.) 09012 (Bilanci e Finanze ¿ Bilanci ¿ Titolo II ¿ Spese di investimento).
5. 
Per gli anni successivi, si fa fronte ai sensi dell' articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).