Proposta di legge regionale n. 334 presentata il 03 ottobre 2006
Norme per l'attuazione delle cure sanitarie a domicilio.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, in attuazione della normativa concernente i L.E.A. e della normativa regionale in materia di cure domiciliari, ove coerente con le finalità ed i contenuti della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione operativa delle Aziende Sanitarie Ospedaliere territorialmente competenti, erogano le Cure Sanitarie Domiciliari, di cui all'articolo 2, in modo uniforme ed obbligatorio.
Art. 2 
(Obiettivi e soggetti erogatori)
1. 
Le Cure Sanitarie Domiciliari costituiscono la forma di assistenza sanitaria più appropriata ed efficace nei confronti di persone con patologie anche complesse che possono essere curate a domicilio non necessitando dell'organizzazione del lavoro e della strumentazione presente nei presidi ospedalieri. Obiettivi degli interventi di Cure Sanitarie Domiciliari sono:
a) 
favorire la prevenzione delle complicanze della patologia;
b) 
favorire il recupero funzionale ed il mantenimento delle capacità residue di autonomia e relazione;
c) 
migliorare la qualità della vita permettendo la permanenza della persona nel proprio ambiente;
d) 
evitare gli interventi non appropriati di ospedalizzazione o di istituzionalizzazione.
2. 
Le Cure Sanitarie Domiciliari sono erogate al domicilio della persona da parte di operatori sanitari e sociosanitari (medico di pediatria di libera scelta, medico di medicina generale, medico specialista ambulatoriale operante nel distretto sanitario, medico specialista ospedaliero, operatori professionali non medici - infermiere pediatrico, infermiere professionale, terapista della riabilitazione, terapista occupazionale, logopedista - assistente sociale, OSS ed ogni altro operatore sanitario e sociosanitario attivabile a livello territoriale), integrando nel contesto di un unico progetto le attività distrettuali di ADI, ADP, di assistenza specialistica, di assistenza infermieristica e riabilitativa e di assistenza personale domiciliare già attualmente previste.
3. 
Sono da ricomprendere nella tipologia delle Cure Sanitarie Domiciliari anche le cure sanitarie domiciliari attivate dai Centri di salute mentale nel contesto della diversa tipologia di offerta di intervento programmata dai Centri medesimi (prestazioni domiciliari, interventi ambulatoriali, centri diurni, laboratori, accoglienza residenziale, trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 3 
(Modalità organizzative territoriali)
1. 
Per attuare quanto indicato all'articolo 2 e previsto negli articoli successivi, fatta salva la specifica competenza del Centri di Salute Mentale per ciò che riguarda le persone che hanno in carico, presso ogni ASL viene istituita una Struttura Complessa Cure Domiciliari, parte del Dipartimento del Territorio ed articolata in Strutture semplici a livello distrettuale.
Art. 4 
(Attivazione e gestione degli interventi)
1. 
Le cure sanitarie domiciliari sono attivate dal dirigente medico della struttura semplice cure domiciliari (di seguito SSCD) del distretto sanitario di residenza o domicilio effettivo del cittadino.
2. 
In tutti i casi in cui sia necessario attivare contestualmente interventi di natura socioassistenziale, sarà richiesto l'intervento del Direttore dell'ente gestore delle attività socioassistenziali, o di chi lo rappresenta territorialmente.
3. 
L'intervento viene attivato a seguito di richiesta espressa per iscritto al Direttore del distretto dal destinatario degli interventi o di chi lo rappresenta o ne cura gli interessi.
4. 
L'intervento può anche essere attivato indirettamente a seguito di richiesta formulata dal medico di famiglia (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) del cittadino, che interverrà a seguito del consenso formulato dall'interessato o di chi lo rappresenta o ne cura gli interessi; il medico di famiglia recepirà le indicazioni formulate dal medico ospedaliero che ha in carico la persona in tutti casi in cui sia appropriato attivare un programma di dimissioni protette di soggetto ricoverato presso strutture sanitarie per acuti o per lungodegenti.
5. 
Il programma di intervento (Piano di attività individuale - PAI) viene definito, con il consenso dell'interessato o di chi lo rappresenta, dal dirigente medico della SSCD, che coinvolge in tale intervento il medico di famiglia, il dirigente infermieristico del distretto e gli altri operatori sanitari eventualmente necessari.
6. 
Nei casi in cui risulti necessario l'intervento contestuale a domicilio di un assistente personale o di una figura di operatore socioassistenziale, nella definizione del PAI integrato viene obbligatoriamente coinvolto il Direttore dell'Ente gestore che si avvarrà dell'operatore socioassistenziale territorialmente competente.
7. 
Le commissioni sociosanitarie multidisciplinari UVG e UVH/UVM distrettuali sono la sede appropriata per la definizione del PAI integrato sanitario e socioassistenziale.
8. 
Gli interventi di ospedalizzazione a domicilio, attivati dai servizi ospedalieri, si raccordano con le attività distrettuali di cure sanitarie domiciliari divenendo parte costitutiva di tale tipologia di attività qualora l'intervento dell'operatore sanitario ospedaliero (medici, operatori infermieristici) debba necessariamente essere sostenuto, nell'ambito del progetto di intervento individualizzato, anche da altre risorse professionali di competenza della SC Cure domiciliari e/o dell'ente gestore dei servizi socioassistenziali. In tale caso il titolare dell'intervento diviene la SC Cure Domiciliari.
9. 
In ogni ASL presso la SC Cure Domiciliari, allo scopo di garantire il necessario coordinamento tra le iniziative dei diversi servizi che attivano interventi di Cure Sanitarie Domiciliari (SC Cure Domiciliari, Struttura semplice dipartimentale Residenzialità anziani e disabili, presidente UVG e UVH, Centro di Salute mentale, Servizio ospedaliero di ospedalizzazione domiciliare), vengono attivati incontri periodici di programmazione e verifica.
Art. 5 
(Appropriatezza degli interventi)
1. 
L'attivazione degli interventi di Cure Sanitarie Domiciliari deve necessariamente tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) 
compatibilità delle condizioni cliniche dell'interessato e della eventuale complessità degli interventi sanitari necessari con la permanenza a domicilio;
b) 
consenso informato dell'interessato o di chi lo rappresenta;
c) 
presenza di un care giver, individuato nel contesto del nucleo familiare od anche ad esso esterno;
d) 
disponibilità di un assistente personale, adeguata rispetto alle necessità specifiche;
e) 
idoneità strutturale dell'abitazione.
Art. 6 
(Esenzione da forme di compartecipazione alla spesa)
1. 
Le Cure Sanitarie Domiciliari, in quanto sostitutive di ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a forme di compartecipazione alla spesa, indipendentemente dal reddito.
Art. 7 
(Contributo economico sostitutivo)
1. 
Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare in cui vive il cittadino destinatario degli interventi si faccia/facciano carico direttamente di funzioni di assistenza e cura personale nei suoi confronti, riferibili a prestazioni indispensabili per la tutela della salute della persona assistita, alla cui esecuzione siano stati soddisfacentemente addestrati dagli operatori del Servizio per le cure sanitarie domiciliari o dal Servizio di ospedalizzazione a domicilio competente per disciplina, l'ASL di residenza, riconoscendo il valore del volontariato intrafamiliare, erogherà alla/e persona/e che provvede/provvedono all'assistenza e cura domiciliare, un contributo economico, non soggetto a valutazione reddituale, quale rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute per detta attività.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'approvazione della legge definirà nel contesto di un apposito Regolamento i criteri di gradualità e priorità nell'applicazione di quanto previsto nel comma 1.
3. 
I criteri di gradualità e priorità vengono aggiornati annualmente, con riferimento ai seguenti elementi, valutabili in modo indipendente tra loro: elevata età della persona, gravità e rischio di complicanze della patologia di base, gravità ed evolutività delle sue condizioni di non autosufficienza, rischio di istituzionalizzazione in mancanza di interventi domiciliari.
4. 
L'importo del contributo è definito tenendo conto dell'effettivo peso assistenziale da garantire, stimato in ore di assistenza giornaliera indicate espressamente nel PAI e non dovrà comunque superare di due volte il valore dell'indennità di accompagnamento mensilmente erogata.
5. 
L'erogazione del contributo non esclude la possibilità che il cittadino fruisca contestualmente di interventi di natura socio-assistenziale, sia diretti che indiretti, qualora necessari per la qualità della vita della persona destinataria delle Cure Sanitarie Domiciliari e, in particolare, non è sostitutiva dell'indennità di accompagnamento.
6. 
Presso ogni AASSLL viene istituito un Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di natura economica previsti nel presente articolo.
Art. 8 
(Priorità e tempi di attivazione degli interventi)
1. 
L'attivazione di Cure Sanitarie Domiciliari deve essere effettuata nel pieno rispetto delle indicazioni di priorità definite dalla specifica normativa regionale in tema di cure domiciliari; in ogni caso va prevista l'immediata attivazione degli interventi (entro 48 ore dalla richiesta) in tutte le situazioni in cui si debbano gestire dimissioni protette da un presidio ospedaliero o si debba evitare un ricovero motivato dalla necessità di prestazioni sanitarie e sociosanitarie urgenti, erogabili anche a domicilio.
2. 
La comunicazione della decisione di negare l'attivazione delle Cure Sanitarie Domiciliari, o di attivare interventi che, a giudizio del richiedente o di chi lo rappresenta o ne cura gli interessi, non rispondano alle sue necessità, deve essere notificata per iscritto (al medesimo o a chi lo rappresenta o a chi ne cura gli interessi) corredata da specifiche motivazioni entro tre giorni dal recepimento della richiesta di intervento.
Art. 9 
(Tutela del diritto alla cure sanitarie domiciliari)
1. 
Contro il provvedimento di rifiuto o contro la decisione di attivare interventi non rispondenti pienamente alle necessità del richiedente, ancorché definiti con il consenso del destinatario degli interventi, in sede di UVG o di UVH, è possibile il ricorso da parte di questi o di chi lo rappresenta o da parte di chi ne cura gli interessi; il ricorso deve essere indirizzato al Commissario/Direttore Generale dell'ASL di residenza, che decide in merito e comunica le sue decisioni con urgenza e comunque non oltre entro cinque giorni lavorativi.
2. 
Nel caso di persistenza del rifiuto od in mancanza di risposta nei termini previsti, l'interessato o chi lo tutela o rappresenta può ricorrere al Difensore civico regionale per esporre le motivazioni del ricorso e per richiedere la nomina da parte del medesimo, qualora ne sussistano le motivazioni, di un Commissario ad acta, che assuma con urgenza, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua nomina da parte del Difensore civico, i previsti atti finalizzati all'attivazione del servizio richiesto in sostituzione del Direttore generale/Commissario dell'ASL.
Art. 10 
(Finanziamento degli interventi di Cure Sanitarie Domiciliari)
1. 
L'Amministrazione regionale assicura alle AASSLL, in sede di riparto dei finanziamenti del FSR, i fondi necessari da utilizzare specificamente per l'attivazione degli interventi di Cure Sanitarie Domiciliari e per la costituzione del fondo destinato all'erogazione del contributo economico di cui all'articolo 7.
2. 
I Direttori Generali/Commissari delle AASSLL che non dispongano l'avvio delle attività di Cure sanitarie Domiciliari, o che non ne assicurino l'organizzazione e la gestione in modo tale da poter rispondere appropriatamente alle richieste, sono valutati negativamente in sede di verifica periodica.
3. 
I finanziamenti assegnati alle AASSLL per tale finalità ed eventualmente non spesi, contribuiscono a costituire il fondo previsto dall'articolo 7.