Proposta di legge regionale n. 333 presentata il 03 ottobre 2006
Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Primo firmatario

BURZI ANGELO EMILIO FILIPP

Altri firmatari

CAVALLERA UGO

Art. 1 
(Interventi di razionalizzazione della spesa regionale)
1. 
Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all' articolo 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2006"), la Regione Piemonte concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 adottando le misure necessarie a garantire che:
a) 
la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data;
b) 
la spesa annua relativa alla formazione del personale per ciascuno degli anni compresi nel triennio sia ridotta in misura non inferiore al 5 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004;
c) 
la spesa annua per studi, incarichi professionali e di consulenza comunque conferiti dalla Giunta regionale sia ridotta a decorrere dall'anno 2006 nella misura del 50 per cento rispetto a quella impegnata nell'anno 2004.
2. 
Il complesso della spesa di personale di cui all' articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Piemonte di personale per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante da trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico dello Stato.
3. 
La spesa determinata ai sensi del comma 2 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall' articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall'articolo 1, comma 139, della medesima legge; la Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento della spesa nel corso dell'esercizio, adotta, anche tramite variazioni al bilancio ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza del limite di cui all' articolo 1, comma 198, della l. 266/2005.
4. 
È fatto salvo quanto previsto dall'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2005").
Art. 2 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.