Nuovi incentivi in materia di inquinamento ambientale.
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM GHIGLIA AGOSTINO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte adotta politiche di contrasto all'inquinamento ambientale causato dall'emissione gassose nocive prodotte dal trasporto veicolare gommato.
2.
Nel perseguire la finalità di cui al comma 1, la Regione concede per il quinquennio 2006-2011, contributi diretti ad incentivare il rinnovo del parco autoveicoli gommati siano esse di proprietà privata individuale che in forma associata.
Art. 2
(Oggetto)
1.
La Regione Piemonte nell'attuare la finalità di cui all'articolo 1, in base alla normativa regionale vigente in materia di inquinamento atmosferico, interviene per incentivare:
a)
la sostituzione di autoveicoli euro 0, 1, 2 che siano alimentati a benzina o a gasolio, con autoveicoli di nuova immatricolazione, dando priorità a quelli alimentate a GPL o metano;
b)
la conversione dell'impianto carburante a benzina con impianti GPL o metano.
Art. 3
(Destinatari)
1.
Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i soggetti privati, le imprese singole o associate e le cooperative che siano titolari del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento sul mezzo gommato per il quale si richiede il contributo, con sede legale o operativa nella Regione Piemonte.
2.
I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'amministrazione regionale.
Art. 4
(Contributi)
1.
La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 2, eroga i seguenti contributi:
a)
tremila euro in caso di sostituzione di autoveicolo alimentato a gasolio con un nuovo autoveicolo a bassa emissione inquinante;
b)
duemila euro in caso di sostituzione di autoveicolo alimentato a benzina con un nuovo autoveicolo a bassa emissione inquinante;
c)
mille euro in caso di conversione di impianto a benzina con impianto a GPL o metano ovvero di una quota non superiore al 80 per cento della spesa sostenuta per la conversione.
2.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi in conto capitale o in conto canoni nel caso di acquisto, anche in data antecedente rispetto alla data di richiesta del contributo, in locazione finanziaria.
3.
I contributi vengono erogati direttamente al soggetto destinatario del contributo di cui all'articolo 3 ed è cumulabile con altre forme di contribuzione comunale, regionale, statale o comunitaria. Il beneficiario può, altresì, presentare istanza di contribuzione fino ad un massimo di due richieste per un totale di due vetture di proprietà o su cui vanta altro diritto reale di godimento, ai sensi dell'articolo 3.
4.
Ai fini della concessione del contributo, fa fede la data della fattura emessa dal venditore o dall'officina che ha convertito l'impianto di alimentazione.
Art. 5
(Modalità di erogazione dei contributi)
1.
Ai fini della concessione del contributo regionale, alla domanda, redatta in base al modulo prestampato fornito dalla Regione, deve essere allegata la fattura di cui all'articolo 4, comma 4.
Art. 6
(Regolamento)
1.
Con apposito regolamento della Giunta regionale sono stabiliti:
a)
i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
b)
i criteri per l'ammissione al contributo;
c)
le modalità di erogazione del contributo e i casi di eventuale sospensione.
2.
Il Regolamento attribuisce una priorità nell'erogazione dei contributi previsti all'articolo 4 per i veicoli con più vecchia immatricolazione e maggiore emissione inquinante.
3.
La Giunta regionale è autorizzata allo stanziamento annuale di un fondo destinato all'erogazione dei contributi.
Art. 7
(Rendicontazione annuale)
1.
La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati in suo possesso, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autoveicoli, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonchè valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, ai finanziamenti per l'acquisto o la conversione di automezzi a basse emissioni gassose nocive a favore dei soggetti privati, imprese singole o associate e cooperative, stimati in 5 milioni di euro e stanziati nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 22042 (Tutela ambientale gestione rifiuti Risanamento acustico ed atmosferico Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per il 2006 si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
2.
Per il biennio 2007-2008, agli oneri quantificati in 40 milioni di euro annui nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 22042 (Tutela ambientale gestione rifiuti Risanamento acustico ed atmosferico Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008 si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).