Proposta di legge regionale n. 330 presentata il 26 settembre 2006
Nuove disposizioni in materia di servizi infermieristici.

Art. 1 
(Determinazione dotazioni organiche)
1. 
La Regione Piemonte, di concerto con il collegio professionale e le organizzazioni sindacali, individua i criteri generali per la determinazione del fabbisogno delle dotazioni organiche in ciascuna azienda sanitaria regionale.
2. 
Tali criteri dovranno essere accolti dalle aziende sanitarie regionali, che dovranno adottare politiche aziendali nel rispetto degli indirizzi individuati dalla Regione.
Art. 2 
(Ufficio Infermieristico Regionale)
1. 
La Regione Piemonte istituisce l'Ufficio Infermieristico Regionale, che esercita funzioni ed attività di direzione del personale infermieristico per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali.
2. 
L'Ufficio Infermieristico Regionale, per l'espletamento delle sue funzioni ed attività, si avvale del collegio professionale, dei Dirigenti infermieristici aziendali e del personale sanitario infermieristico.
Art. 3 
(Compiti dell'Ufficio Infermieristico Regionale)
1. 
L'Ufficio Infermieristico Regionale ha il compito di:
a) 
attuare gli interventi necessari ad incentivare l'accesso alla professione infermieristica;
b) 
controllare in collaborazione con il collegio professionale l'accesso di personale infermieristico non dipendente ed utilizzato dalle aziende sanitarie regionali;
c) 
censire e monitorare la domanda ed il bisogno di infermieri e delle figure di supporto all'assistenza per le mansioni amministrative ed igienico-alberghiere nelle aziende sanitarie regionali;
d) 
pianificare il fabbisogno di dotazioni organiche infermieristiche ed la loro distribuzione nelle aziende sanitarie regionali, nonchè il fabbisogno delle figure di supporto all'assistenza;
e) 
definire e verificare i livelli di qualità e le modalità di erogazione delle prestazioni infermieristiche;
f) 
programmare e gestire le iniziative di formazione del personale infermieristico;
g) 
promuovere ed attuare progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento degli interventi ad alla valorizzazione delle competenze professionali;
h) 
progettare interventi di carattere organizzativo ed iniziative nell'ambito delle attività infermieristiche.
Art. 4 
(Dirigente infermieristico aziendale e territoriale)
1. 
Al fine di migliorare l'assistenza e la distribuzione delle risorse, la Regione Piemonte istituisce la figura del dirigente infermieristico aziendale con i seguenti incarichi:
a) 
rappresentare la categoria degli infermieri in seno all'azienda e farsi portavoce delle loro istanze professionali con la direzione generale dell'azienda stessa;
b) 
curare i rapporti con l'azienda;
c) 
coordinare i dirigenti infermieristici territoriali, nominati dalle Aziende a capo dei relativi servizi, così come previsto nel seguente comma.
2. 
Le Aziende sanitarie regionali, in base alla necessità valutata di concerto con l'assessore alla Sanità della Regione, con le rappresentanze sindacali e con il Dirigente infermieristico aziendale, possono istituire i servizi infermieristici territoriali specialistici suddivisi per vaste aree territoriali, a capo del quale viene nominato dal Dirigente infermieristico aziendale un responsabile.
3. 
La determinazione dei servizi infermieristici territoriali deve rispondere alle esigenze legate alla molteplicità ed alla diversità del territorio.
4. 
La figura del responsabile del servizio infermieristico territoriale deve essere un professionista dell'area infermieristica, scelto all'interno dell'unità che si andrà a creare.
5. 
È obbligo delle Aziende sanitarie regionali istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetricia, conferendo l'incarico di dirigente del servizio in base a quanto definito ai commi precedenti.
Art. 5 
(Promozione e valorizzazione della professione infermieristica)
1. 
La Regione propone, per mezzo dell'Ufficio infermieristico regionale ed in collaborazione con il collegio professionale, l'attivazione di corsi di orientamento al corso di laurea in scienze infermieristiche, diretti all'ultimo anno delle scuole secondarie, nonché ulteriori campagne informative finalizzate a promuovere e valorizzare il ruolo e la professione dell'infermiere professionale.
2. 
La Regione, in collaborazione con l'Università, attiva le iniziative necessarie per il decentramento delle sedi formative.
Art. 6 
(Liberi professionisti)
1. 
Le Aziende sanitarie regionali, per reperire personale infermieristico, possono attivare convenzioni solo con infermieri liberi professionisti, in forma singola o associativa ( studi associati ) che abbiano i requisiti ministeriali previsti dalla legislazione vigente.
2. 
I liberi professionisti, (singoli o associati) devono essere accreditati presso l'ufficio infermieristico regionale, previa valutazione e controllo da parte del collegio professionale.
3. 
I criteri per l'accreditamento sono stabiliti dal collegio professionale. Tali criteri, oltre al controllo delle caratteristiche dello studio associato, dovranno prevedere il controllo e la valutazione di ogni singolo infermiere associato.
Art. 7 
(Infermieri stranieri)
1. 
Gli infermieri stranieri siano essi cittadini europei che non, per esercitare in Italia devono richiedere ed ottenere l'iscrizione all'albo professionale.
2. 
Per ottenere l'iscrizione all'albo, i richiedenti devono:
a) 
essere residenti sul territorio italiano;
b) 
sostenere con successo un esame di lingua italiana sia orale che scritto;
c) 
riportare i titoli di studio conseguiti nel proprio paese;
d) 
sostenere degli esami aggiuntivi ed a proprio carico qualora la preparazione conseguita presso il proprio paese non fosse compatibile con gli standard professionali italiani;
e) 
essere in possesso di un curriculum professionale attestante la propria rettitudine e capacità professionale, eventualmente rilasciato anche da strutture del proprio paese presso i quali ha precedentemente lavorato;
f) 
avere già esercitato la professione nel proprio paese;
g) 
non avere subito condanne penali passate in giudicato.
3. 
L'iscrizione all'albo è comunque soggetta a revisione, in caso di sopraggiunta inidoneità del professionista straniero, nonché di sua sopraggiunta incompatibilità a ricoprire il ruolo assegnato.
4. 
Ai fini dell'ammissione dell'infermiere straniero, il collegio professionale, di concerto con l'Ufficio infermieristico regionale e l'Università di Medicina e di Scienze Infermieristiche, organizza e struttura i programmi di studio e gli esami da sostenere.
5. 
Il richiedente deve essere in possesso della regolare documentazione ai sensi della vigente normativa sulla immigrazione.
6. 
Al fine di garantire un graduale inserimento nelle strutture sanitarie, è previsto un periodo di affiancamento, coordinato e gestito dall'Ufficio infermieristico regionale di concerto con il collegio professionale.
7. 
Soltanto a conclusione di tale percorso formativo e previa ammissione all'albo, gli infermieri stranieri potranno lavorare nelle aziende sanitarie regionali con le modalità previste dalla legislazione vigente.
Art. 8 
(Prestazioni aggiuntive regionali)
1. 
Al fine di ottimizzare il servizio infermieristico e di valorizzare il lavoro svolto (riduzione delle liste di attesa, garanzie circa gli standard assistenziali nei reparti di degenza ed attività delle sale operatorie), la Regione prevede, esclusivamente per gli infermieri dipendenti, la retribuzione delle prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'orario di servizio e sovrabbondanti rispetto a quelle già previste dal rapporto di dipendenza.
2. 
Tali prestazioni potranno essere svolte non soltanto all'azienda sanitaria di appartenenza, ma anche in altre aziende facente parte della medesima provincia.
3. 
È previsto un coordinamento di tali attività sovvraziendali da parte di un responsabile dell'Ufficio infermieristico regionale, appositamente incaricato di tale compito.
4. 
Tali prestazioni dovranno essere svolte per aree omogenee di intervento tenendo conto delle competenze dei singoli professionisti.
5. 
La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza è determinata, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, in sede regionale.
Art. 9 
(Asili nido aziendali)
1. 
La Regione, ai sensi della vigente normativa in materia di asili nido aziendali, finanzia i progetti delle aziende sanitarie regionali che aderiscono alla possibilità di costituire un asilo nido aziendale per le esigenze del personale operante su tre turni con una particolare articolazione degli orari di accesso e di uscita.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per gli anni 2007 e 2008, alla spesa corrente stimata in 1.450.000,00 euro annui nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 e alla spesa in conto capitale ammontante a 500.000,00 euro annui nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 28012 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 11 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.