Proposta di legge regionale n. 33 presentata il 19 maggio 2005
Istituzione Coordinamento regionale servizio persone disabili e/o in difficoltà.

Art. 1 
(Istituzione e finalità)
1. 
È istituito presso la Giunta regionale del Piemonte il Coordinamento regionale servizio persone disabili e/o in difficoltà per fornire una consulenza diretta in materia di disabilità e per porsi da punto di raccordo tra le istituzioni e gli Assessorati interessati.
Art. 2 
(Funzioni)
1. 
Il Coordinamento:
a) 
svolge e promuove indagini conoscitive sistematiche sulla situazione attuale dei disabili e ricerche sui problemi relativi alla condizione dei disabili nella Regione;
b) 
formula pareri e suggerimenti sulle iniziative legislative e normative in genere inerenti la condizione dei disabili;
c) 
realizza eventuali studi di fattibilità e sperimentazioni sulle nuove proposte legislative in materia di disabilità;
d) 
valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi delle persone disabili ed interviene celermente in merito a problemi e ritardi nell'applicazione delle norme vigenti;
e) 
promuove progetti ed interventi tesi ad estendere l'accesso dei disabili al lavoro;
f) 
favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione dei disabili promossa dalla Regione, dagli enti locali, da soggetti pubblici e privati, dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo.
Art. 3 
(Composizione del Coordinamento)
1. 
Il Coordinamento è composto di sette membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze in materia socio-assistenziale e di volontariato.
2. 
Per ciò che attiene le modalità di nomina dei membri suddetti, valgono in quanto applicabili le norme previste dagli articoli 3, 7 e 10 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale).
3. 
La presentazione di ciascuna candidatura deve essere accompagnata da un curriculum dal quale risultino le particolari competenze di cui all'articolo 2 della presente legge.
4. 
In caso di dimissioni di uno dei membri del Coordinamento, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data delle dimissioni, con le stesse modalità previste dai commi precedenti.
Art. 4 
(Durata)
1. 
Il Coordinamento dura in carica per una legislatura e, in regime di prorogatio, sino al rinnovo, da parte del Consiglio regionale, all'inizio della successiva legislatura.
Art. 5 
(Attività del Coordinamento)
1. 
Il Coordinamento esercita le sue funzioni con piena autonomia; può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
2. 
Il Coordinamento elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente, cui spetta di organizzare i lavori del Coordinamento stesso, nonché due vice presidenti con voto limitato a uno.
3. 
Il Coordinamento di norma svolge la propria attività in sezioni di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.
4. 
I membri del Coordinamento e gli esperti, di cui al comma precedente, hanno diritto per ogni seduta della Commissione o delle sezioni di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla l.r. 2 luglio 1976, n. 33. (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
Art. 6 
(Regolamento)
1. 
Il Coordinamento provvede ad emanare il regolamento per il proprio funzionamento entro sessanta giorni dalla sua costituzione.
Art. 7 
(Rapporti)
1. 
Il Coordinamento sviluppa rapporti con tutti gli Assessorati e principalmente con:
a) 
Assessorato alle politiche sociali e famiglia;
b) 
Assessorato alla sanità;
c) 
Assessorato all'urbanistica;
d) 
Commissione sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani presso il Consiglio regionale;
e) 
Comitato regionale di solidarietà;
f) 
Istituti di ricerca e le Università della Regione anche mediante apposite convenzioni;
g) 
Commissione per le politiche sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 8 
(Informazioni)
1. 
Il Coordinamento predispone ogni sei mesi anno una relazione sulla condizione dei disabili in Piemonte e sulla attività svolta, e la trasmette al Consiglio regionale.
2. 
Esso provvede, inoltre, a diffondere periodicamente informazioni sulle iniziative svolte, coinvolgendo in particolare le associazioni presenti sul territorio.
Art. 9 
(Funzionamento)
1. 
Il Coordinamento ha sede presso la Giunta regionale.
2. 
La Regione fornisce le strutture e i mezzi idonei al funzionamento del Coordinamento.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2005 di 100.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1 si provvede stanziando nell'UPB n. S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 la dotazione finanziaria pari a euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2005 si provvede riducendo di pari ammontare l'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
Art. 11 
(Disposizioni transitorie)
1. 
La Commissione entra in funzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.