Proposta di legge regionale n. 328 presentata il 21 settembre 2006
Disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere.

Art. 1 
(Definizione e finalità del bilancio di genere)
1. 
Il bilancio di genere consiste nella valutazione dell'impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
2. 
La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.
3. 
Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i seguenti obiettivi:
a) 
una maggiore efficienza della spesa pubblica;
b) 
la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;
c) 
la partecipazione delle donne nel processo decisionale;
d) 
l'introduzione delle politiche di mainstreaming;
e) 
la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità;
f) 
la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine;
g) 
la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.
Art. 2 
(Ambito di applicazione del bilancio di genere)
1. 
La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, incentiva gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità di cui all'articolo 1.
2. 
La Regione predispone corsi di formazione finalizzati a istruire il personale delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei bilanci di genere.
3. 
Nell'ambito della predisposizione del bilancio si provvede ad assegnare annualmente le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di azioni positive per le pari opportunità.
Art. 3 
(Realizzazione del bilancio di genere)
1. 
La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predispone, con regolamento, le linee guida e le metodologie utili per la progettazione e la realizzazione del bilancio di genere. Tali linee guida dettano le misure minime che gli enti locali devono raggiungere entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
2. 
La Giunta, sentito l'Assessore alle Pari Opportunità, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, predispone la redazione di un vademecum relativo alle linee guida, di cui al comma 1, per l'attuazione dei bilanci di genere al fine di promuoverne e sollecitarne l'adozione presso gli enti locali.
3. 
Nel regolamento di cui al comma 1, le spese dei bilanci pubblici sono analizzate suddividendole secondo le seguenti categorie di base:
a) 
spese indifferenziate ovvero non caratterizzate rispetto al genere ma in grado di produrre un notevole impatto sul genere femminile;
b) 
spese destinate direttamente al genere;
c) 
spese specificatamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità.
4. 
Il bilancio di genere:
a) 
identifica i soggetti beneficiari delle spese nonché i soggetti che contribuiscono alle entrate;
b) 
analizza le modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne;
c) 
valuta quale impatto producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito;
d) 
verifica che l'allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio-economiche e ambientali del Piemonte;
e) 
accerta che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio;
f) 
individua le priorità e le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio;
g) 
individua la composizione dell'Osservatorio, di cui all'articolo 4, ne stabilisce le competenze e fissa le risorse per il suo funzionamento.
5. 
Il Presidente della Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.
Art. 4 
(Osservatorio banca-dati sui bilanci di genere)
1. 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso l'Assessorato alle Pari Opportunità, l'Osservatorio banca-dati sui bilanci di genere, di seguito denominato Osservatorio.
2. 
L'Osservatorio, di cui al comma 1, ha finalità di promozione, monitoraggio e valutazione in materia di attuazione, da parte degli enti locali, delle disposizioni di cui alla legge.
Art. 5 
(Funzioni dell'Osservatorio banca-dati sui bilanci di genere)
1. 
L'Osservatorio:
a) 
esprime parere sulla mancata o non corretta attuazione delle disposizioni della legge su richiesta dell'Assessore al Welfare, dell'Assessore alle Pari Opportunità, della Consulta delle Elette, delle Consigliere di parità e dei portatori di un interesse qualificato;
b) 
certifica la regolarità dei bilanci di genere;
c) 
sollecita gli enti locali al rispetto delle disposizioni della legge.
Art. 6 
(Sanzioni)
1. 
La Regione ha facoltà di escludere gli enti locali che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, dai finanziamenti erogati nell'ambito di iniziative sulle pari opportunità e sull'uguaglianza fra uomini e donne.