Proposta di legge regionale n. 327 presentata il 20 settembre 2006
Accesso alla casa dei cittadini e delle cittadine a reddito basso del Piemonte.

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP, ATC o comunque denominati), le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), gli altri Enti pubblici territoriali e non, anche nell'ambito dei piani di recupero previsti dall' articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, o nell'ambito di specifici interventi urbanistici di recupero e di riqualificazione, individuano immobili, destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà o di proprietà di altri Enti pubblici o di privati da acquisire, rimasti inutilizzati e/o in evidente stato di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, al fine di recuperarli, in concorso con cooperative di autorecupero e/o autocostruzione per destinarli ad abitazione di tipo sociale.
2. 
Gli Enti e gli Istituti di cui al comma 1 acquisiscono, ai fini della presente legge, gli immobili di proprietà di altri Enti pubblici o privati con fondi diversi da quelli di cui all'articolo 7.
Art. 2 
(Avviso pubblico)
1. 
Gli enti e gli Istituti di cui all'articolo 1 emanano un avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili da recuperare.
2. 
L'avviso pubblico di cui al comma 1 indica:
a) 
gli immobili soggetti al recupero, con relativa ubicazione e descrizione;
b) 
un progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire;
c) 
i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;
d) 
lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi a carico dell'Ente proprietario e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e/o autocostruzione, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 3;
e) 
i requisiti che le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da recuperare, fermo restando quanto stabilito all'articolo 4;
f) 
i criteri per la scelta della cooperativa, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5;
g) 
il regime giuridico cui soggiace il contratto di locazione con i soci assegnatari, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 3;
h) 
gli edifici che, all'atto della approvazione della presente legge risultino occupati per la realizzazione dei fini di cui alla presente, possono essere assegnati alla cooperativa degli occupanti, attraverso specifico atto amministrativo e conseguente stipula della convenzione di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Rapporto tra proprietario e cooperativa: convenzione)
1. 
I rapporti tra Ente proprietario dell'immobile e cooperativa di autorecupero e/o autocostruzione sono regolati da convenzione il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Sono in ogni caso di competenza dell'Ente proprietario i lavori inerenti alle parti comuni e strutturali dell'edificio ed in particolare a quelli concernenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e rifacimento dei solai ed il rifacimento delle facciate, agli atti per l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili.
3. 
Sono di competenza delle cooperative di autorecupero e/o autocostruzione tutte le opere interne agli alloggi ed in particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni ed esterni nonché gli impianti tecnologici a norma e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici.
4. 
La cooperativa è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di sua competenza, con particolare riferimento ai materiali e alle modalità di messa in opera di cui alla tariffa regionale dei prezzi per lavori edili riportata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
Gli oneri anticipati dai soci inquilini della cooperativa per realizzare i lavori sono scomputati dai canoni da versare per un periodo proporzionale all'investimento realizzato.
6. 
Lo schema tipo di convenzione definisce, in conformità alle norme vigenti, il contratto di locazione da applicare.
Art. 4 
(Requisiti delle cooperative)
1. 
Le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
essere formate da soci, di numero superiore a quello delle unità immobiliari da assegnare, con reddito non superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata e che non siano proprietari di altro immobile nella regione di residenza o assegnatari di alloggi di edilizia pubblica;
b) 
essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, alla Camera di commercio come cooperative con finalità specifiche di autorecupero e/o autocostruzione;
c) 
essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'Albo delle cooperative di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) 
prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero e/o l'autocostruzione come finalità esclusiva e, nello statuto, i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci.
Art. 5 
(Tecniche di recupero e preferenze)
1. 
Le tecniche di recupero debbono essere assolutamente conformi allo standard dei luoghi dove è collocato l'immobile e adottare i sistemi di bioedilizia.
2. 
I criteri per la scelta della cooperativa a cui assegnare l'immobile da recuperare devono tenere conto, in caso di parità di valutazione, della più idonea utilizzazione di materiali a tecnologia biocompatibile.
Art. 6 
(Graduatoria della cooperativa e assegnazione)
1. 
La cooperativa a cui è assegnato l'immobile da recuperare, entro sessanta giorni successivi alla stipula della convenzione, predispone la propria graduatoria secondo i criteri contenuti nello statuto e la comunica all'Ente proprietario.
2. 
Al termine dei lavori gli Enti proprietari assegnano le unità immobiliari ai soci della cooperativa secondo la graduatoria di cui al comma 1, previo controllo dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nello stato di previsione della spesa del biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 5.000.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 8 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzionee dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.