Proposta di legge regionale n. 325 presentata il 07 settembre 2006
Contributi per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento obsoleti e rimborsi per le spese di controllo delle caldaie.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione incentiva e sostiene la sostituzione delle caldaie obsolete per il riscaldamento delle abitazioni private allo scopo di:
a) 
aumentare la sicurezza dei cittadini nell'utilizzo degli impianti di riscaldamento;
b) 
accrescere i controlli sulla funzionalità degli impianti condominiali di riscaldamento anche al fine di prevenire danni ai terzi;
c) 
ridurre l'inquinamento causato dalle emissioni gassose;
d) 
ridurre i consumi;
e) 
procedere al graduale rinnovamento del parco caldaie.
2. 
La Regione, in attuazione del comma 1, eroga contributi, a fondo perduto, destinati ai soggetti privati che provvedono alla sostituzione degli impianti di riscaldamento. Tali contributi sono cumulabili con altre forme di contribuzione.
Art. 2 
(Beneficiari)
1. 
Sono ammessi alla presentazione della domanda di contributo tutti i soggetti privati proprietari ovvero titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile o sul complesso edilizio cui l'intervento si riferisce.
2. 
I condomini, nella persona dell'amministratore di condominio, che provvedono al controllo della funzionalità degli impianti comuni di riscaldamento hanno diritto al rimborso parziale delle spese sostenute, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 3.
3. 
Il rimborso previsto al comma 2 è erogato anche ai condomini che, previa delibera assembleare, provvedono ad incaricare l'amministratore di condominio ad effettuare il controllo degli impianti di riscaldamento autonomo, presenti nell'edificio.
4. 
La domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per i controlli dei sistemi di riscaldamento condominiali, comuni ovvero autonomi, è presentata dall'amministratore di condomino.
Art. 3 
(Erogazione del contributo)
1. 
In attuazione del disposto dell'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a tutti i soggetti privati che sostituiscono la propria caldaia obsoleta, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'acquisto di caldaie obsolete in sostituzione di quelle che, secondo la normativa vigente, non garantiscono la sicurezza, effettuato a decorrere dall'entrata in vigore della legge. Al fine di stabilire la data di sostituzione fa fede la fattura emessa dal venditore.
3. 
Alla domanda di contributo sono allegati:
a) 
la fattura di cui al comma 2;
b) 
una dichiarazione attestante l'assenza dei requisiti di sicurezza della caldaia sostituita.
4. 
Il regolamento di cui all'articolo 6 determina i soggetti abilitati a rilasciare la dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).
Art. 4 
(Fondo destinato all'erogazione dei contributi e al rimborso delle spese)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata allo stanziamento annuale di un fondo destinato all'erogazione dei contributi, nonchè, al rimborso parziale delle spese sostenute dall'amministratore di condominio per i controlli sul funzionamento degli impianti. Tale rimborso è corrisposto nei limiti e con le modalità del regolamento di cui all'articolo 6, previa presentazione della documentazione giustificativa da allegare alla relativa domanda.
2. 
L'amministratore di condominio è legittimato alla gestione del rimborso in qualità di responsabile della conservazione delle parti comuni dell'edificio ovvero in virtù del mandato conferitogli dai condomini con decisione assembleare.
Art. 5 
(Abitazioni in locazione)
1. 
Al contratto di locazione deve essere allegata copia della dichiarazione di conformità degli impianti di riscaldamento di cui all' articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 6 
(Regolamento)
1. 
Con apposito regolamento della Giunta regionale sono stabiliti:
a) 
i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
b) 
la documentazione da allegare alle richieste di rimborso e di contributo;
c) 
i criteri e le priorità per l'ammissione al contributo e ai rimborsi delle spese sostenute di cui all'articolo 2, comma 2;
d) 
le modalità di erogazione del contributo e i casi di eventuale sospensione;
e) 
gli elementi essenziali del piano di lavoro da presentarsi per l'ottenimento del contributo unitamente alla domanda di cui alla lett. a);
f) 
i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma3, lettera b).
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2006 di 1.000.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1 si provvede, in fase di assestamento della spesa del bilancio 2006, prevedendo nell'UPB n. 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) l'erogazione dei contributi in conto capitale ai provati per la sostituzione delle caldaie obsolete destinate al riscaldamento e per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori di condominio e dai condomini volti ai controlli sul funzionamento degli impianti con dotazione finanziaria pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa indicata al comma 2 si provvede riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, la dotazione finanziaria dell'UPB 09011 (Titolo I - Spese correnti) del bilancio di assestamento per l'anno 2006.
4. 
Agli stessi oneri per gli anni 2004 e 2005 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie dell'UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2006-08.