Proposta di legge regionale n. 324 presentata il 04 settembre 2006
Norme per l'attuazione delle cure sanitarie domiciliari.
Primo firmatario

CHIEPPA VINCENZO

Altri firmatari

GIOVINE MICHELE ROBOTTI LUCA

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, avvalendosi anche della collaborazione delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, erogano le cure sanitarie domiciliari, di cui all'articolo 2, in modo uniforme su tutto il territorio regionale, al fine di:
a) 
favorire il recupero delle persone con patologie trattabili a domicilio e il mantenimento delle loro capacità residue di autonomia e di relazione;
b) 
migliorare la qualità di vita di tali soggetti, permettendone la permanenza nel proprio ambiente;
c) 
ridurre il numero di giornate di degenza impropria in ospedale ovvero evitare il ricovero non necessario.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Per cure domiciliari si intende una modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente al fine di fornire cure appropriate da parte di operatori sanitari (medico di famiglia, specialista ospedaliero, infermiere, terapista della riabilitazione, assistente sociale, altri operatori sanitari), quale forma di assistenza sanitaria alternativa al ricovero ospedaliero a persone affette da patologie trattabili a domicilio.
Art. 3 
(Attivazione del servizio)
1. 
Le cure domiciliari sono attivate, anche su richiesta del singolo cittadino interessato, dal medico ospedaliero o dal medico di famiglia, tramite l'ufficio attivato in ogni ASL.
Art. 4 
(Requisiti per l'attivazione del servizio)
1. 
L'attivazione delle cure domiciliari è subordinata a:
a) 
compatibilità delle condizioni cliniche e degli interventi sanitari necessari con la permanenza a domicilio;
b) 
consenso informato dell'interessato e della sua famiglia;
c) 
verifica da parte dell'ASL di adeguato supporto familiare e/o di una rete di aiuto informale;
d) 
idonea condizione abitativa.
Art. 5 
(Gratuità del servizio)
1. 
Le cure domiciliari, in quanto sostitutive di ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito dell'interessato o del suo nucleo familiare.
Art. 6 
(Sostegno economico alle famiglie)
1. 
L'ASL di competenza, in caso di nucleo familiare a basso reddito, deve assicurare il necessario supporto economico alla famiglia che si assume il carico assistenziale, anche in considerazione di una riduzione di guadagno per assistere il congiunto malato, o di maggiori spese necessarie per fornire l'adeguato supporto.
2. 
La somma del costo totale delle cure domiciliari e del contributo economico alla famiglia non può superare i tre quarti del costo totale della degenza nel presidio ospedaliero di riferimento.
Art. 7 
(Termini per l'attivazione delle cure domiciliari)
1. 
L'attivazione di cure domiciliari deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
2. 
Il rifiuto di attivazione delle cure domiciliari deve essere motivato per iscritto e notificato, entro lo stesso termine di cui al comma 1, al richiedente e alla persona interessata od ai suoi familiari.
Art. 8 
(Ricorso)
1. 
Contro il provvedimento di rifiuto è possibile il ricorso da parte del medico che ha formulato la richiesta ovvero da parte della persona interessata o dei suoi familiari, indirizzato al Sindaco del comune di residenza che decide in merito e comunica la sua decisione all'ASL e agli interessati entro cinque giorni lavorativi.
2. 
In caso di accoglimento del ricorso, il Sindaco emette apposita ordinanza nei confronti dell'ASL, che deve provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi, all'attivazione delle cure domiciliari.
Art. 9 
(Penalità)
1. 
Le ASL che non attivino il servizio di cure domiciliari, o che non lo organizzino in modo da rispondere appropriatamente alle richieste, sono penalizzate per una parte della quota capitaria loro destinata pari allo 0,5 per cento.
2. 
Tale somma viene ripartita dall'ASL fra i soggetti ai quali non vengono assicurate le cure domiciliari o non sono fornite in modo adeguato.