Disegno di legge regionale n. 322 presentato il 01 agosto 2006
Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL).

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto della Regione è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), al fine di contribuire alla elaborazione della programmazione economica ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale regionali.
2. 
Il CREL, con sede presso la Giunta regionale, è l'organo di consultazione permanente della Giunta e del Consiglio regionale sui problemi dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
Art. 2 
(Nomina, composizione e durata)
1. 
Il CREL, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dai seguenti membri:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che lo convoca e lo presiede;
b) 
l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali in relazione alle deleghe di competenza;
c) 
un esperto designato dalla Giunta regionale, scelto sulla base della presentazione di un curriculum attestante le specifiche competenze professionali in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
d) 
un esperto designato dal Consiglio regionale, scelto tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
e) 
tre rappresentanti designati rispettivamente, uno dal Politecnico di Torino, uno dall'Università degli studi di Torino, uno dall'Università del Piemonte Orientale;
f) 
due rappresentanti designati da Unioncamere Piemonte;
g) 
sei rappresentanti designati rispettivamente, due da Confindustria Piemonte, uno da Federapi Piemonte e tre dalle Confederazioni artigiane;
h) 
cinque rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, presenti nel CNEL;
i) 
due rappresentanti delle Associazioni dei settori commercio e turismo, comparativamente più rappresentative a livello regionale;
j) 
tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
k) 
un rappresentante designato dall'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
l) 
un rappresentante designato dalla Compagnia di San Paolo;
m) 
due rappresentanti delle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
2. 
Il CREL dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è rinnovato entro 120 giorni dalla prima seduta del medesimo. In mancanza di espresso provvedimento di rinnovo, i componenti rimangono in carica sino alla scadenza del suddetto termine.
Art. 3 
(Attribuzioni del CREL)
1. 
In conformità con quanto stabilito dall'articolo 87 dello Statuto, il CREL è organo di consulenza, studio e ricerca della Giunta e del Consiglio regionale, in materia di politica economica e finanziaria, bilancio e programmazione, sviluppo economico-sociale, mercato del lavoro e occupazione.
2. 
Nell'ambito delle materie indicate al comma 1, il CREL di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale:
a) 
esprime valutazioni e proposte sui più importanti atti di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
b) 
esprime valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
c) 
valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico del Piemonte nonché l'impatto in Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;
d) 
contribuisce, con valutazioni ed osservazioni, all'elaborazione della legislazione che riguarda indirizzi di politica economica e sociale.
3. 
Il CREL inoltre:
a) 
mette a confronto e valuta le analisi sui problemi dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai diversi enti ed associazioni, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte;
b) 
elabora proposte di intervento innovative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
4. 
Per le attività di consulenza, studio e ricerca nelle materie di cui al comma 1, la Regione si avvale prioritariamente della collaborazione del CREL.
Art. 4 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CREL e le ipotesi di decadenza sono disciplinate da regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 5 
(Incompatibilità e sostituzioni dei componenti)
1. 
La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, di consigliere e assessore provinciale, di sindaco e di consigliere e assessore comunale, nonché di titolare di rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione.
2. 
La sostituzione di uno o più componenti avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'ente o organismo interessato.
Art. 6 
(Rimborsi)
1. 
La partecipazione dei componenti alle sedute del CREL è gratuita.
2. 
Ai componenti residenti in un comune diverso da quello sede del Consiglio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).
Art. 7 
(Termini ed effetti dei pareri)
1. 
Il CREL esprime il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi di cui all'articolo 3 comma 2. Tale termine è prorogabile una sola volta di ulteriori 15 giorni, decorsi i quali l'organo richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. 
Nel caso in cui il parere del CREL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.
3. 
Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono i pareri sono inviati al CREL prima dell'adozione definitiva.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato per l'anno 2006 in euro 10.000,00 si fa fronte con le disponibilità finanziarie stanziate nel Bilancio della regione, per l'anno 2006 e successivi, nell'Unità Previsionale di base (U.P.B.) n. 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione - Titolo I - spese correnti).
Art. 9 
(Norma transitoria)
1. 
In prima applicazione, il CREL è costituito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza di cui all'articolo 2.
Art. 10 
(Modifiche e abrogazioni)
1. 
Nella rubrica dell' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) le parole "del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro e" sono soppresse.
2. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 43/1994 le parole "l'istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro ed attraverso" sono soppresse.
4. 
Gli articoli 21, 22 e 23 della l.r. n. 43/1994 sono abrogati.