Proposta di legge regionale n. 320 presentata il 27 luglio 2006
Disciplina regionale in materia di lavori pubblici.

Sommario:      

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplina i contratti dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 2, aventi per oggetto la realizzazione, l'esecuzione o la gestione di lavori ed opere da eseguirsi sul territorio regionale, ad eccezione dei lavori riservati alla competenza esclusiva statale.
2. 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della vigente normativa statale.
Art. 2 
(Principi)
1. 
L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nella presente legge.
2. 
Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile ed alla diffusione di una cultura della responsabilità sociale.
3. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della predetta legge i lavori pubblici sono quelli affidati dai soggetti di cui al comma 2; i lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
2. 
Ai fini della presente legge si intendono:
a) 
per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui all' articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) 
per enti aggiudicatori i soggetti di cui all' articolo 3, comma 29, del d. lgs. 163/2006;
c) 
per soggetti attuatori i soggetti tenuti all'applicazione del d. lgs.163/2006;
d) 
per organismi di diritto pubblico i soggetti di cui all' articolo 3, comma 26, del d. lgs. 163/2006.
3. 
L'espressione stazione appaltante comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all' articolo 32 del d. lgs.163/2006.
4. 
Ai fini della puntuale applicazione della presente legge, la Regione predispone e rende pubblici gli elenchi dei soggetti di cui al comma 2 e ne cura l'aggiornamento.
Capo II. 
ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Art. 4 
(Responsabile unico del procedimento)
1. 
Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. 
Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dalla presente legge, compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. 
In particolare, il responsabile del procedimento:
a) 
formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
b) 
cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) 
cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
d) 
accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
e) 
fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
f) 
propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di accordi di programma o l'indizione di conferenze di servizi ai sensi delle norme vigenti.
4. 
Il responsabile del procedimento possiede titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato; per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura è un tecnico; per le amministrazioni aggiudicatrici è un dipendente di ruolo.
5. 
Il regolamento determina:
a) 
gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e dalle altre norme vigenti;
b) 
i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento;
c) 
l'importo massimo e la tipologia di lavori, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista nonché le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dei lavori;
6. 
Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, sulla base di apposite convenzioni, a dipendenti di un'altra amministrazione o, con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi, a soggetti esterni in possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
7. 
Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della l. 241/1990, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
Art. 5 
(Cooperazione tra enti locali)
1. 
La Regione, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), favorisce forme di cooperazione tra enti locali per la realizzazione di lavori pubblici attraverso il supporto tecnico ed amministrativo per la costituzione di strutture tecniche comuni tra gli enti locali e l'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 6 
(Strumenti di programmazione)
1. 
L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, avviene sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici approvano unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso e, fatto salvo quanto disposto al comma 10, al bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante.
2. 
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici.
3. 
Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi comprendono una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l'utilizzo di risorse private. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali mentre, per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.
4. 
Il programma triennale prevede un ordine di priorità; sono comunque prioritari i lavori di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
5. 
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
6. 
L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli da realizzare durante ciascun esercizio finanziario e contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici nonché quelli comunque acquisibili.
7. 
Gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi ovvero dipendenti da sopravvenute disposizioni normative o da atti amministrativi adottati a livello regionale, statale o comunitario possono essere realizzati indipendentemente dall'inserimento nell'elenco annuale. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
8. 
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro.
9. 
Il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori, adottati sulla base di schemi tipo definiti dalla Giunta regionale, sono comunicati all'osservatorio regionale dei lavori pubblici e sono resi pubblici con le forme di pubblicità previste da norme statali e dal regolamento di cui all'articolo 44.
Art. 7 
(Programmazione dei lavori di competenza regionale)
1. 
Il programma triennale dei lavori di competenza regionale é approvato dal Consiglio regionale ed è redatto in conformità alle linee di indirizzo ed ai documenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7. (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2. 
L'inserimento dei lavori nel programma triennale e nell'elenco annuale si effettua secondo le modalità definite dal regolamento.
Capo III. 
PROGETTAZIONE
Art. 8 
(Progettazione)
1. 
La progettazione si articola, secondo tre livelli successivi di approfondimento tecnico, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) 
la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) 
la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) 
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. 
Il regolamento individua i casi in cui é possibile omettere la redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo o di entrambi. L'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ne dispone, adeguatamente motivandole, l'integrazione o la modifica.
3. 
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare inoltre consente l'avvio della procedura espropriativa.
4. 
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, nonché la definizione puntuale dei costi previsti, delle procedure e delle modalità di realizzazione.Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. L'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
5. 
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.Il progetto esecutivo é corredato dal piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento.
6. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e, in ogni caso, il progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dal regolamento.
7. 
I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
8. 
I documenti tecnici ed amministrativi progettuali, in funzione dei tre livelli di progettazione, identificano le opere provvisionali e la loro incidenza economica, i costi per realizzare le opere in sicurezza e l'incidenza economica della manodopera.
9. 
L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell' articolo 15 del d.p.r. 327/2001.
Art. 9 
(Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)
1. 
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto alle attività del responsabile del procedimento sono espletate:
a) 
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) 
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del d. lgs. 267/2000;
c) 
dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi in base ad apposite convenzioni.
2. 
In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, la redazione del progetto preliminare, definitivo e ed esecutivo nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione possono essere affidate a:
a) 
liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) 
società di professionisti, di cui all' articolo 90, comma 2, lettera a), del d. lgs. 163/2006;
c) 
società di ingegneria, di cui all' articolo 90, comma 2, lettera b), del d. lgs. 163/2006;
d) 
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) ai quali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 37 del d. lgs. 163/2006, in quanto compatibili;
e) 
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all' articolo 90, comma 2, lettera h), del d. lgs. 163/2006.
3. 
Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 lettere b) e c).
4. 
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
5. 
Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. 
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Art. 10 
(Procedure di affidamento degli incarichi di progettazione)
1. 
Gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro sono regolamentati dalla normativa statale in materia di appalti di pubblici servizi.
2. 
Gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati direttamente a soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d), e) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Art. 11 
(Corrispettivi ed incentivi per la progettazione e la realizzazione dei lavori)
1. 
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del d. lgs. 494/1996, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. 
I corrispettivi delle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori sono calcolati secondo quanto disposto dall' articolo 92 del d.lgs. 163/2006.
3. 
Una somma non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, dell'importo posto a base di gara di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, è ripartita, per ogni lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i dipendenti tecnici ed amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione del lavoro. I criteri e le modalità per la ripartizione della somma, in relazione all'entità ed alla complessità del lavoro, sono stabiliti da ciascuna amministrazione con apposito regolamento.
4. 
Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti, in quanto affidate a soggetti esterni all'amministrazione, costituiscono economie.
Art. 12 
(Concorsi di progettazione)
1. 
La Regione promuove, attraverso l'istituzione di un apposito fondo secondo le modalità indicate dal regolamento, concorsi di progettazione e di idee da espletare secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione III, del d.lgs. 163/2006.
2. 
Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
3. 
I soggetti attuatori applicano in via prioritaria il ricorso al concorso di progettazione o di idee nel caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico e tecnologico.
Capo IV. 
QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI E DELLA COMMITTENZA
Art. 13 
(Qualificazione degli esecutori di lavori)
1. 
Gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici da eseguirsi sul territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente.
2. 
Per i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e per le relative cause di esclusione si applica la normativa statale vigente.
3. 
Ai fini dell'applicazione dell'avvalimento di cui all' articolo 49 del d. lgs.163/2006, i bandi di gara prevedono che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei requisiti richiesti per le imprese singole.
Art. 14 
(Requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro)
1. 
L'Osservatorio regionale, sulla base delle comunicazioni delle stazioni appaltanti, predispone l'elenco dei soggetti che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, lo pubblica sul proprio sito informatico e ne cura l'aggiornamento.
2. 
Il possesso degli specifici requisiti, esclusivamente di ordine tecnico ed organizzativo, previsti dalla normativa statale vigente, degli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, è comprovato dall'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.
3. 
I soggetti che non risultano inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dimostrano il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo nelle forme previste dalla normativa statale vigente.
Art. 15 
(Qualificazione della committenza)
1. 
Al fine di conseguire la qualificazione e l'adeguamento delle strutture delle amministrazioni aggiudicatrici competenti in materia di lavori pubblici, la Regione promuove:
a) 
il conseguimento della certificazione di qualità da parte delle strutture tecniche delle amministrazioni aggiudicatrici;
b) 
attività informative e formative in materia di lavori pubblici per il personale delle strutture tecniche delle amministrazioni aggiudicatrici.
Capo V. 
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 16 
(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
1. 
Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione ed i lavori in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici.
2. 
I contratti di appalto di lavori pubblici hanno ad oggetto:
a) 
la sola esecuzione dei lavori;
b) 
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo del soggetto attuatore, qualora riguardino:
1) 
lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
2) 
lavori con componenti ad alto contenuto tecnologico, individuate dal regolamento anche inferiori al 50 per cento del valore dell'opera. In tal caso la progettazione esecutiva é limitata alle sole componenti ad alto contenuto tecnologico;
3) 
lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici e restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela da norme statali.
3. 
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice aventi ad oggetto l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione o la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo.
4. 
A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell'appaltatore il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice o consentire all'appaltatore l'utilizzazione di materiale di scavo recuperato dall'attività di realizzazione delle opere pubbliche.
5. 
I contratti di appalto sono stipulati a misura o a corpo, ovvero parte a misura e parte a corpo, con le modalità da stabilirsi nel regolamento. Quando è prevista la stipulazione a corpo ovvero parte a misura e parte a corpo, la verifica del progetto posto a base della gara è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Art. 17 
(Finanza di progetto)
1. 
I lavori pubblici e di pubblica utilità possono essere realizzati, nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento, mediante la finanza di progetto.
Art. 18 
(Procedure di scelta del contraente)
1. 
I contratti di appalto di lavori pubblici sono affidati con una delle seguenti procedure:
a) 
procedura aperta;
b) 
procedura ristretta;
c) 
procedura ristretta semplificata;
d) 
procedura negoziata;
e) 
appalto-concorso.
2. 
I soggetti attuatori possono ricorrere al dialogo competitivo ed all'accordo quadro nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa statale.
Art. 19 
(Procedura aperta)
1. 
La procedura aperta è una procedura in cui ogni imprenditore, in possesso dei requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
2. 
Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 20 
(Procedura ristretta)
1. 
La procedura ristretta è una procedura in cui sono invitati a presentare un'offerta tutti gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. 
Il regolamento individua i casi in cui, anche in ragione dell'importo dei lavori, il bando di gara può indicare il numero minimo e, all'occorrenza, il numero massimo di candidati da invitare. Il numero minimo di candidati da invitare non può essere inferiore a cinque, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.
3. 
Nei casi di cui al comma 2, sono comunque invitati a presentare offerte un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito.
4. 
In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
Art. 21 
(Procedura ristretta semplificata)
1. 
Alle procedure di affidamento di sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000 sono di norma invitati a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli imprenditori iscritti nell'elenco disciplinato ai sensi dell' articolo 123 del d.lgs. 163/2006.
2. 
Gli imprenditori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre se in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
3. 
Gli elenchi annuali sono trasmessi all'osservatorio regionale, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico e verifica il rispetto del numero massimo di iscrizioni.
4. 
Il regolamento individua i casi in cui, in ragione dell'importo dei lavori, nel bando di gara è possibile ridurre il numero di concorrenti da invitare di cui al comma 1° In ogni caso, il numero minimo di candidati da invitare non può essere inferiore a cinque.
Art. 22 
(Procedura negoziata)
1. 
I contratti d'appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria possono essere affidati mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE.
2. 
I contratti d'appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono altresì essere affidati mediante procedura negoziata nei seguenti casi:
a) 
per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro. In tal caso, qualora il valore dell'importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all'affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti;
b) 
per gli interventi da realizzare mediante l'utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d'asta o da economie, nonché per l'affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l'importo degli interventi e dei lavori affidati mediante procedura negoziata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro.
3. 
Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il responsabile della struttura tecnica dell'ente competente agli stessi interventi può ricorrere all'affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. L'ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici intrapresi nell'urgenza, sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro.
4. 
I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro sono affidati mediante procedura negoziata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:
a) 
quando in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nessuna offerta;
b) 
per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c) 
quando, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, l'urgenza non è compatibile con l'espletamento delle procedure di gara, ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell'anno determinati o entro termini ristretti;
d) 
quando il contratto sia stato rescisso in danno al soggetto appaltatore;
e) 
per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza e nel restauro di beni vincolati che richiedono un rapporto fiduciario con l'appaltatore;
f) 
in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente utilizzate le altre procedure di scelta del contraente.
5. 
Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un'opera pubblica sia stata affidata mediante procedura negoziata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.
6. 
Per lavori di importo complessivo superiore a 750.000,00 euro, l'affidamento mediante procedura negoziata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.
7. 
Il provvedimento con il quale viene affidata la realizzazione di lavori pubblici di cui alla presente legge mediante procedura negoziata deve contenere l'illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente.
8. 
Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il regolamento individua gli altri casi in cui, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le stazione appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, possono limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare offerta. In tali casi il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
Art. 23 
(Appalto-concorso)
1. 
Nell'appalto-concorso, consentito in seguito a motivata decisione per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate, gli imprenditori presentano il progetto definitivo dei lavori ed indicano le condizioni alle quali sono disposti ad eseguirlo, con facoltà per i soggetti attuatori di negoziare le condizioni del contratto.
2. 
Le prescrizioni e le condizioni per lo svolgimento della gara sono stabilite nel regolamento.
Art. 24 
(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore)
1. 
Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possano interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. 
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
3. 
In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 22.
4. 
Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 22.
Art. 25 
(Criteri di aggiudicazione)
1. 
Nelle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 18, la migliore offerta è selezionata, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, con i criteri di cui alla lettera a) o b):
a) 
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
1) 
per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) 
per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) 
offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto d'appalto, quali , a titolo esemplificativo:
1) 
la qualità;
2) 
il prezzo;
3) 
il pregio tecnico;
4) 
le caratteristiche estetiche e funzionali;
5) 
le caratteristiche ambientali;
6) 
il costo di utilizzazione e manutenzione;
7) 
l'economicità;
8) 
il termine di consegna o di esecuzione;
9) 
in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. 
Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio di cui al comma 1, lettera b, il bando di gara elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Se non risulta possibile, per ragioni dimostrabili, precisare la ponderazione di cui al presente comma, deve comunque essere indicato l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
3. 
Le metodologie da utilizzare per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta sono stabilite dal regolamento.
4. 
La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa é affidata ad una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La composizione della commissione e le modalità di nomina e di funzionamento sono definite dal regolamento nel rispetto di criteri di imparzialità e competenza.
5. 
Gli appalti di concessione di lavori pubblici e quelli esperiti con la procedura dell'appalto-concorso sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle forme e nei modi definiti dal regolamento.
Art. 26 
(Offerte anormalmente basse)
1. 
I criteri di individuazione, nonché il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono disciplinati dalla normativa statale vigente.
Art. 27 
(Lavori in economia)
1. 
I lavori pubblici possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di procedura negoziata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000,00 euro.
2. 
Il regolamento individua i lavori che possono essere realizzati in economia, le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, nonché le particolari modalità da osservare per l'esecuzione dei lavori in economia per cottimo, anche oltre il limite di cui al comma 1, nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, ovvero quando vi sia la necessità di intervenire d'urgenza.
Art. 28 
(Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica)
1. 
Il regolamento individua i casi in cui, per i contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50 per cento del costo di costruzione, è possibile ricorrere ad una speciale procedura di aggiudicazione, di cui all' articolo 61 del d. lgs. 163/2006, per selezionare l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo di lavoro che deve stabilire il piano dell'intervento da realizzare.
2. 
In tali casi, il bando di gara:
a) 
contiene una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire;
b) 
indica i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
Capo VI. 
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 29 
(Condizioni particolari di esecuzione del contratto)
1. 
Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri.
2. 
Il regolamento definisce i criteri di individuazione delle condizioni particolari di cui al comma 1, che possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. 
La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari le comunica all'osservatorio regionale, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. 
In sede di offerta gli imprenditori dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risultino aggiudicatari.
Art. 30 
(Contratti)
1. 
La Giunta regionale approva un capitolato generale d'appalto per i lavori di cui alla presente legge e schemi tipo non vincolanti di contratto d'appalto e di capitolati speciali d'appalto.
2. 
I contratti d'appalto e le convenzioni di concessione di lavori pubblici, nonchè i capitolati di cui al comma 1 prevedono specifiche garanzie di rispetto delle clausole sociali da parte degli appaltatori e dei subappaltatori.
Art. 31 
(Varianti in corso d'opera)
1. 
Le varianti in corso d'opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa statale, nei seguenti casi:
a) 
modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
b) 
prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
c) 
modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
1) 
siano disposte nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice;
2) 
l'importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento dell'importo del contratto;
3) 
la maggiore spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato;
d) 
modifiche relative ad interventi di edilizia ospedaliera motivate da esigenze derivanti dalla necessità di adeguamento all'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie.
Art. 32 
(Piani di sicurezza)
1. 
I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per la redazione dei piani di sicurezza sono stabiliti dalla vigente normativa statale.
2. 
La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri.
Art. 33 
(Direzione dei lavori)
1. 
Per l'esecuzione dei lavori le amministrazioni aggiudicatrici istituiscono un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. 
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata ai sensi dell' articolo 130, comma 2, del d. lgs. 163/2006.
Art. 34 
(Collaudo dei lavori)
1. 
Per tutti i lavori oggetto della presente legge é redatto un certificato di collaudo secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
2. 
Per i lavori di importo pari o inferiore a 500 mila euro, il certificato di collaudo é sostituito da un certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo compreso tra 500 mila euro ed un milione di euro, il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. 
Per le operazioni di collaudo, i soggetti attuatori nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano i collaudatori nell'ambito delle proprie strutture, salvo il caso di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
4. 
Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività autorizzative, di controllo, di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.
Art. 35 
(Garanzie e coperture assicurative)
1. 
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Per le modalità di costituzione della cauzione o della fideiussione, si applica l' articolo 75 del d. lgs. 163/2006.
2. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. 
La garanzia ha validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
4. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
5. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli imprenditori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'imprenditore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 8, qualora l'offerente risultasse affidatario.
7. 
Ai non aggiudicatari, la garanzia di cui al comma 1, è restituita , tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia medesima.
8. 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
9. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 8 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'inutile decorso del termine di quindici giorni comporta l'automatica segnalazione all'osservatorio regionale e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante di offrire garanzie per ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di cui alla presente legge per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l'osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull'apposito sito internet l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 10 si applica l' articolo 113 del d.lgs. 163/2006.
10. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 8 determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, quando sia decorso il termine stabilito per il compimento delle operazioni di collaudo.
12. 
L'esecutore del contratto é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti attuatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Il massimale assicurato è stabilito nel bando di gara, in misura non superiore all'importo dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione tale massimale può essere aumentato sino al doppio, a seguito di motivata relazione del responsabile unico del procedimento sui rischi derivanti dalla tipologia dell'intervento.
13. 
La polizza di cui al comma 12 prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; il massimale per tale garanzia è pari al 5 per cento di quello stabilito per la polizza di cui al comma 12, con un minimo ed un massimo da stabilirsi nel regolamento.
14. 
I massimali assicurati di cui ai commi 12 e 13 sono indicati nei documenti posti a base di gara e sono definiti, entro i limiti di cui al presente articolo, dal responsabile unico del procedimento con valutazioni oggettive in funzione dei luoghi e della natura delle opere.
15. 
Il progettista o i progettisti incaricati della redazione del progetto da porre a base di gara devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
16. 
Il regolamento disciplina forme particolari di garanzia per i lavori eseguiti in economia.
Art. 36 
(Subappalti)
1. 
Fermo restando le disposizioni statali vigenti in materia di subappalto, i soggetti attuatori indicano nel bando e negli atti di gara l'importo complessivo del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili.
Capo VII. 
ATTIVITÀ REGIONALI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 37 
(Forme di pubblicità)
1. 
Fatte salve le forme di pubblicità previste dalla normativa statale vigente, tutti gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento dei lavori di cui alla presente legge sono pubblicati sull'apposito sito informatico istituito dalla Regione tramite l'osservatorio regionale.
2. 
Il regolamento individua modalità, contenuti e tempi dell'attivazione del sito informatico della Regione.
Art. 38 
(Prezziario dei lavori pubblici)
1. 
La Regione, attraverso l'osservatorio regionale dei lavori pubblici, approva ed aggiorna periodicamente il prezziario dei lavori pubblici della Regione Piemonte, nonché i parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori da realizzare nel territorio della Regione. Eventuali scostamenti dai prezzi di riferimento rispetto agli importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati dall'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 39 
(Osservatorio regionale dei lavori pubblici)
1. 
É istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, l'osservatorio regionale dei lavori pubblici, denominato osservatorio regionale.
2. 
L'osservatorio regionale svolge le funzioni ad esso affidate dalla presente legge al fine di garantire, in collaborazione con l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all' articolo 7 del d. lgs. 163/2006, la trasparenza dei procedimenti, la raccolta e l'accesso alle informazioni, l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. 
L'osservatorio regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) 
garantisce la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito sito informatico, degli avvisi e dei bandi di gara di cui alla presente legge;
b) 
assiste le amministrazioni aggiudicatrici nell'attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori;
c) 
garantisce la raccolta, l'accesso, la diffusione e lo scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;
d) 
rileva, raccoglie ed elabora informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
e) 
attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale;
f) 
cura la predisposizione e gli aggiornamenti del prezziario dei lavori pubblici della Regione Piemonte;
g) 
assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico di cui all'articolo 37;
h) 
predispone l'elenco di cui all'articolo 14;
i) 
raccoglie e pubblica i programmi triennali e gli elenchi annuali adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè gli elenchi dei soggetti invitati a produrre le offerte nel caso di gare espletate mediante procedura ristretta semplificata;
j) 
assicura idonee forme di pubblicità agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori;
k) 
formula pareri sull'applicazione della normativa in materia di appalti;
l) 
collabora, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
m) 
predispone una relazione annuale per la Giunta regionale sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.
Art. 40 
(Commissione regionale dei lavori pubblici)
1. 
É istituita, presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata commissione, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale.
2. 
La commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale, é nominata dalla Giunta regionale ed é composta da:
a) 
l'assessore competente in materia di lavori pubblici, che la presiede;
b) 
il direttore ed i dirigenti responsabili, o loro delegati, della struttura competente in materia di lavori pubblici;
c) 
i direttori delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, territorio, patrimonio e sanità o loro delegati;
d) 
un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province del Piemonte;
e) 
un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni del Piemonte;
f) 
un rappresentante di ognuna delle associazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative del settore;
g) 
un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative del settore;
h) 
due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dagli ordini professionali.
3. 
La Giunta regionale può comunque convocare, in relazione agli argomenti trattati, anche rappresentanti di altre amministrazioni, nonché esperti del settore.
4. 
La Giunta regionale procede alla scelta degli esperti di cui ai commi 2 e 3 su presentazione di idoneo curriculum ed in base a documentata attività tecnica e specialistica, legale, di studio, di consulenza in materia di lavori pubblici.
5. 
In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi a componenti Commissioni, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), la partecipazione alla commissione da parte dei soggetti esterni all'amministrazione regionale dà diritto unicamente ad un rimborso spese forfetariamente determinato. Per i dipendenti regionali la partecipazione costituisce obbligo di servizio.
6. 
La commissione:
a) 
esprime pareri obbligatori in merito a progetti di lavori pubblici di competenza regionale o finanziati, anche solo in parte, dalla Regione;
b) 
esprime pareri obbligatori in merito a schemi di leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici;
c) 
esprime pareri obbligatori in ogni altro caso in cui é richiesto il parere obbligatorio del soppresso Comitato regionale per le opere pubbliche (CROP) da disposizioni normative vigenti;
d) 
esprime pareri facoltativi sui progetti di competenza dei soggetti attuatori, su richiesta dei soggetti stessi.
7. 
I pareri di cui al comma 6 sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
8. 
La commissione svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle strutture regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche attraverso la fissazione di appositi standard operativi.
9. 
La definizione della composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento e le ulteriori funzioni della commissione sono disciplinate dal regolamento.
Art. 41 
(Conferenza di servizi)
1. 
Ai fini della semplificazione dei procedimenti di valutazione e di autorizzazione concernenti la realizzazione dei lavori disciplinati dalla presente legge, il soggetto attuatore può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, anche contestualmente alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, alla commissione o, nei casi individuati dal regolamento, alle strutture tecniche decentrate competenti in materia di lavori pubblici.
2. 
Il funzionamento della conferenza di servizi e le modalità di assunzione del provvedimento finale sono disciplinati dalla l.r. 7/2005 e dal regolamento.
3. 
É fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Art. 42 
(Varianti agli strumenti urbanistici)
1. 
L'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l'opera pubblica non è di competenza del comune, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell'autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
2. 
Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico, la deliberazione comunale, che deve dare atto della compatibilità dell'opera con i piani e gli strumenti sovracomunali, di adozione della variante si intende approvata se la Regione non manifesta il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni, dichiara efficace la propria deliberazione.
3. 
Qualora per la realizzazione dell'opera siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, l'approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 41 costituisce variante agli stessi. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni della vigente normativa. Le varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni.
Art. 43 
(Concessione di contributi e finanziamento di lavori pubblici)
1. 
Per la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico da parte dei soggetti attuatori, la Regione concede contributi in conto capitale e contributi in annualità. La misura ed il tipo di contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con gli strumenti programmatori della Regione.
2. 
Il contributo può coprire l'importo dei lavori, le prestazioni professionali, le spese generali e tecniche e tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere, in percentuali e limiti che sono definiti dal regolamento.
3. 
Fatte salve diverse disposizioni normative, la concessione del contributo é disposta sulla base di uno studio di fattibilità ovvero, per i lavori di importo superiore a 150 mila euro, sulla base del progetto preliminare.
4. 
Per il caso dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 27, comma 2, il contributo é concesso sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione.
5. 
La Regione può contribuire ad attività di progettazione, studio, indagine, rilievo e tutto quanto finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, anche agevolando la costituzione di appositi fondi di rotazione.
6. 
Può essere autorizzato l'utilizzo delle economie conseguite nel corso della realizzazione dell'opera a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di nuovi lavori in coerenza con i provvedimenti di cui al comma 7.
7. 
I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione riferita alle singole spese sostenute per la realizzazione dell'opera. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini per l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza dei soggetti beneficiari, compresi quelli di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione. Qualora gli enti beneficiari non provvedano entro i termini previsti, la Giunta regionale li diffida ad adempiere, assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Scaduto tale termine, previa verifica delle cause che impediscono l'effettuazione degli adempimenti e della possibilità di pervenire alla loro rimozione, il contributo é revocato.
8. 
La Giunta regionale, sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento, con proprio provvedimento:
a) 
stabilisce i criteri per la concessione dei contributi, le percentuali ammissibili e le modalità di erogazione;
b) 
approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;
c) 
individua le modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo.
Capo VIII. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto regionale, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per materia, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta il regolamento di attuazione in conformità ai principi ed ai criteri di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e della potestà regolamentare di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione.
2. 
Il regolamento entra in vigore contestualmente alla presente legge.
Art. 45 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa complessiva di 1 milione 650 mila euro.
2. 
Per il finanziamento della spesa corrente nell'anno 2006, inerente all'attuazione di forme di supporto amministrativo della Regione in materia di lavori pubblici, delle forme di sostegno finanziario ai comuni, alle province, ai consorzi di enti locali ed alle comunità montane per l'espletamento di concorsi di progettazione ed idee, quantificata in 250 mila euro e stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 25011 (Opere pubbliche Opere pubbliche Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si fa fronte con le risorse del fondo speciale di parte corrente dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).
3. 
Agli oneri per il funzionamento e la gestione delle attività dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici, quantificati per il 2006 in 300 mila euro e stanziati nell'UPB 25011 (Opere pubbliche Opere pubbliche Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si provvede con le risorse del fondo speciale di parte corrente dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).
4. 
Per gli anni 2007 e 2008, agli oneri di cui ai commi 2 e 3, quantificati in 550 mila euro per ciascun anno, si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
Art. 46 
(Abrogazioni e modificazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
"
a) lettera g) del comma 8 ed ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41;
b) legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici);
c) legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 (Modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 'Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici ');
d) legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 (Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga all'entrata in vigore di alcune norme);
e) legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1 (Proroga all'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n.18, in materia di opere e lavori pubblici);
f) legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53 ( Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme);
g) legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ');
h) lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere ai componenti della Commissione urbanistica CTU, del Comitato regionale delle opere pubbliche CROOPP e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali CRBC e A.);
i) legge regionale 2 febbraio 2000, n.12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ').
"
2. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della lr 56/1977, é inserito il seguente:
" 7 bis. Le varianti al Piano regolatore generale finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche sono disciplinate dalla normativa regionale di settore."
.
3. 
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, é sostituita dalla seguente:
" i) la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di competenza regionale o finanziati dalla Regione, nei casi previsti dalle norme vigenti."
.
Art. 47 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Alle attività di progettazione i cui incarichi siano stati affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché ai lavori di cui si sia già proceduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara ed alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.
2. 
Le funzioni di cui all'articolo 32 sono esercitate dal CROP fino alla data della nomina della commissione. Dalla medesima data il CROP é soppresso.
Art. 48 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.