Proposta di legge regionale n. 32 presentata il 19 maggio 2005
Istituzione del Comitato regionale dello Sport per tutti.

Art. 1 
(Istituzione)
1. 
In attuazione dell' articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), in base all'approvazione dell'articolo 11 delle norme di funzionamento del Comitato Nazionale dello Sport per tutti, costituito in attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento del comitato olimpico nazionale italiano - CONI), del Decreto legislativo CPS 708/1947 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Enpals), dell' articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 (Norme di attuazione della legge istitutiva del CONI 426/1942), in esecuzione dell'accordo Regioni CONI (Bologna 10/3/1994), d'intesa con gli enti di promozione sportiva costituiti sul territorio regionale, è istituito il Comitato regionale dello sport per tutti.
Art. 2 
(Composizione)
1. 
Il Comitato regionale dello sport per tutti è composto da nove esperti nei settori dello sport e dell'informazione.
2. 
La competenza e professionalità specifica di ogni componente deve essere comprovata in apposito curriculum da acquisire prima dell'elezione a cura della presidenza del Consiglio regionale.
3. 
Per quanto non diversamente disciplinato in modo espresso dalla legge, si applica la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle norme e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1996, n. 9.
4. 
Alle sedute del Comitato regionale dello sport per tutti possono partecipare:
a) 
l'Assessore regionale allo Sport;
b) 
il Presidente regionale del CONI;
c) 
i Presidenti Provinciali del CONI.
5. 
Su argomenti di interesse generale, di programmazione e di sviluppo di manifestazioni ed eventi sportivi di rilevanza regionale sono invitati a partecipare:
a) 
i presidenti regionali di ciascun ente di promozione sportiva riconosciute dal CONI e presenti nel territorio regionale;
b) 
un rappresentante per ciascuna provincia della regione, nella persona del presidente della giunta o di un assessore da questi delegato;
c) 
un rappresentante del comune capoluogo, nella persona del sindaco o di un assessore da questi delegato.
Art. 3 
(Attribuzioni)
1. 
Il Comitato regionale dello sport per tutti:
a) 
elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e un Segretario;
b) 
istituisce Commissioni di lavoro;
c) 
stabilisce gli ambiti e i programmi dell'attività del Comitato;
d) 
individua soggetti e organizzazioni con i quali stabilire rapporti permanenti di collaborazione;
e) 
costituisce momenti di raccordo con i settori dell'Amministrazione regionale interessati alla promozione e allo sviluppo dello sport.
Art. 4 
(Durata e convocazione del Comitato)
1. 
Il Comitato resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui è avvenuta la nomina.
2. 
Qualora nel corso del mandato un componente del Comitato venga per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare della carica, il Consiglio regionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione. Il componente subentrato durerà in carica solo per il periodo residuo di durata dell'originario componente.
3. 
Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione è obbligatoria entro quindici giorni dalla richiesta effettuata da almeno un terzo dei membri con indicazione degli argomenti da discutere.
4. 
Le convocazioni delle riunioni o i pareri espressi dal Comitato sono trasmessi anche al Consiglio regionale.
Art. 5 
(Comitato esecutivo)
1. 
Il Comitato esecutivo formato dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario:
a) 
adotta i provvedimenti necessari per realizzare gli indirizzi generali del Comitato;
b) 
attua la relazione sulla gestione dell'attività;
c) 
istituisce gruppi di lavoro per l'approfondimento di problemi e lo sviluppo di progetti speciali.
Art. 6 
(Presidenza)
1. 
Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale, sentito il Presidente del Comitato e con le modalità previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale.
2. 
Nell'esercizio delle loro funzioni il Comitato e le relative strutture di supporto possono rapportarsi e utilizzare l'apporto delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, previa intesa con le rispettive presidenze.
Art. 7 
(Incompatibilità)
1. 
La carica di componente del Comitato è incompatibile:
a) 
con la carica di consigliere regionale, di deputato e di senatore;
b) 
con la qualifica di amministratore o di socio di società professionistiche, nonché di amministratore e socio di imprese a quelle collegate o da quelle controllate;
c) 
con la qualifica di dipendente o dirigente delle società o imprese di cui alla lettera b);
d) 
con lo svolgimento in corso di attività professionali, di collaborazione o di consulenza continuativa con le società e imprese di cui alla lettera b).
2. 
Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 sono ineleggibili a componenti del Comitato.
3. 
L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle stesse condizioni comporta decadenza della carica di componente del Comitato.
Art. 8 
(Raccolta di segnalazioni e istanze)
1. 
Il Comitato pone in essere idonee forme di contatto, collaborazione, confronto e partecipazione con le federazioni sportive operanti a livello locale, con gli enti di promozione sportiva territoriali, con le associazioni sportive locali e con tutti i soggetti interessati al settore sport.
2. 
Il Comitato consulta periodicamente i soggetti di cui al comma 1 e propone al Consiglio regionale l'organizzazione di conferenze regionali sullo sport e delle attività fisico-motorie.
Art. 9 
(Compensi e rimborsi spese)
1. 
Al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario del Comitato viene corrisposto un compenso mensile, per dodici mensilità, la cui entità è determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore rispettivamente al 30, al 15 e al 10 per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
2. 
Agli altri componenti del Comitato viene corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta la cui entità è determinata, con le modalità di cui al comma 1, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore all'80 per cento dell'indennità di presenza per i Consiglieri regionali prevista dall' art. 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni -Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).
3. 
Ai componenti del Comitato può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro istruttorio o di studio effettuato in relazione all'attività del Comitato e su incarico del suo Presidente. L'importo di tale assegno è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Comitato, in relazione al tipo e alla gravosità dell'incarico, nei limiti delle disponibilità finanziarie assicurate al Comitato a carico del bilancio del Consiglio regionale.
4. 
A tutti i componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Art. 10 
(Autonomia finanziaria)
1. 
Per il funzionamento del Comitato, a carico del bilancio del Consiglio regionale viene assicurato un apposito finanziamento, determinato sulla base del programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.
2. 
Per i fini di cui al comma 1 è istituita un'apposita voce nel bilancio del Consiglio regionale.
3. 
Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure stabilite per la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
All'onere previsto in attuazione della presente legge si provvede stanziando nell'UPB n.09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 la dotazione finanziaria pari a euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2005 si provvede riducendo di pari ammontare l'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.