Proposta di legge regionale n. 317 presentata il 18 luglio 2006
Proposta di Legge al Parlamento: 'Stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori con contratto di lavoro atipico, assegni di ricerca o similari, LSU e dipendenti delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici internalizzati, operanti nelle pubbliche amministrazioni '.
Primo firmatario

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di regolamentare le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, LSU e dipendenti delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici internalizzati, operanti nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto anche delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Inoltre la presente legge si propone di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane presenti nelle pubbliche amministrazioni e garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori sia con contratti precari che con contratti a tempo indeterminato.
Art. 2 
(Ambito di applicazione - Definizioni)
1. 
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge per pubbliche amministrazioni di seguito denominate "P.A." si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti di ricerca, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
2. 
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge per lavoratori con contratti precari o esterni si intendono i Lavoratori LSU e con contratto non a tempo indeterminato, afferenti alle seguenti categorie:
a) 
LSU-LPU;
b) 
Co.Co.Co.;
c) 
contratto a progetto;
d) 
interinali;
e) 
tempo determinato;
f) 
titolari di assegni di ricerca o similari;
g) 
alle dipendenze delle Università o degli Enti pubblici di ricerca;
h) 
cantieristi.
3. 
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge per lavoratori dipendenti esternalizzati delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici e reinternalizzati si intendono i dipendenti di ditte e cooperative che hanno contratti pubblici di servizi, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria gestiscono o hanno gestito servizi pubblici a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società o cooperativa affidataria del servizio.
4. 
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto dell'autonomia di cui godono per leggi statali o per effetto dei rispettivi ordinamenti. Costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economica e sociale della Repubblica. Le aziende e gli enti di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 3 
(Ricognizione dell'organico della P.A.)
1. 
Ogni singola P.A., entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un'esatta ricognizione dell'organico di fatto al fine di verificare la dotazione organica, comprensiva delle unità lavorative con contratti precari o esterni in servizio nei sei mesi precedenti il 31 dicembre 2005 per individuare il reale fabbisogno organico della P.A.. All'esito di detta procedura è disposta l'esatta individuazione dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività istituzionali della P.A. anche in incremento alle dotazioni organiche esistenti e in deroga alla riduzione delle stesse, rispetto alle previsioni in atto al 31 dicembre 1997, e alle riduzioni relative alla spesa del personale previste nelle finanziarie successive.
2. 
Ogni singola P.A. ridetermina, con proprio atto deliberativo, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale, in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività istituzionali dell'amministrazione o dell'ente comprensivo delle unità di lavoratori con contratti precari o esterni al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione e reale fabbisogno organico dell'ente.
3. 
Le stesse P.A. forniscono entro trenta giorni un conto economico della spesa complessiva per i lavoratori con contratti precari o esterni in forza nei sei mesi precedenti al 31 dicembre 2005; analogo quadro economico è fornito con riferimento al costo dei servizi esternalizzati divisi per tipologia e con distinta del numero dei lavoratori dipendenti impegnati nelle aziende appaltatrici degli stessi.
Art. 4 
(Rilevazione delle carenze organiche nella P.A.)
1. 
Sono istituite "commissioni regionali per la rilevazione delle carenze di organico nell'ambito delle amministrazioni pubbliche", con la partecipazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a piano nazionale, attraverso la disposizione di organismi paritetici in ogni ente e amministrazione.
2. 
Tali organismi paritetici trasmettono alla commissione regionale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi alle carenze del singolo Ente e dell'Amministrazione.
Art. 5 
(Procedure per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti precari o esterni e la copertura delle carenze di organico - Concorsi a titoli)
1. 
Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui all'articolo 1 operanti nelle P.A., in applicazione di quanto disposto agli articoli precedenti, acquisiti i dati di cui all'articolo 2 e della dotazione organica rideterminata e potenziata con le caratteristiche e modalità di cui ai precedenti articoli e sulla base del reale fabbisogno organico della P. A., il Governo dispone l'avvio di procedure concorsuali per soli titoli per la copertura con contratti a tempo indeterminato del numero dei posti risultanti dalla rideterminazione vacanti perché coperti con contratti precari o esterni o flessibili dai lavoratori con contratti precari o esterni così come definiti all'articolo 1.
2. 
Per tale finalità il governo è delegato, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a:
a) 
emanare appositi decreti della Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di autorizzare le assunzioni necessarie alla totale copertura dei fabbisogni organici delle P.A. per l'anno di emanazione della presente legge e per la successiva copertura delle residuali o ulteriori carenze determinatesi a seguito delle precedenti procedure concorsuali;
b) 
definire le opportune modifiche alle norme finanziarie e di reclutamento, anche in deroga ad eventuali limiti di età, delle P.A. nel rispetto della possibilità derogatoria normativa prevista dall' articolo 97 della Costituzioneal fine di consentire l'emanazione di bandi di concorso per soli titoli per la totale copertura dei posti risultanti dal fabbisogno organico del personale come stimato ai precedenti articoli della presente legge.
3. 
Con legge delega la Presidenza del Consiglio, in modifica dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi)e dell' articolo 35 del d. lgs. 165/01 afferente i requisiti generali di accesso e le modalità concorsuali, autorizza le singole P.A. e gli enti dotati di autonomia ad uniformare e a modificare i propri regolamenti incompatibili con le procedure di selezione previste dalla presente legge.
4. 
Nel rispetto dell' articolo 97 della Costituzione, la Presidenza del Consiglio, in parziale modifica di quanto statuito dall' articolo 35 del d. lgs. n. 165/01 e dall' articolo 2 del DPR 487/94, ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, parifica a tutti gli effetti le procedure selettive esterne a quelle interne, ritenendo i requisiti di cui all'articolo 5 meccanismi oggettivi idonei e trasparenti al fine di verificare attitudini e professionalità richieste in relazione alle posizioni da ricoprire.
5. 
Le P.A., di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel quadro della presente legge, definiscono le modalità per bandire detti concorsi nel termine massimo di centoventi giorni dall'emanazione della presente legge per la stabilizzazione dei lavoratori di cui al preambolo e per la certificazione del servizio utile per l'accesso al concorso.
6. 
I concorsi per soli titoli culturali e di servizio sono banditi dalle singole P.A. nel rispetto delle seguenti modalità:
a) 
Concorso per soli titoli di servizio e culturali per il numero e i profili attinenti ai posti risultanti vacanti e soprannumerari;
b) 
50 per cento riservato ai dipendenti interni in possesso dei titoli culturali e attestati di servizio per mansioni superiori rispetto al profilo posseduto, 50 per cento ai lavoratori con contratti precari o esterni che siano in possesso dei titoli di servizio e culturali richiesti per l'accesso dall'esterno al concorso medesimo e modulando il punteggio di servizio così da valorizzare la maggiore durata complessiva del servizio prestato;
c) 
Validità triennale delle graduatorie a scorrimento per le assunzioni su posti che si dovessero rendere vacanti anche negli anni successivi per lo stesso profilo per cui è stato bandito il concorso;
d) 
Laddove la riserva a favore degli interni non fosse ricoperta i posti sono resi disponibili a scorrimento della graduatoria degli idonei relativa a coloro che, in possesso dei titoli culturali o di servizio richiesti, hanno concorso per i posti riservati agli esterni;
e) 
Annualmente e nel corso di validità delle graduatorie formatesi in seguito ai suddetti concorsi, le Amministrazioni bandiscono ulteriori concorsi per titoli relativamente ai profili professionali inferiori, a copertura delle ulteriori vacanze createsi in seguito all'espletamento dei concorsi per i profili professionali superiori, con le stesse modalità di cui alla presente legge. Le graduatorie risultanti da tali ulteriori procedure concorsuali avranno esse stesse validità triennale così come previsto alle lettere c) e d) del presente articolo.
7. 
Sono considerati titoli di servizio validi per l'accesso dall'esterno al concorso:
a) 
Il servizio presso le P.A. effettuato a seguito di precedenti procedure concorsuali o avviamenti a selezione, anche attraverso progetti LSU/lpu, per un minimo di tre mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005;
b) 
Il servizio presso le P.A. effettuato sulla base di specifiche deliberazioni e/o determinazioni delle P.A. o in osservanza di norme contrattuali o di regolamentazione interna relative all'assegnazione di incarichi di ricerca e similari o all'utilizzo di contratti di lavoro subordinato, a termine, parasubordinato e interinale per una durata complessiva di dodici mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005.
8. 
Non sono considerati titoli validi per l'accesso dall'esterno ai concorsi i servizi resi in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri) e per le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 19, 28 e 29 del d. lgs. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni. Non sono considerati titoli validi per l'accesso dall'esterno al concorso i servizi resi in base agli articoli 90, 97, 107, 108 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 6 
(Procedure per la stabilizzazione dei lavoratori dipendenti esternalizzati delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici - Concorsi a titoli e graduatorie permanenti)
1. 
Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 4 dell'articolo 1 operanti nelle P.A., in applicazione di quanto disposto agli articoli precedenti, acquisiti i dati di cui al comma 3 dell'articolo 2 con riferimento al quadro economico del costo dei servizi esternalizzati divisi per tipologia e con distinta del numero dei lavoratori dipendenti impegnati nelle ditte e cooperative che hanno contratti pubblici di servizi, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, gestiscono o hanno gestito servizi pubblici a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società o cooperativa affidataria del servizio, il Governo è delegato a definire con proprio provvedimento legislativo entro novanta giorni dalla data di emanazione della presente legge le opportune modifiche alle norme finanziarie e di reclutamento, anche in deroga ad eventuali limiti di età, delle P.A., e nel rispetto della possibilità derogatoria normativa prevista dall' articolo 97 della Costituzioneal fine di consentire l'avvio di procedure concorsuali per soli titoli per la formulazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti che si rendano vacanti a seguito di processi di reinternalizzazione dei servizi già oggetto di appalto.
2. 
Le P.A., di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel quadro della presente legge, definiranno:
a) 
le modalità per bandire, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento legislativo di cui al comma 1, i concorsi per soli titoli di servizio e culturali per la formulazione di graduatorie permanenti per profilo professionale dalle quali attingere per le assunzioni a tempo indeterminato in seguito a processi reinternalizzazione o di non rinnovo dei contratti dei servizi già oggetto di appalti delle attività istituzionali della stessa P.A., sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria e a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società o cooperativa affidataria degli stessi;
b) 
le modalità di certificazione dei titoli di servizio necessari all'accesso al concorso e ai fini della formulazione delle graduatorie;
c) 
le tabelle di corrispondenza dei profili professionali occorrenti con quelli nei quali si è prestato il servizio da certificare.
3. 
I concorsi per soli titoli culturali e di servizio saranno banditi dalle singole P.A. nel rispetto delle seguenti modalità:
a) 
Sarà considerato titolo di servizio valido per l'accesso al concorso il servizio prestato nel corrispondente profilo professionale per una durata complessiva di ventiquattro mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005 presso ditte e cooperative titolari di contratti pubblici di servizi, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società o cooperativa affidataria del servizio;
b) 
la formulazione della graduatoria avverrà modulando il punteggio sulla base della durata complessiva del servizio prestato;
c) 
nella formulazione della graduatoria sarà assegnato un punteggio suppletivo a coloro che certificheranno il servizio effettuato presso le P.A. in progetti LSU/LPU nell'arco di dieci anni antecedenti al bando di concorso per la formulazione delle suddette graduatorie.
4. 
Ogni singola P.A. ridetermina e potenzia, con proprio atto deliberativo, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale, in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento diretto a seguito di processi di reinternalizzazione o di non rinnovo dei contratti dei servizi già oggetto di appalti delle attività istituzionali della stessa P.A. al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione e reale fabbisogno organico dell'ente a seguito di tali processi. Sulla base di tale rideterminazione le P.A. dispongono l'assunzione di un numero pari alle unità necessarie alla sostituzione delle unità lavorative attingendo a copertura delle nuove vacanze esclusivamente dalle suddette graduatorie.
Art. 7 
(Proroga dei contratti per i lavoratori precari o esterni e adeguamento del trattamento economico e normativo)
1. 
Nelle more dell'emanazione della presente legge, dell'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e dello svolgimento dei concorsi a titoli i contratti e i rapporti di lavoro di cui al comma 3, articolo 1, in essere o scaduti al 31 dicembre 2005, sono prorogati fino al termine di validità delle graduatorie di cui ai suddetti concorsi e il trattamento economico e normativo dei lavoratori con contratti precari o esterni è adeguato, sulla base delle mansioni effettivamente espletate, al trattamento cui hanno diritto i pubblici dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali corrispondenti (ciò con riguardo alle previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di comparto e dalle disposizioni comunque in vigore).
2. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge, le P.A. non potranno procedere ad ulteriori esternalizzazioni di servizi pubblici sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria. Alla scadenza naturale dei contratti dei servizi in appalto delle P.A., a prescindere dalla formula adottata dalle stesse P.A. per l'individuazione della società o cooperativa affidataria dello stesso e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non saranno bandite nuove gare. Saranno possibili proroghe per un periodo pari a quello consentito dalle norme comunitarie in materia, comunque non oltre i termini per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 5. Le P.A. non potranno, in ogni caso e fino a nuova disposizione, procedere ad ulteriori esternalizzazioni dei servizi.
Art. 8 
(Particolari disposizioni per le amministrazioni regionali, degli enti locali di cui all'articolo 2,commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000, e gli enti del Servizio sanitario nazionale)
1. 
Il Governo è delegato, in sede di conferenza e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, a emanare il decreto del presidente del consiglio di autorizzazione delle assunzioni per le regioni, gli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale, province, comuni e altri enti locali in linea con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. 
Ai fini di una migliore razionalizzazione della P.A. e del suo fabbisogno organico, con la presente legge si statuisce che, per ciò che concerne la concorrenza al risanamento del deficit della finanza pubblica, nella legge finanziaria sia prevista una maggiorazione del finanziamento statale per tutte le P.A. e gli enti dotati di autonomia che procederanno ad uniformare e a modificare i propri regolamenti incompatibili con le procedure di selezione previste dalla presente legge.
3. 
Alle P.A. e agli enti dotati di autonomia che non procederanno ad applicare quanto previsto al comma 2 sarà prevista una diminuzione del pubblico finanziamento statale.
Art. 9 
(Benefici pensionistici)
1. 
La presente legge statuisce che all'atto di stabilizzazione in pianta organica nella P.A. dei lavoratori di cui all'articolo 1 i periodi lavorati per le P.A. sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
2. 
Le P.A. provvederanno alla copertura degli oneri previdenziali pregressi fino a concorrenza della misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti a tempo indeterminato e fino ad un massimo di cinque anni.
Art. 10 
(Sospensioni e abrogazioni)
1. 
Con la presente legge e in attuazione di quanto disposto agli articoli precedenti, si dispone:
a) 
le P.A., fino ad esaurimento delle liste di cui all'articoli 4 e 5, non potranno avvalersi di quanto disposto al comma 1 articolo 36 del d.lgs 165/01 e delle disposizioni contenute nei CCNL in applicazione di tale norma;
b) 
l'abrogazione del comma 2, articolo 36 del d.lgs 165/01 e delle norme che statuiscono l'inibitoria dell'esecutività delle sentenze dei giudicati relativi all'inquadramento per mansioni superiori e alla trasformazione di contratti afferenti assunzioni e nuovi inquadramenti;
c) 
tutte le norme in contrasto con la presente legge si intendono modificate o abrogate.
Art. 11 
(Oneri derivanti dalla presente legge)
1. 
Per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge derivanti dalla stabilizzazione in pianta organica di tutti i lavoratori con rapporto di LSU, Co.co.co., contratto a progetto, contratto interinale, contratto a tempo determinato, titolari di assegni di ricerca alle dipendenze delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei dipendenti appaltati ed internalizzati nella P.A., il Governo è delegato ad emettere, con apposito decreto, un provvedimento per lo stanziamento delle seguenti risorse:
a) 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a euro ..................... per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (pari a mille milioni di euro) nonché riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero della Difesa relativi a disposizioni per il finanziamento di missioni di "pace" all'estero e professionalizzazione delle Forze armate e a nuovi sistemi d'arma;
b) 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a euro ..................... per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per l'anno 2006 per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in misura proporzionale e comunque adeguata alla stabilizzazione dei medesimi lavoratori LSU/ LPU;
c) 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a euro ..................... per l'anno 2006, si provvede mediante una manovra di finalizzazione della spesa del bilancio pubblico dello Stato relativo alla copertura dei costi per il personale esterno e con contratti flessibili;
d) 
Al fine di provvedere all'integrale copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, il governo è delegato ad emettere, con apposito decreto, un provvedimento finalizzato alla tassazione di trasferimenti di capitali all'estero riguardante tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo. Con apposita aliquota del 6 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 5 per cento per le operazioni aventi una durata non superiore ai trenta giorni e sino al 4 per cento per operazioni di durata superiore a trenta giorni;
e) 
Il governo è delegato, inoltre, ad accompagnare ed integrare la succitata fonte finanziaria, con successive altre risorse, stabilendo con decreto, l'aumento dell'imposta indiretta (IVA) sino al 2 per cento sui beni finali di investimento e introducendo una tassazione sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in un'addizionale IVA del 3 per cento su tali immobilizzazioni tecniche. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 
(Sanzioni e responsabilità dirigenziale)
1. 
Il mancato rispetto delle previsioni della presente legge, con le scadenze temporali e modalità dalla stessa previste, da parte delle P.A. interessate sarà valutato ai fini della allocazione e ripartizione annuale delle risorse alle stesse e sarà considerato elemento valutativo delle posizioni e delle prestazioni della dirigenza e nella definizione di un meccanismo di determinazione del trattamento di risultato, nonché ai fini delle previsioni di cui agli articoli 21, 22 e 24 del d. lgs.165/01 e successive modificazioni.