Proposta di legge regionale n. 315 presentata il 19 luglio 2006
Norme per la tutela e il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 e in osservanza delle disposizioni di cui al DPR 8 agosto 1994 la Regione Piemonte adotta gli strumenti necessari per la tutela e il risanamento dell'ambiente e dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto.
2. 
La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) 
salvaguardia e tutela della salute pubblica nei luoghi di vita e di lavoro;
b) 
bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;
c) 
sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione e della terapia sanitaria;
d) 
ricerca e sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati;
e) 
predisposizione di un piano decennale di eliminazione dell'amianto antropico sul territorio regionale.
Art. 2 
(Comitato Regionale dell'Amianto)
1. 
La presente legge istituisce il Comitato Regionale dell'Amianto organismo che fornisce alla Giunta regionale pareri obbligatori in ordine alla programmazione e agli interventi previsti dalla presente legge.
2. 
Il Comitato è composto da:
a) 
un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino, un rappresentante dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, un rappresentante del Politecnico di Torino;
b) 
tre rappresentanti delle categorie produttive;
c) 
due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
d) 
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) 
due rappresentanti dei comitati di tutela delle vittime dell'amianto.
3. 
I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale su designazione delle rappresentanze di categoria.
Art. 3 
(Ruolo della Regione Piemonte)
1. 
La Giunta regionale coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.
2. 
Al fine del raccordo dell'azione regionale è istituita una struttura organizzativa speciale formata da esperti in materia ambientale e sanitaria la cui composizione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 4 
(Piano Regionale di Tutela dall'Amianto (PRTA))
1. 
Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con deliberazione il Piano Regionale di Tutela dall'Amianto, di seguito denominato PRTA.
2. 
Il PRTA definisce le azioni, indica gli strumenti e individua le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. 
Il PRTA è articolato nei seguenti punti:
a) 
previsione di idonee misure di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
b) 
conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di:
1) 
censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei manufatti con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'Asl in collaborazione con l'Arpa e i comuni del territorio;
2) 
mappatura georeferenziata dell'amianto presente sul territorio regionale effettuata dall'Arpa;
3) 
monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
4) 
monitoraggio degli affioramenti naturali;
c) 
elaborazione dei criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per la stessa;
d) 
definizione delle priorità degli interventi di bonifica;
e) 
monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:
1) 
raccolta di dati epidemiologici;
2) 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;
f) 
definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Asl e dell'Arpa;
g) 
definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:
1) 
censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
2) 
individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
h) 
individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle Asl, dell'Arpa e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
i) 
promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
4. 
La Giunta regionale procede, annualmente, sentita la Commissione consiliare competente, all'aggiornamento del PRTA apportando le modifiche non strutturali che si rendono necessarie.
Art. 5 
Contributi regionali
1. 
Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte concede contributi, in conto capitale o in conto interessi, ai soggetti e nella misura indicati nei successivi commi 2 e 3, per interventi di bonifica, rimozione e trasporto di materiali contenti amianto, opere di copertura e muratura.
2. 
Sono concessi contributi in conto capitale:
a) 
ai soggetti privati per un importo pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile;
b) 
agli enti locali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza ed enti morali per un importo pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
3. 
Sono concessi contributi in conto interessi:
a) 
alle imprese, per un importo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis.
4. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i termini e le modalità di accesso ai benefici della presente legge.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2006-2008 la spesa complessiva di 17.000.000,00 euro.
2. 
Agli oneri previsti nell'esercizio finanziario 2006, stimati in euro 3 milioni, in termini di competenza e di cassa, suddivisi in spesa corrente per 150.000,00 euro nell'UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. I spese correnti), in contributi in conto capitale per 2.350.000,00 euro e contributi in conto interesse per 500.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3. 
Per il biennio 2007-2008, agli oneri annui stimati in euro 7.000.000,00, in termini di competenza, suddivisi in spesa corrente, pari a 300.000,00 euro nell'ambito della UPB 27021, in contributi in conto capitale per 5.500.000,00 euro e contributi in conto interesse per 1.200.000,00 euro nell'ambito della UPB 27022 del bilancio pluriennale 2006-2008, si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).