Disegno di legge regionale n. 313 presentato il 12 luglio 2006
Testo unico delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
In attuazione dell' articolo 117 della Costituzioneitaliana e dell'articolo 10 dello Statuto regionale, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il soddisfacimento del fabbisogno delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
2. 
La presente legge disciplina organicamente il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, attraverso:
a) 
l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e del calcolo del relativo canone di locazione;
b) 
l'ordinamento degli enti operanti in materia;
c) 
la definizione dei criteri per l'alienazione del patrimonio.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (ERPS), assoggettati alle norme di cui alla presente legge, quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e ai sensi del titolo IV della presente legge.
2. 
Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), dell' articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), dell' articolo 4 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 (Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa) e dell' articolo 5 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative).
3. 
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) 
realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) 
di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) 
di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
d) 
costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).
4. 
Sono altresì esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
5. 
Con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, da approvarsi da parte della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli alloggi che possono altresì essere esclusi, quali:
a) 
quelli che per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico non siano utilizzabili per i fini propri dell'ERPS;
b) 
quelli che si intendono utilizzare per finalità socialmente rilevanti;
c) 
quelli di proprietà degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'ERPS.
Capo II. 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Art. 3 
(Requisiti per l'accesso)
1. 
I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) 
essere cittadino italiano, anche se emigrato all'estero, o di uno Stato aderente all'Unione europea ed essere residente da almeno sei mesi o prestare attività lavorativa da almeno sei mesi nel Comune che emette il bando o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale previsto all'articolo 5, comma 2. Il cittadino di altri Stati è ammesso se è titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale, risiede da almeno sei mesi nel comune che emette il bando o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale, previsto all'articolo 5, comma 2, e presta regolare attività di lavoro autonomo o subordinato; qualora alla data del bando non presti alcuna attività lavorativa, è comunque ammesso se residente da almeno sei mesi nel comune che emette il bando o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale e ha esercitato complessivamente per almeno due anni una regolare attività lavorativa nella Regione. Il cittadino di altri Stati è comunque ammesso se è titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e presta regolare attività di lavoro autonomo o subordinato da almeno sei mesi nel Comune che emette il bando o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale;
b) 
non titolarità di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
c) 
non titolarità di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di dimensioni non superiori alle seguenti, Componenti nucleo familiare superficie utile massima:
1) 
1 - 2 persone 45 mq;
2) 
3 - 4 persone 65 mq;
3) 
5 - 6 persone 85 mq;
4) 
7 o più persone 100 mq;
d) 
assenza di precedente assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
e) 
non essere alcun componente il nucleo familiare assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata nel territorio regionale;
f) 
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
g) 
non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
h) 
non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
i) 
essere in possesso di un indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISEF) non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. 
In sede di programmazione delle risorse di ERPS possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.
3. 
I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di approvazione del bando da tutti i componenti il nucleo familiare, fatti salvi i requisiti di cui alla lettera a), relativamente alla residenza e all'attività lavorativa, da possedersi dal solo richiedente;
4. 
I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 4.
5. 
Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, le Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), di cui all'articolo 24, procedono ogni due anni ad un censimento socio-economico dei nuclei assegnatari.
Art. 4 
(Definizioni)
1. 
Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, come definita dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. 
L'ISEF tiene conto dei redditi percepiti e delle proprietà mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare come definito al comma 1. Le modalità di calcolo dell'ISEF sono definite con regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 
(Procedure per l'assegnazione degli alloggi)
1. 
Le assegnazioni degli alloggi di ERPS sono di competenza dei Comuni nei quali i medesimi sono situati e avvengono a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di apposite graduatorie comunali.
2. 
Ai fini dell'emissione dei bandi di concorso e dell'assegnazione degli alloggi, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali descritti nell'allegato A.
3. 
I bandi sono emessi dai Comuni con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni.
4. 
Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso i Comuni hanno facoltà di aggiornare annualmente la graduatoria stessa mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate.
5. 
La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di emissione del bando. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria, come aggiornata ai sensi del comma 4.
6. 
Qualora il Comune non provveda all'emissione del bando entro i quattro anni dal precedente, l'aliquota massima di assegnazioni effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, è ridotta del 50 per cento fino a che non venga emesso il nuovo bando.
7. 
Con il regolamento del bando di concorso e della graduatoria, da approvarsi da parte della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) 
le forme di pubblicità, con riferimento alle modalità e ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l'informazione ai cittadini, ivi compresi quelli residenti all'estero;
b) 
i contenuti del bando di concorso, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, ai requisiti per la partecipazione, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande;
c) 
le modalità di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure e ai tempi inerenti l'approvazione, la pubblicazione e i ricorsi.
8. 
L'emissione dei bandi e le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti.
Art. 6 
(Verifica delle domande)
1. 
I Comuni provvedono alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione.
2. 
A tal fine i Comuni possono avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. 
Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui all'articolo 7 per la formazione della graduatoria. Detta scadenza per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti può essere prorogata di sessanta giorni.
Art. 7 
(Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie)
1. 
La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. La Commissione è istituita presso l'ATC competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della Commissione viene definita dalla Giunta regionale in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC.
2. 
La Commissione provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.
3. 
La Commissione è composta da:
a) 
un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dalla Corte d'Appello;
b) 
due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) su proposta dei Comuni dell'ambito territoriale;
c) 
un funzionario regionale;
d) 
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
e) 
un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
f) 
un rappresentante dell'ATC, nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di Vice presidente.
4. 
La direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede con propria determinazione alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonché dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la Commissione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, lettera c), da individuarsi da parte della direzione medesima.
5. 
La Commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
6. 
Entro trenta giorni dalla nomina, il Presidente convoca la Commissione. Qualora non provveda entro tale termine, alla convocazione provvede il Vice Presidente.
7. 
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di quattro dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. 
La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
9. 
La segreteria della Commissione è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il segretario.
10. 
Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei consigli di amministrazione di ciascuna ATC. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.
Art. 8 
(Punteggi da attribuire ai concorrenti)
1. 
Al fine della formazione delle graduatorie, ai richiedenti sono riconosciuti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, i punteggi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 7:
a) 
richiedenti che abitino con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili;
b) 
richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;
c) 
richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione Gescal;
d) 
richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio il cui stato, certificato dal Comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
1) 
elementi propri dell'unità immobiliare;
2) 
1.1 pavimenti;
3) 
1.2 pareti e soffitti;
4) 
1.3 infissi;
5) 
1.4 impianto elettrico;
6) 
1.5 impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
7) 
1.6 impianto di riscaldamento;
8) 
2 elementi comuni;
9) 
2.1 accessi, scale e ascensore;
10) 
2.2 facciate, coperture e parti comuni in genere;
e) 
richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio privo di servizio igienico completo o esterno all'abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di WC, lavabo e doccia o vasca;
f) 
richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio non adeguato per dimensioni;
g) 
richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anch'essi composti da almeno due unità;
h) 
richiedenti con ISEF di entità inferiore, rispettivamente, al trenta, al cinquanta e al settanta per cento del limite di accesso;
i) 
richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
1) 
in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;
2) 
a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando;
3) 
a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;
4) 
a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;
l) 
richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;
m) 
richiedenti che contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando o che lo abbiano contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;
n) 
richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti invalidi con grado di invalidità almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, anche in relazione all'anzianità e alla presenza di barriere architettoniche;
o) 
cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza;
p) 
profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato;
q) 
nuclei familiari composti da cinque o più persone;
r) 
richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di ERPS;
s) 
richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;
t) 
coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.
Art. 10 
(Riserve)
1. 
I Comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I Comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.
2. 
Anche per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3.
3. 
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di ERPS divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
4. 
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei Comuni interessati.
5. 
In presenza di situazioni di emergenza abitativa per le quali sussistano condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore provvede a stipulare con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.
6. 
In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il Comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.
Art. 11 
(Assegnazione alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco)
1. 
Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi di ERPS emessi dai Comuni anche in assenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).
2. 
I richiedenti di cui al comma 1 vengono posti, a cura della commissione di cui all'articolo 7, in un'apposita graduatoria, dalla quale i Comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di ERPS costituito da almeno dieci alloggi.
3. 
Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1 la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di ERPS, i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi.
4. 
I Comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco, nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 10, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 12 
(Ente competente alle assegnazioni)
1. 
All'assegnazione degli alloggi di ERPS provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono situati.
2. 
Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell'alloggio, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore il corrispettivo delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali sostenute, nonché la quota minima di cui all'articolo 18, comma 5. Detto termine è elevato a centoventi giorni per i Comuni ad alta tensione abitativa. Con il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 2 sono individuate le fattispecie in cui i predetti corrispettivi non siano dovuti.
3. 
Le modalità di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di scelta dell'alloggio, dell'eventuale rinuncia e di stipula della convenzione di locazione sono definite, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.
4. 
In caso di impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, l'esclusione temporanea di alloggi di ERPS dall'applicazione delle norme del presente titolo.
Art. 13 
(Successione nella domanda e nella convenzione)
1. 
In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito all'articolo 4 comma 1, secondo l'ordine ivi indicato.
2. 
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole.
3. 
Qualora l'assegnatario, titolare della convenzione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione stessa i componenti del nucleo familiare come definito all'articolo 4, comma 1, secondo l'ordine ivi indicato. Il subentrante deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni.
4. 
Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di ERPS. Nel caso previsto al comma 3, l'ente gestore verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione, che chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di ERPS.
Art. 14 
(Cambi alloggio)
1. 
Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di ERPS, nonché di disagi abitativi di carattere sociale, è possibile ricorrere a:
a) 
programmi di mobilità dell'utenza da predisporsi da parte dell'ente gestore;
b) 
cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario;
c) 
cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.
2. 
Con il regolamento dei cambi alloggio, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 e anche con riferimento a ipotesi di mobilità tra le province piemontesi:
a) 
le modalità e le procedure di pubblicazione e di informazione all'utenza;
b) 
i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi e le relative conseguenze sull'applicazione del canone di locazione;
c) 
le forme di tutela per le categorie disagiate.
Art. 15 
(Esclusione dalla graduatoria)
1. 
Il richiedente utilmente collocato in graduatoria è escluso dalla stessa qualora:
a) 
perda prima del provvedimento comunale di assegnazione uno o più dei requisiti previsti all'articolo 3;
b) 
l'inserimento in graduatoria sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. 
L'esclusione dalla graduatoria è disposta dal Comune, previa acquisizione di apposito parere della Commissione di cui all'articolo 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a).
3. 
Le procedure e le modalità di esclusione dalla graduatoria sono disciplinate, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 16 
(Annullamento dell'assegnazione)
1. 
L'annullamento dell'assegnazione è disposto qualora l'assegnatario:
a) 
perda prima della stipula della convenzione di locazione uno o più dei requisiti previsti all'articolo 3;
b) 
rifiuti di stipulare la convenzione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare;
2. 
L'annullamento dell'assegnazione, che comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria, è disposto dal Comune, previa acquisizione di apposito parere della commissione di cui all'articolo 7, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a).
3. 
Le procedure e le modalità di annullamento dell'assegnazione sono disciplinate, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 17 
(Decadenza)
1. 
L'assegnatario perde il titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione qualora, successivamente alla stipula della relativa convenzione:
a) 
non occupi l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento;
b) 
perda uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 2;
c) 
ceda, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi o ne muti la destinazione d'uso;
d) 
trasferisca altrove volontariamente la propria residenza o abbandoni volontariamente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore;
e) 
si renda moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, come definita con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4;
f) 
apporti modificazioni all'alloggio non autorizzate dall'ente gestore, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso Comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio, ovvero ne impedisca l'utilizzazione prevista;
g) 
adotti comportamenti penalmente perseguibili, violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni, comunque denominate, disciplinanti l'uso degli alloggi;
h) 
non produca, nonostante apposita diffida, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 5, salvo che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause.
2. 
La decadenza di cui al comma 1 è disposta dal Comune su segnalazione dell'ente gestore, previa acquisizione di apposito parere della commissione di cui all'articolo 7, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera b).
3. 
Le procedure e le modalità di pronunciamento della decadenza sono disciplinate, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 18 
(Canone di locazione)
1. 
Il canone di locazione degli alloggi di ERPS è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento.
2. 
Per ciascun alloggio è definito un canone base dato dal prodotto della superficie utile per il valore base. Il valore base è dato dal prodotto del costo base di costruzione per le variabili oggettive previste con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
3. 
Il costo base di costruzione è stabilito dalla Giunta Regionale, secondo le modalità previste con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2 .
4. 
Il canone base è applicato in misura differenziata in ragione della situazione economica del nucleo familiare, secondo le modalità e i parametri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
5. 
La quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati da ciascun ente gestore eccedente i costi generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che non può comunque essere inferiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, rimane nella disponibilità degli enti medesimi ed è destinata, di concerto con l'ente proprietario:
a) 
al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) 
al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisto, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di ERPS carenti di tali opere;
c) 
al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC.
6. 
La quota di cui al comma 5 rimane nella disponibilità dell'ATC e il suo utilizzo, limitatamente alla finalità di cui al comma medesimo, lettera c), è subordinato ad autorizzazione da parte della Giunta regionale, previa dimostrazione dell'avvenuto versamento.
7. 
Il canone di locazione degli immobili, dei locali e degli spazi con destinazione diversa dall'uso di abitazione è determinato dall'ente proprietario sulla base dei valori correnti di mercato.
Art. 19 
(Fondo sociale)
1. 
Permane nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.
2. 
La parte di morosità incolpevole, come definita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei Comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi.
3. 
Con il regolamento del fondo sociale, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite:
a) 
le categorie dei beneficiari, con riferimento all'ISEF del nucleo familiare e ai parametri indicativi del disagio socio-economico;
b) 
le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo, con particolare riferimento alle procedure e ai tempi di erogazione dei contributi.
Art. 20 
(Autogestioni)
1. 
Gli enti gestori possono disporre, con proprio regolamento, l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale.
Art. 21 
(Alloggi in amministrazione condominiale)
1. 
È consentito agli enti gestori continuare o assumere l'amministrazione degli stabili ceduti integralmente o in qualsivoglia quota di proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, ove l'ente gestore non assuma l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.
2. 
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.
Art. 22 
(Ospitalità)
1. 
È consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità presso gli alloggi di ERPS di persone non facenti parte del nucleo familiare.
2. 
La disciplina dell'istituto dell'ospitalità è definita, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 23 
(Sanatoria)
1. 
I Comuni possono disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla medesima data di entrata in vigore della presente occupano senza titolo da almeno due anni un alloggio di ERPS, a condizione che:
a) 
gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso all'ERPS di cui all'articolo 3, comma 1. Alla verifica dei requisiti provvede la Commissione di cui all'articolo 7;
b) 
gli occupanti provvedano al pagamento all'ente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e delle spese relative, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
c) 
l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente individuato;
d) 
l'occupazione si sia prodotta senza effrazione.
Capo III. 
ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA
Art. 24 
(Enti attuatori e gestori del patrimonio di ERPS)
1. 
Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di ERPS le ATC preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermate nella medesima natura giuridica e che continuano ad esercitare le funzioni loro già attribuite, come integrate dai disposti della presente legge.
2. 
Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale.
3. 
Le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
4. 
Oltre alle ATC sono enti attuatori degli interventi di ERPS anche i Comuni e i loro consorzi.
5. 
Gli enti pubblici diversi dalle ATC devono avvalersi di queste ultime per la gestione del patrimonio di ERPS di loro proprietà. Qualora non provvedano in tal senso, gli enti proprietari perdono, fino alla stipula dell'apposita convenzione con l'ATC per l'affidamento della gestione del patrimonio, il diritto a futuri finanziamenti con risorse di ERPS e, qualora l'ente proprietario sia un Comune, anche il diritto ad avvalersi dell'aliquota di riserva di cui all'articolo 10.
6. 
In deroga a quanto previsto al comma 5, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può autorizzare per particolari motivate esigenze la gestione diretta del patrimonio di ERPS da parte dell'ente proprietario.
Art. 25 
(Competenze delle ATC)
1. 
Le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 24, comma 2, provvedono all'amministrazione e alla gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni.
2. 
Le ATC provvedono inoltre ad attuare interventi finalizzati all'incremento, al recupero e alla conservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:
a) 
l'impiego di risorse dello Stato e della Regione nonché mediante l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti e istituzioni;
b) 
l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;
c) 
la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati;
d) 
l'attuazione, insieme alle cooperative edilizie, ai loro consorzi e alle imprese private degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata.
3. 
Le ATC, anche al di fuori dell'ambito di competenza di cui all'articolo 24, comma 2, espletano tutti i compiti che possono essere loro affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche e di edilizia universitaria, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati o altra ATC comunque denominata.
Art. 26 
(Statuto)
1. 
Le ATC approvano lo Statuto in conformità con lo Statuto tipo delle ATC, approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. 
Sono confermati gli Statuti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 
(Organi delle ATC)
1. 
Sono organi delle ATC il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.
2. 
Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e, per la nomina, sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.
3. 
Il Consiglio di amministrazione delle ATC è composto da:
a) 
un membro nominato dalla Giunta regionale;
b) 
due membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) 
un membro nominato dalla provincia in cui ha sede l'ATC;
d) 
un membro nominato dal Comune capoluogo della provincia in cui ha sede l'ATC.
4. 
La Giunta regionale nomina il Presidente e il Vice presidente tra i membri di cui alle lettere a) e b).
5. 
Il Consiglio di amministrazione dell'ATC di Novara è integrato da un membro nominato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e da un membro nominato dal Comune capoluogo della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
6. 
Il Consiglio di amministrazione dell'ATC si intende regolarmente costituito quando siano nominati il Presidente e il Vice presidente.
7. 
I consiglieri delle ATC sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia residenziale pubblica e con rilevanti esperienze nell'amministrazione di aziende pubbliche e private.
8. 
La carica di Presidente dell'ATC non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
9. 
Il Collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e tre supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
Art. 28 
(Direttore generale)
1. 
L'incarico di Direttore generale dell'ATC è attribuito dal Consiglio di amministrazione, previo assenso da parte della Giunta regionale.
2. 
Il Direttore generale dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione che ha provveduto all'attribuzione dell'incarico.
3. 
Il Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente dell'ATC da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'ente.
4. 
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'ATC deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Direttore generale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. 
Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Direttore generale, in relazione alle sue competenze.
6. 
I soggetti di cui al comma 4, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
7. 
Il Direttore generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni, di cui al comma 4, unitamente al funzionario preposto.
Art. 29 
(Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC)
1. 
I Presidenti e Vice presidenti delle ATC che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, con oneri previdenziali a carico delle stesse agenzie. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
2. 
I componenti i Consigli di amministrazione delle ATC possono richiedere di usufruire dei permessi di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. 
Gli oneri per i permessi di cui al comma 2 sono disciplinati dall' articolo 80 del d.lgs. n. 267/2000.
Art. 30 
(Trattamento economico degli organi delle ATC)
1. 
Il trattamento economico del Presidente, del Vice presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale delle ATC è stabilito dalla Giunta regionale.
Art. 31 
(Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC)
1. 
Le strutture operative delle ATC sono informate ai principi generali della legislazione statale e regionale in materia di organizzazione degli uffici.
2. 
Al personale si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.
3. 
Per la ricongiunzione presso la Cassa di Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali dei periodi assicurativi del personale iscritto all'I.N.P.S., già dipendente del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per la Case Popolari della Regione Piemonte, disciolto con la legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), articolo 2.
Art. 32 
(Bilancio d'esercizio)
1. 
Le ATC approvano, entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio relativo all'esercizio precedente, redatto in conformità alle norme del codice civile, integrato con le informazioni individuate dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 7.
2. 
Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le ATC approvano una nota previsionale costituente lo strumento della programmazione dell'ente, articolata per centri di costo e contenente gli obiettivi economici dell'esercizio successivo e le risorse da impiegare per raggiungerli. I contenuti della nota previsionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 34, comma 7.
Art. 33 
(Perdita di esercizio)
1. 
Qualora il bilancio d'esercizio presenti un risultato passivo, il Consiglio di amministrazione dell'ATC è tenuto a presentare alla Giunta regionale, in allegato al bilancio stesso, un piano di recupero della perdita, con l'individuazione, anche su base pluriennale, delle risorse da destinare a tale scopo.
2. 
Le procedure finalizzate all'approvazione del piano di recupero di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 34, comma 9.
Art. 34 
(Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC)
1. 
La Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento e i poteri di vigilanza e controllo sugli enti e soggetti attuatori e gestori di RRPS. A tal fine promuove iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti degli enti, finalizzate al conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello Statuto.
2. 
La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della produttività degli enti, valendosi in particolare del bilancio d'esercizio e della nota previsionale. Sulla base delle risultanze del controllo sulla gestione delle ATC, la Giunta regionale, al fine di garantire il pareggio del bilancio d'esercizio, può imporre alle ATC limiti alle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, anche con riferimento a singoli centri di costo.
3. 
Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale gli Statuti delle ATC e la dotazione organica del personale, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo, nonché ogni disposizione regolamentare delle ATC in ordine alla quale la Regione impartisca appositi indirizzi.
4. 
Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali su tutti gli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile. 5. I collegi sindacali sono tenuti ad attestare la rispondenza del bilancio d'esercizio alla contabilità dell'esercizio.
6. 
I collegi sindacali sono tenuti a relazionare ai rispettivi Consigli di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all'attività di controllo espletata.
7. 
I collegi sindacali sono tenuti a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
8. 
È data facoltà alle ATC, compatibilmente con gli equilibri economici e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.
9. 
Le procedure, le modalità e i tempi per l'esecuzione dei controlli di competenza della Regione previsti al presente articolo sono stabiliti con il regolamento dei controlli sulle ATC, da adottarsi da parte della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 
(Verifiche dei programmi di intervento di ERPS)
1. 
I programmi di intervento di ERPS attuati dai Comuni e dalle ATC sono sottoposti a verifiche da parte dei rispettivi uffici tecnici, che provvedono a svolgere istruttoria preliminare contenente parere finale su:
a) 
atti tecnici ed economici relativi agli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati in regime di ERPS;
b) 
congruità economica dei programmi di intervento di ERPS ammessi a finanziamento regionale, rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici e applicazioni delle maggiorazioni dei massimali di costo ammesse dalla Giunta regionale;
c) 
richieste alla Regione di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili e di integrazione finanziaria;
d) 
atti di gestione concernenti l'esecuzione delle opere.
2. 
Le procedure, le modalità e i tempi per l'esame e l'attuazione dei programmi di intervento sono stabiliti con il regolamento dei programmi di intervento di ERPS, da approvarsi da parte della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 36 
(Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi)
1. 
Compete alla Giunta regionale il controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi finanziati.
2. 
A tal fine possono essere disposti controlli e verifiche.
3. 
Spetta alla Giunta regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo determinati sulla base dei relativi decreti ministeriali, nonché deliberare in merito ad eventuali integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori.
4. 
La nomina dei collaudatori degli interventi di ERPS, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, è effettuata dagli enti gestori, in conformità alla normativa regionale in materia, su indicazione dell'Assessore regionale competente.
Art. 37 
(Potere sostitutivo della Regione)
1. 
Qualora le ATC non adottino atti o provvedimenti obbligatori per legge o, comunque, provvedimenti che si intendano necessari al buon funzionamento dell'ente, ovvero ne ritardino l'adozione, la Giunta regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso inutilmente il quale adotta direttamente tali atti o provvedimenti.
Art. 38 
(Scioglimento degli organi di amministrazione)
1. 
In caso di accertate violazioni di legge, di Statuto, di regolamento, nonché di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta regionale, previa informazione alla competente commissione consiliare, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione delle ATC.
2. 
Con la delibera di scioglimento vengono nominati, per la provvisoria gestione dell'ente, uno o più commissari scelti fra dirigenti della pubblica amministrazione.
3. 
Entro i successivi centottanta giorni, salvo quanto disposto al comma 4, il Consiglio e la Giunta regionale, nelle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.
4. 
A giudizio della Giunta regionale si prescinde dal termine indicato nel comma 3 ove i fatti che hanno determinato lo scioglimento degli organi di amministrazione delle ATC richiedano, per la loro ricostituzione, un tempo superiore a mesi sei.
Art. 39 
(Disposizioni in materia di responsabilità)
1. 
Per gli amministratori ed il personale delle ATC si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. 
Il diritto di esercizio all'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle ATC è personale e non si estende agli eredi.
Art. 40 
(Commissione utenza)
1. 
Presso ciascuna ATC è costituita una Commissione utenza, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari.
2. 
La Commissione utenza dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione ed è costituita da:
a) 
il Presidente dell'ATC, con facoltà di delega al Vice Presidente dell'ATC o ad altro membro del Consiglio di amministrazione;
b) 
il Direttore generale dell'ATC, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Agenzia;
c) 
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative in ambito provinciale, fatta eccezione per la Commissione utenza istituita presso l'ATC di Novara, per la quale i tre rappresentanti degli assegnatari sono individuati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.
3. 
La Commissione utenza favorisce l'informazione, il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti e garantisce la rappresentanza degli assegnatari nella gestione del patrimonio di ERPS.
4. 
Le modalità di funzionamento della Commissione utenza sono stabilite dell'ATC con proprio regolamento.
5. 
La partecipazione alle sedute della Commissione utenza non da diritto a compensi, nè a rimborso delle spese.
Capo IV. 
ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA
Art. 41 
(Piano di vendita)
1. 
La Giunta regionale formula, su proposta degli enti proprietari, un apposito piano di vendita finalizzato a rendere alienabili gli alloggi di ERPS di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
2. 
Gli enti proprietari, d'intesa con gli enti gestori del patrimonio, predispongono le proposte di vendita al fine di favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo che ne manifestino la propensione e di consentire lo sviluppo e la razionalizzazione del patrimonio di ERPS.
3. 
Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno 20 anni.
4. 
Le modalità di presentazione e i contenuti delle proposte di vendita sono stabilite con il regolamento sull'alienazione degli alloggi di ERPS, da adottarsi da parte della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 
In fase di prima applicazione, le proposte di vendita da parte degli enti proprietari devono pervenire alla Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del regolamento di cui al comma 4.
6. 
Il piano di vendita è aggiornato annualmente, sulla base delle proposte pervenute alla Regione dagli enti proprietari entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 42 
(Requisiti per l'acquisto)
1. 
Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di ERPS i legittimi titolari della convenzione di locazione e gli altri componenti il nucleo familiare, come definito all'articolo 4, comma 1, purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto dell'acquisto.
2. 
In caso di acquisto da parte di altro componente il nucleo familiare, è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
3. 
Non hanno diritto all'acquisto i titolari di sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'articolo 10, comma 5.
4. 
Gli assegnatari e i componenti il loro nucleo familiare che non intendano acquistare l'alloggio rimangono locatari del medesimo.
5. 
Gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto, favorendo altresì la mobilità consensuale degli assegnatari verso gli alloggi inseriti nel piano di vendita.
Art. 43 
(Determinazione del prezzo di vendita)
1. 
Il prezzo di vendita di ciascun alloggio è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a centocinquanta alla sua rendita catastale rivalutata.
2. 
Al prezzo determinato ai sensi del comma 1 si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di vetustà dell'alloggio, calcolata dalla data di ultimazione della costruzione o da quella di integrale risanamento, superiore al ventesimo, fino ad un massimo del 15 per cento.
3. 
Al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 si applica un ulteriore sconto del 5 per cento qualora chi acquista l'alloggio ne sia assegnatario da almeno dieci anni.
4. 
In caso di effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione di alloggi già inseriti nel piano di vendita, il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato dei costi sostenuti per tali interventi.
5. 
Il prezzo di vendita può essere corrisposto:
a) 
in unica soluzione all'atto dell'acquisto, con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo di cessione determinato ai sensi dei precedenti commi;
b) 
con pagamento immediato di una quota non inferiore al 50 per cento del prezzo di cessione e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di cinque anni, ad un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte dilazionata del prezzo.
Art. 44 
(Limiti al trasferimento di proprietà)
1. 
La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo.
2. 
Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di vendita dell'alloggio da parte dei soggetti di cui all'articolo 42, comma 1, le ATC possono esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, a un prezzo pari a quello di cessione incrementato di un interesse pari al tasso legale.
3. 
Il diritto di prelazione di cui al comma 2 si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della presente legge versi all'ATC un importo pari al 10 per cento del prezzo di cui al comma medesimo.
Art. 45 
(Alienazione unità ad uso non abitativo)
1. 
Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad ERPS.
2. 
L'alienazione delle unità immobiliari di cui al comma 1 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base di stime effettuate dall'Agenzia del territorio, con la quale gli enti proprietari stipulano a tal fine apposita convenzione.
3. 
Possono prioritariamente acquistare le unità immobiliari di cui al comma 1 i loro affittuari; qualora questi non esercitino la prelazione loro riconosciuta nei termini indicati dall'ente proprietario, o le unità siano prive di locatario, l'alienazione può essere effettuata a chiunque ne faccia richiesta, a seguito di bando pubblico e con offerte a rialzo, assumendo a base il prezzo individuato ai sensi del comma 2.
4. 
Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso non abitativo è corrisposto in unica soluzione.
Art. 46 
(Gestione e reimpiego dei proventi)
1. 
I proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di ERPS e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo 44, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei proventi delle alienazioni delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell'articolo 45, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate alla realizzazione di programmi finalizzati all'incremento e alla manutenzione del patrimonio abitativo di ERPS.
2. 
Un'aliquota massima del 20 per cento dei proventi di cui al comma 1, derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento delle perdite di cui all'articolo 33.
3. 
La quota di proventi derivanti dalle alienazioni delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente quella indicata al comma 1 può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di ERPS, anche alla realizzazione o all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato, ovvero alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.
4. 
Il reinvestimento dei proventi delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, è disciplinato dal presente articolo.
5. 
Con il regolamento di cui all'articolo 41, comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei proventi di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti.
Art. 47 
(Diritti maturati)
1. 
Con l'entrata in vigore della presente legge perdono di efficacia i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della l. 560/1993 e di ogni altra normativa preesistente.
2. 
È fatto salvo il diritto all'acquisto, alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già ricevuto da parte dell'ente proprietario comunicazione della possibilità di acquistare l'alloggio, con indicazione del relativo prezzo di cessione, e abbiano aderito o aderiscano nei termini ivi indicati.
Capo V. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48 
(Norme transitorie)
1. 
L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al capo II, limitatamente alle parti per le quali è prevista l'adozione di specifici regolamenti attuativi, decorre dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dei regolamenti medesimi.
2. 
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, sono fatte salve le autorizzazioni all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina inerente l'ERPS concesse ai sensi della previgente normativa.
3. 
Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERPS attualmente operanti restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
4. 
L'utilizzo delle somme di cui all'articolo 7 dell'"Accordo di programma tra il Ministero dei Lavori pubblici - Direzione generale delle Aree Urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte del 19 aprile 2001 per il trasferimento delle competenze in attuazione dell' articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, fino all'esaurimento delle medesime.
5. 
L'applicazione degli articoli 27 e 28 della legge decorre dalla legislatura regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.
6. 
Le norme di cui all'articolo 32 della legge si applicano dall'esercizio economico successivo a quello di approvazione del regolamento di cui all'articolo 34, comma 7.
7. 
Le commissioni tecnico-consultive operanti presso le ATC, nominate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, comma 2.
Art. 49 
(Adempimenti)
1. 
Gli enti proprietari e gestori di patrimonio di ERPS, nonché gli organismi presso gli stessi operanti, sono tenuti, dietro specifica richiesta, a fornire alla Regione informazioni, atti e documenti prodotti nella materia disciplinata dalla legge.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 50 
(Norma finanziaria)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 19, stimato per l'anno finanziario 2006 in euro 6.027.718,73, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell'unità previsionale di base (UPB) n. 18031 (Edilizia - Disciplina vigilanza patrimonio enti - Spese correnti).
2. 
Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo VII. 
ABROGAZIONI
Art. 51 
(Abrogazioni)

Allegato A. 

Ambiti territoriali (Art. 5)

 

Ambito territoriale n. 1 - Comuni di:

Torino

 

Ambito territoriale n. 2 - Comuni di:

Collegno, Grugliasco

 

Ambito territoriale n. 3 - Comuni di:

Rivoli, Rosta, Villarbasse

 

Ambito territoriale n. 4 - Comuni di:

Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Valdellatorre, Venaria

 

Ambito territoriale n. 5 - Comuni di:

Barbania, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Fiano, Front Canavese, Grosso, Levone, Mathi, Nole, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese, Villanova Canavese

 

Ambito territoriale n. 6 - Comuni di:

Leinì, Lombardore, San Benigno Canavese, Settimo Torinese, Volpiano

 

Ambito territoriale n. 7 - Comuni di:

Castiglione Torinese, Cinzano, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Sciolze.

 

Ambito territoriale n. 8 - Comuni di:

Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri, Santona.

 

Ambito territoriale n. 9 - Comuni di:

Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone.

 

Ambito territoriale n. 10 - Comuni di:

La Loggia, Moncalieri, Trofarello.

 

Ambito territoriale n. 11 - Comuni di:

Candiolo, Nichelino, None, Vinoso.

 

Ambito territoriale n. 12 - Comuni di:

Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Voliera.

 

Ambito territoriale n. 13 - Comuni di:

Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.

 

Ambito territoriale n. 14 - Comuni di:

Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chuisa di San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorgio di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

 

Ambito territoriale n. 15 - Comuni di:

Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Viù.

 

Ambito territoriale n. 16 - Comuni di:

Alpette, Bosconero, Busano, Canischio, Ceresole Reale, Ciconio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana.

 

Ambito territoriale n. 17 - Comuni di:

Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano da Po, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.

 

Ambito territoriale n. 18 - Comuni di:

Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranzè, Lugnacco, Maglione, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestignè, Vico Canavese, Vidracco,Vistrorio.

 

Ambito territoriale n. 19 - Comuni di:

Barone Canavese, Caluso, Candia Canavese, Cucelio, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino, Vialfrè, Villareggia, Vische.

 

Ambito territoriale n. 20 - Comuni di:

Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone,Usseaux, Villar Perosa.

 

Ambito territoriale n. 21 - Comuni di:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.

 

Ambito territoriale n. 22 - Comuni di:

Airasca, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Scalenghe, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Villafranca Piemonte, Vigone, Virle Piemonte.

 

Ambito territoriale n. 23 - Comuni di:

Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo, Collobiano, Costanzana, Desana, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Lignana, Motta dè Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Sali Vercellese, San Giacomo Vercellese, Stroppiana, Tricerro, Vercelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio.

 

Ambito territoriale n. 24 - Comuni di:

Alice Castello, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Cigliano, Crova, Gifflenga, Livorno Ferraris, Moncrivello, Salasco, San Germano Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese.

 

Ambito territoriale n. 25 - Comuni di:

Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

 

Ambito territoriale n. 26 - Comuni di:

Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, Pistolesa, Quaregna, Roasio, Selve Marconi, Soprana, Strona, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa del Bosco.

 

Ambito territoriale n. 27 - Comuni di:

Ailoche, Alagna Val Sesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Pray, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

 

Ambito territoriale n. 28 - Comuni di:

Gattinara, Ghemme, Grignasco, Lozzolo, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Serravalle Sesia, Sizzano, Sostegno.

 

Ambito territoriale n. 29 - Comuni di:

Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Novara, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vicolungo.

 

Ambito territoriale n. 30 - Comuni di:

Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate.

 

Ambito territoriale n. 31 - Comuni di:

Arona, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Dormelletto, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Varallo Pombia.

 

Ambito territoriale n. 32 - Comuni di:

Agrate Conturbia, Barengo, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Invorio, Maggiora, Momo, Pogno, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.

 

Ambito territoriale n. 33 - Comuni di:

Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Colazza, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miazzina, Nebbiuno, Oggebbio, Pisano, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Pignone.

 

Ambito territoriale n. 34 - Comuni di:

Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

 

Ambito territoriale n. 35 - Comuni di:

Ameno, Armeno, Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio d'Opaglio, Valstrona.

 

Ambito territoriale n. 36 - Comuni di:

Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Cuneo, Margarita, Montanera, Morozzo, Tarantasca.

 

Ambito territoriale n. 37 - Comuni di:

Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Valgrana, Vignolo, Villar San Costanzo.

 

Ambito territoriale n. 38 - Comuni di:

Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Boves, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio.

 

Ambito territoriale n. 39 - Comuni di:

Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

 

Ambito territoriale n. 40 - Comuni di:

Benevagienna, Cervere, Fossano, Genola, Salmour, Sant'albano Stura, Trinità.

 

Ambito territoriale n. 41 - Comuni di:

Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Terzuolo.

 

Ambito territoriale n. 42 - Comuni di:

Bra, Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.

 

Ambito territoriale n. 43 - Comuni di:

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerreto Langhe, Cissone, Cornegliano d'Alba, Cortemiglia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Giorgio Scarampi, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba.

 

Ambito territoriale n. 44 - Comuni di:

Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca dè Baldi, Roccacigliè, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Somano, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

 

Ambito territoriale n. 45 - Comuni di:

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola.

 

Ambito territoriale n. 46 - Comuni di:

Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Calliano, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell'alfero, Castellero, Castello di Annone, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Isola d'Asti, Maretto, Monale, Mongardino, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Penango, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Valfenera, Viale d'Asti, Viarigi, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti.

 

Ambito territoriale n. 47 - Comuni di:

Agliano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio.

 

Ambito territoriale n. 48 - Comuni di:

Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cuccaro Monferrato, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Lu, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Predosa, Quargneto, Quattordio, Rivarone, Sezzadio, Solero.

 

Ambito territoriale n. 49 - Comuni di:

Bassignana, Pecetto di Valenza, San Salvatore Monferrato, Valenza Po.

 

Ambito territoriale n. 50 - Comuni di:

Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

 

Ambito territoriale n. 51 - Comuni di:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Canosio, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega Ligure, Cassano Spinola, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio.

 

Ambito territoriale n. 52 - Comuni di:

Belforte Monferrato, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Ovada, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

 

Ambito territoriale n. 53 - Comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone.

 

Ambito territoriale n. 54 - Comuni di:

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.