Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie.
Art. 1
(Variazioni)
1.
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A alla presente legge.
Art. 2
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2005)
1.
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2006, pari a euro 328.036.457,21, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3
(Incremento dell'autorizzazione alla contrazione di mutui)
1.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall' articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008) è incrementata di euro 337.000.000.
2.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle UPB 09021 (Bilanci e Finanze ¿ ragioneria ¿ Titolo I ¿ spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e Finanze ¿ ragioneria ¿ Titolo III ¿ spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
Art. 4
(Fondo per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro)
1.
È approvato il fondo di cui all'UPB 09012 (Bilanci e finanze ¿ Titolo II ¿ Spese di investimento) per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro (APQ) di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 27 maggio 2005, n. 35.
2.
È autorizzato il prelievo con provvedimento amministrativo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli APQ.
Art. 5
(Aumento di capitale Eurofidi)
1.
La Regione Piemonte per le finalità previste dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), intende partecipare, tramite Finpiemonte SpA, all'aumento del fondo consortile di Eurofidi.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale utilizza:
a)
ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 34/2004, le somme rinvenienti dai residui delle disponibilità a valere sui regolamenti comunitari nella disponibilità di Finpiemonte SpA;
b)
i fondi di garanzia appositamente costituiti a suo tempo ai sensi del regolamento (CE) 2052/88 e del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI e del Progetto Piemonte nella disponibilità di Eurofidi.
Art. 6
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1.
Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2007-2012, negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci di previsione pluriennali, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000.
2.
L'impegno finanziario complessivo ammonta a 476 milioni di euro per l'anno 2007, 479 milioni di euro per l'anno 2008, 494 milioni di euro per l'anno 2009, 497 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 503 milioni di euro per l'anno 2012.
3.
Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 7
(Cessione dei crediti delle imprese verso la Regione)
1.
La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.
Art. 8
(Operazione di provvista finanziaria nell'ambito della sanità)
1.
In conformità all' articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. "Legge finanziaria 2004"), al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del Fabbisogno del Servizio Sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull'addizionale regionale all'IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione.
2.
Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti.
Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2006 n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), le parole: "A decorrere dall'anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2007".
2.
Gli articoli 2 e 3 della l.r. 14/2006 sono soppressi.
3.
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2006, le parole: "A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2007".
Art. 10
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 14/2006)
1.
L'
articolo 6 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie euro 0,75 al metro cubo;
b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba 0,50 euro al metro cubo;
d) minerali di Ià categoria ai sensi del regio decreto 1443/ 1927 euro 0,50 al metro cubo;
e) altri minerali dì cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, la percentuale dovuta all'ente di gestione è pari al 15 per cento, da detrarre da quella dovuta alla Regione.
4. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.
5. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla
legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
6. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui ai commi 2 e 3 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse.
Art. 11
(Sostituzione dell' articolo 22 della l.r. 14/2006)
1.
L'
articolo 22 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 22 (Società in house)
1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le attività di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi od ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione ridefinisce nell'ambito delle finalità che hanno guidato l'istituzione di Finpiemonte la missione della Finanziaria pubblica che, previa adeguata ristrutturazione societaria, sarà deputata al perseguimento delle finalità proprie della società in house e pertanto a capitale interamente posseduto da enti pubblici.
2. In esito alla predetta riorganizzazione societaria sarà enucleata da Finpiemonte, mediante scissione, una nuova società a partecipazione identica a quella attuale, alla quale, ferma nei suoi confronti l'applicabilità della disciplina di cui alla
legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese), saranno affidati la gestione delle partecipazioni e il proseguimento degli altri scopi attualmente svolti da Finpiemonte e non rientranti nelle finalità della società in house.
3. Le regole di funzionamento della società in house, i requisiti di professionalità richiesti all'organo gestionale e le relative modalità retributive nonchè la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:
a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;
b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;
c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.
4. La Giunta regionale può trasferire alla società in house tramite concessione i poteri pubblicistici relativi alle attività di cui sopra.
5. La Regione esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;
b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
6. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
7. Purchè sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l'assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.
8. La Regione ha facoltà di emanare più incisive norme disciplinanti la materia secondo l'evoluzione della normativa comunitaria o nazionale senza che la società possa avanzare qualsivoglia riserva.
Art. 12
(Modifiche all'allegato A alla l.r. 14/2006)
1.
L'importo indicato nell'allegato A alla l.r. 14/2006, con riferimento alla legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 e iscritto all'UPB 30012 è ridotto come segue:
-
anno 2006 - 2.000.000;
-
anno 2007 - 3.000.000;
-
anno 2008 - 3.000.000.
2.
Gli importi su indicati sono portati ad integrazione del rifinanziamento della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e sono iscritti all'interno dell'UPB 30032.