Proposta di legge regionale n. 311 presentata il 10 luglio 2006
Proposta di legge al Parlamento :Forme di risparmio, e ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità della Legge)
1. 
Il Parlamento Italiano riconosce che l'acqua è una risorsa primaria essenziale alla vita. La disponibilità e l'accesso universale all'acqua sono obiettivi da perseguire poiché garanzia di un diritto inalienabile. La conservazione della risorsa acqua va perseguita anche a beneficio delle generazioni future, che hanno diritto ad un ecosistema equilibrato.
2. 
In considerazione della natura di "bene comune" propria dell'acqua, le Regioni, nell'ambito della competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali loro riconosciuta, e gli enti territoriali nell'ambito delle competenze loro proprie:
a) 
riconoscono l'accesso gratuito al servizio d'erogazione relativamente al quantitativo giornaliero d'acqua potabile indispensabile per l'uso individuale;
b) 
favoriscono le forme di risparmio e riutilizzo della risorsa e ne punisce gli abusi;
c) 
promuovono un costante miglioramento della salubrità e della qualità dell'acqua destinata all'uso potabile.
Art. 2 
(Conservazione della risorsa acqua)
1. 
Al fine di tutelare la risorsa acqua, le Regioni, di concerto con le autorità di bacino predisporranno programmi di dimezzamento dei prelievi in essere d'acqua dolce per usi non potabili al 2015.
2. 
Con apposita deliberazione del Presidente della Regione, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, le Regioni fisseranno le tappe e le iniziative intermedie per il raggiungimento dell'obiettivo indicato al comma precedente.
3. 
La deliberazione dovrà prevedere, fra le altre, specifiche norme volte a:
a) 
prevedere la programmazione dei nuovi insediamenti in relazione alla disponibilità idrica locale;
b) 
realizzare in sede di progettazione di piani urbanistici per tutte le nuove costruzioni reti duali d'acqua potabile e non potabile;
c) 
realizzare il riciclo completo delle acque di scarico;
d) 
promuovere la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana;
e) 
promuovere l'installazione di strumenti idonei (contatori) in tutti quegli insediamenti abitativi (pubblici o privati) che, all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge non abbiamo un impianto previsto alla lettera "b" del presente comma;
f) 
i comuni, potranno prevedere la possibilità di studiare eventuali forme di agevolazioni fiscali, consentite dalle leggi vigenti, atte a favorire l'installazione di strumenti idonei, così come previsto alla lettera "e" del presente comma.
Art. 3 
(Proprietà e forme di gestione del servizio idrico integrato)
1. 
In relazione ai principi di cui all'articolo 1, la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture è inalienabile.
2. 
La gestione del servizio idrico integrato può essere affidato a:
a) 
società interamente partecipate dagli enti affidanti;
b) 
ad altri organismi pubblici aventi le stesse caratteristiche degli enti affidanti;
c) 
nelle forme previste dall' articolo 113 della legge 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
3. 
Sarà impegno degli enti pubblici ricercare e favorire al massimo l'affidamento a gestori interamente pubblici nel rispetto dei principi generali della presente legge.
4. 
Le società interamente controllate dagli enti pubblici affidanti o gli organismi equiparati devono svolgere la parte prevalente e più importante della loro attività a favore dell'ente o degli enti pubblici affidanti e devono essere assoggettate ad un potere di direzione, controllo e coordinamento analogo a quello esercitato dagli enti affidanti sui servizi gestiti direttamente da tali enti.
5. 
La partecipazione a tali società non può in ogni caso essere ceduta per nessun titolo e per nessuna quota.
6. 
È esclusa la partecipazione di tali società o organismi a gare per l'affidamento di servizi pubblici in ambiti diversi da quello di competenza dell'ente o degli enti affidanti.
7. 
Le società o gli organismi interamente controllati dagli enti affidanti sono tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica applicabili agli enti locali per l'assunzione e per il trattamento normativo e contrattuale del personale dipendente.
Art. 4 
(Decadenza delle forme di gestione con società miste o private)
1. 
In funzione del preminente interesse generale per un servizio pubblico essenziale, e quello idrico lo è, così come previsto dall'articolo 43 della Carta Costituzionale, le Regioni si prefiggono l'obiettivo di superare entro il 2015 qualsiasi tipologia di gestione che non sia pubblica.
2. 
La decadenza si verifica, limitatamente al servizio idrico, anche se a dette società sia stata affidata, contestualmente o meno, la gestione di altri servizi pubblici.
3. 
I Comuni che intendano gestire in forma interamente pubblica il servizio idrico integrato, anche se ricompresi in Ato che abbiano in essere affidamenti a società miste o interamente private, possono recedere anche prima della scadenza indicata nel primo comma.
4. 
Ove l'Ato di riferimento abbia affidato il servizio a società mista o interamente privata, il gestore dovrà provvedere alla retrocessione delle strutture e degli impianti acquedottistici al Comune o ai Comuni che abbiano esercitato l'opzione di cui sopra, non appena ricevuta comunicazione dell'operatività della società o dell'organismo di cui al precedente articolo 3.
5. 
I Comuni che intendano esercitare l'opzione di cui al comma precedente, soli o consorziati, anche se ricompresi in differenti ambiti territoriali ottimali, devono disporre delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua. Nel caso in cui non dispongano di impianti di depurazione idonei possono stipulare con altri gestori pubblici, o in mancanza privati, apposite convenzioni per la depurazione.
Art. 5 
(Affidamento del servizio da parte degli ATO)
1. 
Il servizio è affidato ad un unico gestore per ogni Ambito Territoriale Ottimale.
2. 
Il principio di unicità del gestore per ogni ATO può essere derogato nei seguenti casi:
a) 
gestioni preesistenti salvaguardate ai sensi dell' articolo 10, comma 3, della Legge n. 36/94;
b) 
opzione di cui al precedente articolo 4, secondo comma, da parte di Comuni singoli o consorziati.
Art. 6 
(Tariffa del servizio idrico integrato)
1. 
L'erogazione giornaliera di trenta litri per abitante è gratuita e nessun corrispettivo è dovuto per nessun titolo.
2. 
Ai fini della riduzione dei consumi e del corretto addebito agli utenti, il gestore del servizio idrico integrato provvederà:
a) 
nel caso di utenze collettive, all'installazione di contatori individuali divisionali per ogni singola abitazione, oltre che all'installazione di un contatore generale riconducibile al condominio nel suo complesso(parti comuni);
b) 
nel caso di utenze singole o bi-familiari il gestore provvederà all'installazione di un contatore individuale.
3. 
Il numero di abitanti conviventi in ciascuna unità immobiliare servita è autocertificato dagli utenti domiciliati, a qualsiasi titolo, in ciascuna abitazione. In caso di mancata autocertificazione, il gestore utilizzerà i dati delle risultanze anagrafiche esistenti.
4. 
L'erogazione dell'acqua potabile alle singole utenze per la quantità minima di quaranta litri giornalieri non può essere sospesa neppure in caso di morosità nel pagamento di precedenti fatturazioni. In tal caso, il gestore provvederà ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire la fornitura giornaliera essenziale di trenta litri al giorno per persona.
5. 
Alla fascia di consumo superiore a trenta litri e non superiore a cento litri giornalieri a testa si applica la tariffa ordinaria, determinata in base alle norme vigenti e sulla base di prefissati scaglioni di reddito.
6. 
Per consumi eccedenti i cento litri giornalieri per persona vengono fissati scaglioni di consumo ogni cinquanta litri giornalieri e per persona ulteriori ai quali viene applicata una tariffa crescente pari al 150 per cento di quella prevista nello scaglione precedente.
7. 
Contemporaneamente all'emissione di ogni bolletta di fatturazione, il gestore del servizio idrico integrato fornirà agli utenti i valori delle analisi effettuate sulla qualità dell'acqua.
8. 
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le singole abitazioni di nuova edificazione dovranno essere dotate di contatore individuale installato a cura e spese del gestore del servizio idrico.
9. 
Sulla base dei principi stabiliti nel presente articolo con apposita deliberazione del Presidente della Regione Piemonte, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Piemonte normerà la tariffazione degli usi non domestici dell'acqua.
Art. 7 
(Scorporo della tariffa di depurazione)
1. 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ATO provvederanno ad indicare quale parte della tariffa, comprensiva di tutti i costi e del margine di remunerazione di cui all' articolo 13 della Legge n° 36/94, è riferibile alla depurazione.
2. 
Ove uno o più Comuni abbiano comunicato l'intenzione di avvalersi dell'opzione di cui al precedente articolo 4, secondo comma, l'ATO o gli ATO in cui è ricompresso il territorio dei Comuni stessi dovranno provvedere entro sessanta giorni all'individuazione della quota tariffaria relativa alla depurazione.
Art. 8 
(Gestione democratica del servizio idrico integrato)
1. 
Al fine di garantire la gestione democratica del servizio idrico integrato ai Sindaci, in quanto rappresentanti degli enti affidanti il servizio idrico, è dato mandato di consultazione vincolante dei rispettivi Consigli Comunali in ordine all'approvazione di atti fondamentali relativi a:
a) 
piano d'ambito;
b) 
piano industriale;
c) 
bilanci preventivi e consuntivi;
d) 
variazione delle tariffe;
e) 
progetti di realizzazione di rilevanti opere di adduzione e di depurazione;
f) 
adozione di contratti di servizio tra ATO e gestore;
g) 
problemi di qualità della risorsa idrica;
h) 
rilevanti modificazioni di destinazione d'uso dell'acqua potabile;
i) 
carta del servizio idrico e regolamenti del servizio idrico.
2. 
Gli atti di cui al comma precedente devono essere discussi attraverso sedute di Consiglio Comunale aperto.
3. 
Nelle materie di cui al primo comma del presente articolo, nel rispetto delle normative vigenti, l'assemblea dell'ATO delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 9 
(Gestione partecipativa del servizio idrico integrato)
1. 
Al fine di promuovere e garantire la gestione partecipativa del servizio idrico integrato, è costituita in ogni ATO la Consulta del diritto all'acqua, composta da non più di quindici membri.
2. 
Fanno parte della Consulta del diritto all'acqua:
a) 
cinque membri eletti dall'assemblea dei lavoratori del servizio idrico integrato;
b) 
dieci membri eletti dall'assemblea degli utenti presenti sul territorio.
3. 
I membri della Consulta sono in qualsiasi momento revocabili da parte delle assemblee dei lavoratori e degli utenti che li hanno eletti.
4. 
Le sedute della Consulta del diritto all'acqua sono pubbliche e pubblicizzate, anche sotto la forma della pubblica audizione, in modo da garantire i massimi livelli possibili di partecipazione popolare. La presidenza delle assemblee pubbliche, scelta dai membri della Consulta, garantisce il diritto di parola di chiunque voglia intervenire, sia esso membro o no della Consulta stessa.
5. 
La Consulta deve essere convocata con frequenza almeno bimestrale; le funzioni di Segreteria, con adeguata disponibilità di personale, sono garantite da apposite strutture regionali.
6. 
Possono richiedere la convocazione della Consulta almeno tre Consigli Comunali ovvero almeno duecento cittadini residenti nell'ATO, che ne facciano apposita richiesta scritta. In tal caso, la Consulta dovrà essere convocata entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza di convocazione.
7. 
Ai membri della Consulta deve essere garantito l'accesso a tutta la documentazione esistente in materia di servizio idrico presso gli enti locali, gli ATO, la Regione e il gestore del servizio idrico, nonché la facoltà di audizione degli Organi pubblici di controllo, ed il loro eventuale ed obbligatorio supporto tecnico.
8. 
La Consulta deve essere preventivamente ed obbligatoriamente interpellata in ordine a tutte le proposte e/o deliberazioni relative ai settori elencati nel precedente articolo 8.
9. 
In caso di parere difforme espresso dalla Consulta del diritto all'acqua il provvedimento in oggetto viene rimandato all'esame dei rispettivi Consigli Comunali, che possono confermare o modificare la decisione precedentemente assunta.
10. 
Con apposita deliberazione del Consiglio Regionale sono determinate le strutture regionali di supporto alla Consulta e un regolamento elettorale per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti. La nomina dei membri eletti dalle assemblee dei lavoratori e degli utenti è effettuata con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 10 
(Tutela del personale dipendente)
1. 
In caso di cessazione di gestioni idriche ai sensi dell'articolo 4, della presente legge, i dipendenti delle società private o miste passano alle dipendenze della società interamente pubblica che diviene affidataria del servizio.
2. 
Nel caso in cui fosse una o più società private ad acquisire la gestione del servizio idrico, queste ultime dovranno garantire i livelli occupazionali preesistenti.
3. 
L'armonizzazione dei trattamenti contrattuali e delle disposizioni sull'organizzazione del lavoro sarà definita in sede di contrattazione decentrata.