Proposta di legge regionale n. 308 presentata il 26 giugno 2006
Tutela del diritto al lavoro delle persone ristrette negli istituti penitenziari del Piemonte.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge favorisce il diritto al lavoro delle persone detenute negli istituti penitenziari della Regione Piemonte. Favorisce, altresì, la funzione rieducativa della pena prevista dall' articolo 27 della Costituzione, consentendo un più agevole inserimento sociale dei detenuti.
Art. 2 
(Strumenti)
1. 
Per garantire le finalità, di cui all'articolo1, la Regione, nonché gli enti ed aziende da essa dipendenti, devono riservare una quota, pari ad almeno il 10 per cento, degli acquisti in economia e delle forniture e somministrazioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, per le quali non è previsto l'obbligo della procedura ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, ai beni e ai servizi prodotti dalle attività lavorative, che si svolgono negli Istituti penitenziari del Piemonte.
2. 
Nel rispetto dei principi previsti dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), le persone ristrette in istituti penitenziari, per accedere alla fornitura garantita di beni e servizi, di cui al primo comma del presente articolo, devono associarsi in cooperative sociali iscritte in apposito albo regionale e sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni regionali committenti.
3. 
Alle aziende concorrenti all'appalto dei servizi mensa della Regione Piemonte e del Consiglio regionale viene assegnato un punteggio maggiore se per tutta la durata dell'appalto, acquistano non meno del 25 per cento dei prodotti ortofrutticoli, preferibilmente coltivati con metodo biologico, dalle cooperative di cui al comma secondo del presente articolo.
4. 
È compito dei direttori degli istituti di pena del Piemonte promuovere la costituzione delle cooperative, di cui al comma 2, e vigilare sull'esatto adempimento delle convenzioni.